Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, alla pag. 13, prima colonna, all'art. 21 (Titoli valutabili), comma 1, lettera a) (laurea in medicina e chirurgia), al terzo e quarto rigo, dove e' scritto: "110 con lode ... punti 6,00 per ogni punto;", leggasi: "110 con lode ... punti 6,00;"; alla lettera b) (abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo), dal terzo al sesto rigo, dove e' scritto: "da 80/110 a 95/110 ... punti 0,90 per ogni punto; da 95,01/110 a 110/110 ... punti 3 per ogni punto;", leggasi: "da 80/110 a 95/110 ... punti 0,90; da 95,01/110 a 110/110 ... punti 3;".