Il  comune  di  Osimo  (Ancona) ha adottato il 10 gennaio 2003 la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)   di  determinare  le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
      a) aliquota ordinaria: 6,4 per mille;
      b) aliquota  ridotta:  4,5  per mille da applicarsi alle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale, alle unita' immobiliari
assimilate  alle  abitazioni  principali  ed alle pertinenze ai sensi
degli  articoli 8  e  9  del  regolamento  comunale per la disciplina
dell'I.C.I.;
      c) aliquota  particolare:  6 per mille da applicarsi ai terreni
agricoli;
      d) aliquota  agevolata:  4  per mille da applicarsi alle unita'
immobiliari  ad  uso  abitativo  per  le  quali  sono stati stipulati
contratti  di locazione a canone controllato, ai sensi della legge n.
431/1998  e  della  deliberazione  della  giunta  comunale n. 475 del
5 ottobre 1999, dato atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio;
      e) aliquota maggiorata: 9 per mille da applicarsi agli immobili
ad  uso  abitativo  non  locati  per quali non risultano essere stati
registrati  contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1
gennaio 2003;
    (Omissis).
    3.  di  determinare  le  detrazioni annuali dell'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
      i) detrazione   di   Euro 103,29   da  applicarsi  alle  unita'
immobiliari  direttamente adibite ad abitazione principale e a quelle
assimilate ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del regolamento comunale
per la disciplina dell'I.C.I.;
      ii)  detrazione  di  Euro 129,11  da  applicarsi all'abitazione
principale   posseduta   da   anziani   che   abbiano   compiuto   il
sessantacinquesimo   anno  di  eta'  prima  del  1  gennaio  2003,  a
condizione  che  vivano soli o in coppia, che siano proprietari della
sola  abitazione  principale  e  delle sue eventuali pertinenze e che
abbiano conseguito nel 2002 un reddito ai fini IRPEF non superiore ad
Euro 7.230,40  se  vivono  soli  e  ad  Euro 10.845,59 complessivi se
vivono in coppia;
      iii)  detrazione  di  Euro 129,11  da applicarsi all'abitazione
principale  posseduta  da  portatori di handicap riconosciuti tali ai
sensi della legge n. 142/1992 o da soggetti che ricevono l'indennita'
di accompagno ai sensi della legge n. 18/1980;
    (Omissis).