LA CONFERENZA PERMANENTE
               PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
             E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
  Visti  gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza
il  compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in
attuazione   del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine  di
coordinare   l'esercizio   delle  rispettive  competenze  e  svolgere
attivita' di interesse comune;
  Visto  lo  schema  di decreto in oggetto, trasmesso con nota del 30
dicembre  2002 dal Ministero della salute, che definisce, nell'ambito
della   disciplina   degli  animali  da  compagnia,  alcuni  principi
fondamentali  per  una maggiore e sempre piu' corretta interrelazione
tra  l'uomo  e i predetti animali, per assicurare in ogni circostanza
il  loro  benessere,  evitarne  riprovevoli  utilizzi sia diretti che
indiretti  e  favorire  lo sviluppo di una cultura di rispetto per la
loro   dignita'   anche   nell'ambito   delle   realta'  terapeutiche
innovative;
  Considerato   che,   in   sede  tecnica,  il  14  gennaio  2003,  i
rappresentanti  delle  Regioni  hanno  chiesto  che  i  contenuti del
decreto  fossero  recepiti  in un accordo tra Governo e Regioni, alla
luce  delle  modifiche apportate al Titolo V della Costituzione e che
tale  richiesta  e'  stata  accolta  dai rappresentanti del Ministero
della salute;
  Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 16
gennaio  2003  i  presidenti  hanno  chiesto il rinvio dell'esame del
provvedimento  e  che a seguito del successivo incontro tecnico, sono
state  concordate  tra  le Regioni e il Ministero della salute alcune
modifiche;
  Rilevato  che,  con  nota  del  31 gennaio 2003, il Ministero della
salute  ha  trasmesso  nuovamente il testo dell'accordo nella stesura
definitiva;
  Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza,
i   presidenti  delle  Regioni  hanno  espresso  l'avviso  favorevole
sull'accordo in oggetto;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle Regioni e
Province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    Sancisce  il  seuente  accordo  tra  il Ministro della salute, le
Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e Bolzano nei termini
sottoindicati;
                               Art. 1.
                       Finalita' e definizioni
  1.  Con  il  presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano,
ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a
favorire  una  corretta  convivenza  tra  le persone e gli animali da
compagnia,  nel  rispetto  delle esigenze sanitarie, ambientali e del
benessere degli animali.
  2. Ai fini del presente accordo, si intende per:
    a) "animale  da  compagnia":  ogni animale tenuto, o destinato ad
essere  tenuto,  dall'uomo,  per  compagnia  o  affezione  senza fini
produttivi  od  alimentari,  compresi  quelli  che svolgono attivita'
utili   all'uomo,   come   il  cane  per  disabili,  gli  animali  da
pet-therapy,  da  riabilitazione,  e impiegati nella pubblicita'. Gli
animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
    b) "allevamento  di  cani  e gatti per attivita' commerciali": la
detenzione  di  cani  e di gatti, anche a fini commerciali, in numero
pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
    c) "commercio  di  animali  da  compagnia":  qualsiasi  attivita'
economica  quale,  ad  esempio,  i  negozi  di vendita di animali, le
pensioni   per   animali,   le   attivita'   di   toelettatura  e  di
addestramento.