IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attivita' sementiera; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971; Visto, in particolare, l'art. 21 della suddetta legge n. 1096/1971 che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio e che prevede, altresi', la possibilita' di delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che per statuto e regolamento si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali; Visti i propri decreti in data 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976, con i quali l'Ente nazionale delle sementi elette e' stato delegato al controllo e alla certificazione dei prodotti sementieri; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante "riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Visto in particolare l'art. 12 del detto decreto legislativo n. 454/1999 che stabilisce che l'Ente nazionale delle sementi elette svolge compiti derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti sementieri ed in particolare quelli di certificazione ufficiale dei prodotti sementieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 26-bis, che stabilisce le modalita' che devono essere soddisfatte per l'esecuzione degli esami alle colture eseguite dalle ditte moltiplicatrici sotto sorveglianza ufficiale di cui all'art. 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973; Considerato che l'art. 41 della legge n. 1096/1971 e l'articolo 2 della legge n. 195/1976 stabiliscono che per il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri sono dovuti dei compensi tariffari in misura corrispondente al costo del servizio; Visti i propri decreti in data 18 dicembre 1979, 16 aprile 1980, 3 maggio 1982, 16 maggio 1985, 16 giugno 1986, 7 febbraio 1990, 2 marzo 1991, 18 giugno 1992, 14 luglio 1993, 6 maggio 1994, 14 luglio 1995 e 18 dicembre 1996 con i quali sono state stabilite le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette per il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri di specie agrarie e ortive; Vista la proposta formulata dall'Ente nazionale delle sementi elette - giusta delibera n. 7/2002/CA del 19 aprile 2002 del proprio consiglio di amministrazione - volta ad un aggiornamento delle tariffe stabilite da ultimo con il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, per renderle corrispondenti al costo del servizio; Ritenuto di apportare gli adeguamenti alle tariffe per il controllo, la certificazione e la cartellinatura dei prodotti sementieri in vigore dal 18 dicembre 1996; Decreta: Art. 1. A decorrere dalla data del presente decreto, le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri, sono stabilite come da allegate tabelle. Roma, 24 gennaio 2003 Il Ministro: Alemanno