LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto lo schema di decreto in oggetto, trasmesso con nota del 30 dicembre 2002 dal Ministero della salute, che definisce, nell'ambito della disciplina degli animali da compagnia, alcuni principi fondamentali per una maggiore e sempre piu' corretta interrelazione tra l'uomo e i predetti animali, per assicurare in ogni circostanza il loro benessere, evitarne riprovevoli utilizzi sia diretti che indiretti e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignita' anche nell'ambito delle realta' terapeutiche innovative; Considerato che, in sede tecnica, il 14 gennaio 2003, i rappresentanti delle Regioni hanno chiesto che i contenuti del decreto fossero recepiti in un accordo tra Governo e Regioni, alla luce delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione e che tale richiesta e' stata accolta dai rappresentanti del Ministero della salute; Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 16 gennaio 2003 i presidenti hanno chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento e che a seguito del successivo incontro tecnico, sono state concordate tra le Regioni e il Ministero della salute alcune modifiche; Rilevato che, con nota del 31 gennaio 2003, il Ministero della salute ha trasmesso nuovamente il testo dell'accordo nella stesura definitiva; Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle Regioni hanno espresso l'avviso favorevole sull'accordo in oggetto; Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e Province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sancisce il seuente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati; Art. 1. Finalita' e definizioni 1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali. 2. Ai fini del presente accordo, si intende per: a) "animale da compagnia": ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attivita' utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicita'. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia; b) "allevamento di cani e gatti per attivita' commerciali": la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno; c) "commercio di animali da compagnia": qualsiasi attivita' economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attivita' di toelettatura e di addestramento.