Nel  decreto  citato  in  epigrafe, pubblicato nel sopra indicato
supplemento  ordinario,  alla  pag.  13,  prima  colonna, all'art. 21
(Titoli  valutabili),  comma  1,  lettera  a)  (laurea  in medicina e
chirurgia),  al  terzo  e quarto rigo, dove e' scritto: "110 con lode
...  punti  6,00  per  ogni punto;", leggasi: "110 con lode ... punti
6,00;"; alla lettera b) (abilitazione all'esercizio della professione
di  medico  chirurgo),  dal  terzo  al  sesto  rigo, dove e' scritto:
"da 80/110  a  95/110  ...  punti 0,90 per ogni punto; da 95,01/110 a
110/110  ...  punti  3 per ogni punto;", leggasi: "da 80/110 a 95/110
... punti 0,90; da 95,01/110 a 110/110 ... punti 3;".