IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'inquinamento atmosferico
                        e rischi industriali
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente  e ne ha definito le funzioni (Gazzetta Ufficiale n. 59
del 15 luglio 1986);
  Vista  la legge 3 marzo 1987, n. 59, che ha ampliato e precisato le
competenze  attribuite al Ministero dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale
n. 52 del 3 marzo 1987);
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice
della  strada),  (Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del  18 maggio  1992,
supplemento ordinario);
  Vista  la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato
le  competenze  attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento
ai diversi settori della tutela ambientale (Gazzetta Ufficiale n. 239
del 13 ottobre 1997, supplemento ordinario);
  Vista la legge del 9 dicembre 1998, n. 426;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59 (Gazzetta Ufficiale n. 63 del
17 marzo 1997);
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1998,  n.  112 (Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1998, supplemento ordinario n. 96/L);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 2001,
recante  regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio;
  Visto  il  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali" (Gazzetta Ufficiale
n. 227 del 28 settembre 2000, supplemento ordinario n. 162/L);
  Visti  i  due  decreti interministeriali del 20 maggio 1991 recanti
rispettivamente criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita'
dell'aria  e  criteri  per  l'elaborazione dei piani regionali per il
risanamento  e la tutela della qualita' dell'aria (Gazzetta Ufficiale
n. 12 del 31 maggio 1991);
  Visto  il  decreto  interministeriale  del  27 marzo 1998 (Gazzetta
Ufficiale  n.  179  del  3 agosto 1998) con cui e' affidato agli enti
locali il compito di progettare e realizzare servizi di car sharing e
di taxi collettivo e di organizzare l'ufficio del mobility manager di
area, cui affidare l'incarico di coordinare i piani degli spostamenti
casa-lavoro,  elaborati  dai mobility manager aziendali, e con cui si
dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere una
quota  di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del
proprio parco veicolare;
  Visto  il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, che recepisce
la  direttiva  96/62/CE  in  materia  di valutazione e gestione della
qualita' dell'aria ambiente;
  Visto il decreto legislativo n. 60 del 2 aprile 2002 di recepimento
della direttiva 1999/30/CE concernente i valori limite della qualita'
dell'aria  ambiente  per  il biossido di zolfo, il biossido di azoto,
gli  ossidi  di  azoto,  le  particelle e il piombo e della direttiva
2000/69/CE,  relativa ai valori limite di qualita' dell'aria ambiente
per il benzene ed il monossido di carbonio;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n.
250,   recante   norme  per  l'autorizzazione  alla  installazione  e
all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli
ai  centri  storici  e alle zone a traffico limitato, e l'irrogazione
della  relativa  sanzione,  a norma dell'art. 7, comma 133-bis, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  il  protocollo  di  accordo-quadro  del  1  luglio  1999 tra
Ministero  dell'ambiente  e ENEL in tema di qualita' ambientale nelle
aree  urbane, nel quale sono state concordate specifiche funzionali e
costruttive  degli  impianti  di  ricarica  al  fine di rimuovere gli
ostacoli   alla   diffusione  dei  veicoli  elettrici  causata  dalle
difformita'  delle  soluzioni  tecniche  per  il  collegamento  tra i
veicoli  e le prese di alimentazione per la ricarica delle batterie e
per garantire adeguate misure per la sicurezza antinfortunistica;
  Considerato che il Ministero dell'ambiente ha promosso l'iniziativa
europea "In citta' senza la mia auto";
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000
(Gazzetta  Ufficiale  n.  33  del  10 febbraio 2000), con il quale e'
stato   definito   un   programma   di   cofinanziamenti  a  supporto
dell'iniziativa  "Domeniche  ecologiche", durante le quali nei comuni
che hanno aderito e' stato interdetto il traffico privato;
  Visto   il   decreto   del  direttore  generale  del  servizio  per
l'inquinamento  atmosferico  e  acustico e le industrie a rischio del
Ministero  dell'ambiente  del 17 febbraio 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
55  del  7 marzo  2000)  con  il quale si e' provveduto a definire la
procedura  per  l'attuazione  dei  cofinanziamenti  previsti  per gli
interventi strutturali nell'ambito della sopraccitata iniziativa;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  dell'ambiente  29 maggio  2000
(Gazzetta  Ufficiale  n.  125 del 31 maggio 2000) che ha stabilito le
modalita'   per   l'adesione  alla  prosecuzione  della  sopraccitata
iniziativa;
  Considerato  che  hanno  aderito  alla prosecuzione dell'iniziativa
"Domeniche  ecologiche"  molti  comuni con popolazione inferiore alla
soglia  di  100.000 abitanti stabilita dall'art. 2 del citato decreto
direttoriale del 17 febbraio 2000;
  Ritenuto   opportuno  allargare  la  possibilita'  di  accedere  al
cofinanziamento  per  interventi  strutturali  a  tutti  i comuni che
abbiano aderito all'iniziativa;
  Considerato  inoltre  che, nell'ambito della predetta iniziativa il
Ministero  intende promuovere progetti rivolti alla realizzazione di:
interventi   strutturali  e  permanenti  finalizzati  alla  riduzione
dell'impatto  ambientale  e  dei  consumi  energetici  derivanti  dal
traffico   urbano   tramite  l'attuazione  di  modelli  di  mobilita'
sostenibile;  nonche'  di  azioni  specifiche,  da  parte  degli enti
locali,  per  migliorare  il  quadro  delle  conoscenze  relative  al
traffico  veicolare,  al  fine  di  misurare  i  benefici  ottenuti e
valutare   l'efficacia   degli   interventi  e  per  sperimentare  le
possibilita'  offerte  dalle  nuove tecnologie per la riduzione delle
emissioni dal parco circolante dei veicoli pesanti;
  Viste   le   proposte   di  attuazione  della  predetta  iniziativa
presentate  dal  direttore  generale  del servizio per l'inquinamento
atmosferico e acustico e le industrie a rischio;
  Considerato  che  occorre  procedere all'assegnazione delle risorse
finanziarie  necessarie  all'attuazione dei programmi cosi' definiti,
ai  sensi  dell'art.  14  del  decreto  legislativo  n. 29 del 1993 e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1999,  n.  489, di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  28 dicembre 1999 di
ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base per l'anno
finanziario 2000;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale  della  direzione  per
l'inquinamento e rischi industriali del Ministero dell'ambiente n. 95
del   22 dicembre   2000   "Programmi   radicali   per  la  mobilita'
sostenibile";
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Progetti ammessi
  In  base  al  controllo  delle  condizioni  di ricevibilita' di cui
all'art.  7  del  D.D.  n. 95 del 22 dicembre 2000 ed a seguito della
successiva   valutazione   dei   progetti  effettuata  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, direzione IAR, che si e'
avvalsa  della  verifica  delle  condizioni  di ammissibilita' svolta
dalla commissione tecnico-scientifica, sono ammessi a cofinanziamento
i progetti elencati in allegato A, distinti per aree di intervento.