Il  comune  di Calenzano (provincia di Firenze) ha adottato il 24
dicembre  2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  Di determinare le aliquote l.C.I., per il 2003 nelle seguenti
misure:
      aliquota  del 5 per mille con applicazione della detrazione per
abitazione principale in favore di persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale  e sue pertinenze ed anche per le persone fisiche soggetti
passivi,  residenti  nel  comune, assegnatarie di alloggi di Istituti
autonomi per le case popolari;
      aliquota  del 5 per mille con applicazione della detrazione per
abitazione  principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo
di  abitazione  principale  alle condizioni definite dagli accordi di
cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
    Per  usufruire  delle  suddette  condizioni  il  soggetto passivo
d'imposta  deve  presentare  all'ufficio tributi del comune, entro il
termine  utile  per  il  versamento  del  saldo d'imposta per il 2003
(termine   perentorio),   una   copia   del  contratto  di  locazione
debitamente  registrato presso l'ufficio del Registro, ai sensi delle
vigenti  disposizioni in materia. In alternativa puo' essere prodotta
una   dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  notorio  resa  ai  sensi
dell'art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
attestante   le   condizioni   della   locazione  e  gli  estremi  di
registrazione del contratto.
    Tale  obbligo non compete qualora sia gia' stato provveduto negli
anni precedenti e non siano intervenute variazioni;
      aliquota  del  5  per mille senza applicazione della detrazione
per  abitazione  principale  per  gli  alloggi utilizzati a titolo di
comodato  gratuito  dai  parenti di primo e secondo grado (genitori e
figlio,  nonno  o  nonna e nipote, fratelli e sorelle), dal coniuge e
dagli  affini  di primo grado (suoceri con generi e nuore; patrigno e
matrigna con figliastri) del soggetto passivo;
    Tale   agevolazione   compete,  oltre  che  al  soggetto  passivo
residente,  anche a quello non residente a condizione che il soggetto
che utilizza l'alloggio vi abbia stabilito la propria residenza.
    Per   usufruire  dell'applicazione  della  suddetta  aliquota  il
soggetto  passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono
presentare all'ufficio tributi del comune, entro il termine utile per
il  versamento  del saldo d'imposta per il 2003 (termine perentorio),
una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il
comodato  stesso.  Tale  obbligo  non sussiste qualora sia gia' stato
provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;
      aliquota  del  6  mille senza applicazione della detrazione per
abitazione  principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo
di  abitazione  principale  fuori  dalle condizioni previste al punto
precedente.
    Per   usufruire  dell'applicazione  della  suddetta  aliquota  il
soggetto  passivo  d'imposta  deve presentare all'ufficio tributi del
comune,  entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta
per  il  2003  (termine  perentorio),  una  copia  del  contratto  di
locazione  debitamente  registrato  presso l'ufficio del registro, ai
sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia. In alternativa puo'
essere  prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa
ai  sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000  attestante  le  condizioni della locazione e gli estremi di
registrazione  del  contratto.  Tale  obbligo non compete qualora sia
gia'  stato  provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute
variazioni;
      aliquota  del  6  per mille senza applicazione della detrazione
per  abitazione  principale  per  gli  alloggi utilizzati a titolo di
comodato  gratuito  dai  parenti  del soggetto passivo di terzo grado
(bisnonni e pronipote, zio o zia e nipote da fratello o sorella).
    Tale   agevolazione   compete,  oltre  che  al  soggetto  passivo
residente  anche  ~ quello non residente a condizione che il soggetto
che utilizza l'alloggio vi abbia stabilito la propria residenza.
    Per   usufruire  dell'applicazione  della  suddetta  aliquota  il
soggetto  passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono
presentare all'ufficio tributi del comune, entro il termine utile per
il  versamento  del saldo d'imposta per il 2003 (termine perentorio),
una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il
comodato  stesso.  Tale  obbligo  non  compete qualora sia gia' stato
provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;
      aliquota  del  7  per  mille  per  le  abitazioni  possedute in
aggiunta   all'abitazione   principale   che   risultino  non  locate
relativamente  al  periodo  d'imposta  per  il  quale  sussiste  tale
condizione.  Il  contratto di locazione deve essere registrato presso
l'ufficio  del  registro  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in
materia;
      aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili.
    2)   Di   determinare   la   detrazione  spettante  per  l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto  passivo  e relative pertinenze nella misura di Euro 129,114
(lire 250.000).
    (Omissis).
    1)  Di  riconoscere  per  l'anno 2003, ai soggetti che si trovano
nelle  condizioni  di carattere socio-economico descritte in premessa
l'elevazione  della  detrazione  da  Euro 129,114  (lire  250.000)  a
Euro 258,228  (lire  500.000)  ai  fini dell'applicazione dell'I.C.I.
sull'abitazione   principale   e   relative  pertinenze,  cosi'  come
individuate dal regolamento comunale in materia di I.C.I., rapportata
al  periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e
situazione,  in applicazione dell'art. 8, comma 3, ultimo periodo del
decreto   legislativo  n.  504/1992  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
    2) Di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a
seguito  di  richiesta  dei  soggetti  stessi  da  presentarsi con le
modalita' e le scadenze in premessa indicate.
    (Omissis).