IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la  legge  25 novembre  1971,  n. 1096, recante norme per la
disciplina dell'attivita' sementiera;
  Vista  la  legge  20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la
citata legge n. 1096/1971;
  Visto,  in particolare, l'art. 21 della suddetta legge n. 1096/1971
che   demanda  al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  il
controllo  dei  prodotti  sementieri  ai fini dell'accertamento delle
caratteristiche  e condizioni richieste per l'immissione in commercio
e  che  prevede,  altresi',  la  possibilita' di delegare l'esercizio
delle  funzioni di controllo ad enti che per statuto e regolamento si
propongono  di  promuovere il progresso della produzione sementiera e
non perseguono fini commerciali;
  Visti  i propri decreti in data 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976,
con  i  quali l'Ente nazionale delle sementi elette e' stato delegato
al controllo e alla certificazione dei prodotti sementieri;
  Visto  il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 454, recante
"riorganizzazione  del  settore della ricerca in agricoltura, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
  Visto  in  particolare  l'art.  12 del detto decreto legislativo n.
454/1999  che  stabilisce  che  l'Ente nazionale delle sementi elette
svolge   compiti   derivanti   dall'applicazione   delle   norme  che
disciplinano  la  produzione  e  la  commercializzazione dei prodotti
sementieri  ed  in particolare quelli di certificazione ufficiale dei
prodotti sementieri;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,   da   ultimo  modificato  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9 maggio  2001, n. 322, in particolare l'art. 26-bis, che
stabilisce   le   modalita'   che   devono   essere  soddisfatte  per
l'esecuzione   degli   esami   alle   colture  eseguite  dalle  ditte
moltiplicatrici  sotto  sorveglianza ufficiale di cui all'art. 22 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;
  Considerato  che  l'art. 41 della legge n. 1096/1971 e l'articolo 2
della  legge  n.  195/1976  stabiliscono  che  per  il controllo e la
certificazione  dei  prodotti  sementieri  sono  dovuti  dei compensi
tariffari in misura corrispondente al costo del servizio;
  Visti  i  propri  decreti in data 18 dicembre 1979, 16 aprile 1980,
3 maggio  1982,  16 maggio  1985,  16 giugno  1986,  7 febbraio 1990,
2 marzo   1991,   18 giugno  1992,  14 luglio  1993,  6 maggio  1994,
14 luglio 1995 e 18 dicembre 1996 con i quali sono state stabilite le
tariffe  dei  compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette
per  il  controllo  e  la  certificazione  dei prodotti sementieri di
specie agrarie e ortive;
  Vista  la  proposta  formulata  dall'Ente  nazionale  delle sementi
elette  - giusta delibera n. 7/2002/CA del 19 aprile 2002 del proprio
consiglio  di  amministrazione  -  volta  ad  un  aggiornamento delle
tariffe  stabilite  da ultimo con il decreto ministeriale 18 dicembre
1996, per renderle corrispondenti al costo del servizio;
  Ritenuto   di   apportare  gli  adeguamenti  alle  tariffe  per  il
controllo,   la  certificazione  e  la  cartellinatura  dei  prodotti
sementieri in vigore dal 18 dicembre 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    A  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto, le tariffe dei
compensi  dovuti  all'Ente  nazionale  delle  sementi  elette  per le
operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti
sementieri, sono stabilite come da allegate tabelle.
      Roma, 24 gennaio 2003
                                                Il Ministro: Alemanno