Al fine di uniformare la procedura prevista all'art. 2, comma 2 e
comma   4   di  cui  al  decreto  20 dicembre  2002,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2003
-   serie   generale   -   si  invitano  le  aziende  titolari  delle
autorizzazioni  all'immissione  in commercio dei prodotti autorizzati
con  procedura  nazionale  e  comunitaria  (centralizzata  e di mutuo
riconoscimento)  non presenti nel PFN in quanto non commercializzati,
con  esclusione  di  quelli classificati in classe H, a comunicare la
proposta  di  prezzo  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
servizio  centrale segreteria Cipe, ufficio sorveglianza farmaci e al
Ministero  della  salute  -  Direzione generale della valutazione dei
medicinali  e  della  farmacovigilanza  - Ufficio XI, specificando il
criterio  e il metodo adottato nella formulazione del prezzo proposto
(prezzo   medio  europeo,  cut-off,  spalmatura,  riduzione  del  7%,
riduzione del 2%, eventuale esclusione della riduzione).
    Contestualmente  devono  essere  forniti  gli elementi di seguito
indicati:

AIC
P.A.
Specialita'
Confezione
Prezzo pubblicato in precedenza
G.U. n. e data
Prezzo proposto
Data commercializ.
Criterio determinazione prezzo

    Qualora  il  CIPE  riscontri  delle  inesattezze  nel calcolo del
prezzo proposto provvede a darne comunicazione all'impresa.
    Trascorsi  venti  giorni dalla data di ricevimento degli elementi
richiesti, la proposta si intende accettata.
    Le  aziende  titolari  sono  tenute alla pubblicazione del prezzo
delle  specialita' medicinali autorizzate sia con procedura nazionale
che comunitaria (centralizzata e di mutuo riconoscimento) sulla parte
seconda della Gazzetta Ufficiale.
    Il  prezzo  cosi'  definito  entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione.