IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  regio  decreto  3  giugno  1926,  n. 941, riguardante il
trattamento   di   missione   all'estero   spettante   al   personale
dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1971,  n.  286,  secondo il quale le indennita' giornaliere spettanti
per  incarichi di missione all'estero sono stabilite Paese per Paese,
direttamente  in  valuta  locale  o  in  altra valuta, al netto delle
ritenute   erariali,  e,  ove  necessario,  modificate  dal  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, con propri decreti in rapporto alle
variazioni  delle  condizioni  valutarie  o  del  costo della vita di
ciascun Paese;
  Visti  i  propri  decreti 27 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998 e 30 agosto 1999 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  208  del 4 settembre 1999 recanti le vigenti
misure  delle  diarie  di  missione  all'estero  per  i Paesi che non
adottano l'euro come moneta unica di pagamento;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1103/1997  del 17 giugno 1997 del
Consiglio dell'Unione europea recante disposizioni per l'introduzione
dell'euro;
  Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 del Consiglio
dell'Unione europea relativo all'introduzione dell'euro;
  Visti  i  propri  decreti  2 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  87 del 15 aprile 1999 e 1 marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   75   del  29 marzo  2002,  relativi  alla
determinazione  delle  diarie  di  missione  in  euro per i Paesi che
adottano tale valuta;
  Ravvisata  l'esigenza  di fissare a decorrere dal 1 gennaio 2003 in
unita' euro, anziche' in dollari U.S.A. o in valuta locale, le diarie
da  corrispondere  al  personale  statale,  civile  e militare, delle
universita' e della scuola in missione all'estero anche nei Paesi che
non  abbiano  adottato l'euro come moneta unica di pagamento, cio' al
fine  di  pervenire  ad  una  generale  omogeneizzazione della valuta
adottata,  costituendo  oramai  l'euro  valuta  unica  di pagamento a
prescindere  dal Paese dove la missione e' svolta, nonche' di evitare
che  le  somme  stanziate  in  bilancio  destinate  al  pagamento  di
indennita' e rimborsi spese al personale possano, comunque, risentire
degli effetti derivanti dalla fluttuazione dei cambi;
  Visti  i  cambi  di  finanziamento  tra  il dollaro U.S.A. e l'euro
nonche' tra le altre valute locali e l'euro al 31 dicembre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A decorrere dal 1 gennaio 2003 la tabella B allegata al decreto
ministeriale 27 agosto 1998, come modificata ed integrata dai decreti
2  aprile  1999,  30 agosto 1999 e 1 marzo 2002, di cui alle premesse
del  presente decreto contenente le vigenti misure delle diarie nette
per  le  missioni all'estero riferite a ciascun Paese ed ai gruppi di
personale statale civile e militare, delle universita' e della scuola
di  cui  alla  tabella  A  dello stesso decreto interministeriale, e'
sostituita dall'allegata tabella B.
  2.  I  decreti ministeriali 2 aprile 1999, 30 agosto 1999 e 1 marzo
2002 sono abrogati.
  3.  Il  presente  decreto  sara'  inviato  ai  competenti organi di
controllo  e  trasmesso per la pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 13 gennaio 2003
                                                Il Ministro: Tremonti