IL DIRETTORE GENERALE dell'inquinamento atmosferico e rischi industriali Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 15 luglio 1986); Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1987); Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), (Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, supplemento ordinario); Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale (Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 1997, supplemento ordinario); Vista la legge del 9 dicembre 1998, n. 426; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997); Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1998, supplemento ordinario n. 96/L); Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 2001, recante regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, supplemento ordinario n. 162/L); Visti i due decreti interministeriali del 20 maggio 1991 recanti rispettivamente criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria e criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 31 maggio 1991); Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998) con cui e' affidato agli enti locali il compito di progettare e realizzare servizi di car sharing e di taxi collettivo e di organizzare l'ufficio del mobility manager di area, cui affidare l'incarico di coordinare i piani degli spostamenti casa-lavoro, elaborati dai mobility manager aziendali, e con cui si dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere una quota di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del proprio parco veicolare; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, che recepisce la direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente; Visto il decreto legislativo n. 60 del 2 aprile 2002 di recepimento della direttiva 1999/30/CE concernente i valori limite della qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE, relativa ai valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, e l'irrogazione della relativa sanzione, a norma dell'art. 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il protocollo di accordo-quadro del 1 luglio 1999 tra Ministero dell'ambiente e ENEL in tema di qualita' ambientale nelle aree urbane, nel quale sono state concordate specifiche funzionali e costruttive degli impianti di ricarica al fine di rimuovere gli ostacoli alla diffusione dei veicoli elettrici causata dalle difformita' delle soluzioni tecniche per il collegamento tra i veicoli e le prese di alimentazione per la ricarica delle batterie e per garantire adeguate misure per la sicurezza antinfortunistica; Considerato che il Ministero dell'ambiente ha promosso l'iniziativa europea "In citta' senza la mia auto"; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2000), con il quale e' stato definito un programma di cofinanziamenti a supporto dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", durante le quali nei comuni che hanno aderito e' stato interdetto il traffico privato; Visto il decreto del direttore generale del servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente del 17 febbraio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000) con il quale si e' provveduto a definire la procedura per l'attuazione dei cofinanziamenti previsti per gli interventi strutturali nell'ambito della sopraccitata iniziativa; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 29 maggio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000) che ha stabilito le modalita' per l'adesione alla prosecuzione della sopraccitata iniziativa; Considerato che hanno aderito alla prosecuzione dell'iniziativa "Domeniche ecologiche" molti comuni con popolazione inferiore alla soglia di 100.000 abitanti stabilita dall'art. 2 del citato decreto direttoriale del 17 febbraio 2000; Ritenuto opportuno allargare la possibilita' di accedere al cofinanziamento per interventi strutturali a tutti i comuni che abbiano aderito all'iniziativa; Considerato inoltre che, nell'ambito della predetta iniziativa il Ministero intende promuovere progetti rivolti alla realizzazione di: interventi strutturali e permanenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l'attuazione di modelli di mobilita' sostenibile; nonche' di azioni specifiche, da parte degli enti locali, per migliorare il quadro delle conoscenze relative al traffico veicolare, al fine di misurare i benefici ottenuti e valutare l'efficacia degli interventi e per sperimentare le possibilita' offerte dalle nuove tecnologie per la riduzione delle emissioni dal parco circolante dei veicoli pesanti; Viste le proposte di attuazione della predetta iniziativa presentate dal direttore generale del servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio; Considerato che occorre procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi cosi' definiti, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000; Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999 di ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base per l'anno finanziario 2000; Visto il decreto del direttore generale della direzione per l'inquinamento e rischi industriali del Ministero dell'ambiente n. 95 del 22 dicembre 2000 "Programmi radicali per la mobilita' sostenibile"; Decreta: Art. 1. Progetti ammessi In base al controllo delle condizioni di ricevibilita' di cui all'art. 7 del D.D. n. 95 del 22 dicembre 2000 ed a seguito della successiva valutazione dei progetti effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, direzione IAR, che si e' avvalsa della verifica delle condizioni di ammissibilita' svolta dalla commissione tecnico-scientifica, sono ammessi a cofinanziamento i progetti elencati in allegato A, distinti per aree di intervento.