IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In  base  alle  attribuzioni  conferitegli  dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
                              Dispone:
1.  Trasmissione  telematica dei dati relativi ai modelli 730/2003 da
parte dei CAF-dipendenti.
1.1.  I  CAF-dipendenti  devono  trasmettere in via telematica i dati
contenuti  nei  modelli  di  dichiarazione  730/2003  e  nelle schede
relative  alla  scelta  dell'otto  per  mille  dell'IRPEF, secondo le
specifiche tecniche di cui all'Allegato A del presente provvedimento.
1.2.  I  CAF-dipendenti  che comunicano ai sostituti d'imposta i dati
contenuti  nei modelli 730-4 e 730-4 integrativo, relativi ai redditi
2002,  mediante  supporti informatici, devono osservare le specifiche
tecniche di cui all'Allegato B del presente provvedimento.
1.3. I CAF-dipendenti che ricevono, quali intermediari, dai sostituti
d'imposta  le  buste contenenti le schede per la scelta dell'otto per
mille  dell'IRPEF,  devono  trasmettere  in via telematica i relativi
dati  secondo  le  specifiche  tecniche  di  cui  all'Allegato  C del
presente provvedimento.
2.  Trasmissione  telematica dei dati relativi ai modelli 730/2003 da
parte dei sostituti d'imposta.
2.1.  I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno
2003  devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite un
intermediario   abilitato,   i   dati   contenuti   nei   modelli  di
dichiarazione  730/2003,  osservando  le  specifiche  tecniche di cui
all'Allegato A del presente provvedimento.
3.  Trasmissione  telematica dei dati relativi ai modelli 730/2003 da
parte degli intermediari abilitati.
3.1.  Gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica
i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2003 e nelle schede
relative   alla   scelta   dell'otto  per  mille  dell'IRPEF,  730-1,
consegnati  dai  sostituti  d'imposta  che  hanno prestato assistenza
fiscale,  secondo  le specifiche tecniche contenute, rispettivamente,
nell'Allegato A e nell'Allegato C al presente provvedimento.
4.  Istruzioni  per  lo  svolgimento  degli  adempimenti previsti per
l'assistenza   fiscale   da  parte  dei  sostituti  d'imposta  e  dei
CAF-dipendenti.
4.1.  Per  lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza
fiscale  da parte dei sostituti d'imposta e dei CAF-dipendenti devono
essere  seguite  le  istruzioni contenute nell'Allegato D al presente
provvedimento.
                            Motivazioni:
Con  il  provvedimento  10  gennaio  2003, pubblicato nel supplemento
ordinario  n.  12  alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2003,
sono  stati  approvati  i  modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto
d'imposta,  730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con
le  relative istruzioni, nonche' la bolla per la consegna del modello
730-1,   concernenti   la  dichiarazione  semplificata  agli  effetti
dell'imposta   sul  reddito  delle  persone  fisiche,  da  presentare
nell'anno 2003 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza
fiscale.
Tale  provvedimento  prevede,  tra  l'altro, che i CAF-dipendenti e i
sostituti  d'imposta  che  prestano assistenza fiscale nell'anno 2003
devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati
contenuti  nelle  dichiarazioni  modello  730/2003 da loro elaborati,
osservando   le   specifiche   tecniche   approvate   con  successivo
provvedimento.
Per cio' che concerne la trasmissione dei dati contenuti nelle schede
relative alla scelta dell'otto per mille dell'IRPEF, i CAF-dipendenti
devono   trasmetterli   direttamente  in  via  telematica,  mentre  i
sostituti  d'imposta  devono  consegnare  le  buste che contengono le
predette  schede ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale o
ad un intermediario abilitato, per le cui modalita' di consegna si fa
rinvio  a  quanto  disposto  dal  citato provvedimento del 10 gennaio
2003, di approvazione del modello 730/2003.
Detto  provvedimento  stabilisce, inoltre, che nel caso in cui i dati
contenuti  nei  modelli 730-4 e 730-4 integrativo siano comunicati ai
sostituti  d'imposta,  da parte dei CAF-dipendenti, mediante supporti
informatici, devono essere osservate le specifiche tecniche stabilite
con successivo provvedimento.
Pertanto,  al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con
il presente provvedimento sono definiti:
nell'Allegato  A,  il  contenuto e le specifiche tecniche da adottare
per  la  trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei
dati  contenuti  nei  modelli di dichiarazione 730/2003, da parte dei
sostituti   d'imposta,   dei   CAF-dipendenti  e  degli  intermediari
abilitati che hanno assunto tale incarico;
nell'Allegato   B,   le   specifiche  tecniche  per  la  trasmissione
telematica  dei  modelli  730-4/2003  e  730-4/2003  integrativo,  da
osservare  da  parte  dei  CAF-dipendenti che comunicano ai sostituti
d'imposta   i  dati  contenuti  in  tali  modelli  mediante  supporti
informatici;
nell'Allegato   C,  le  specifiche  tecniche  per  l'invio  dei  dati
riguardanti  la  scelta  per  la  destinazione  dell'otto  per  mille
dell'IRPEF da parte dei CAF-dipendenti e degli intermediari abilitati
che hanno assunto tale incarico;
nell'Allegato  D,  le  istruzioni  per  lo  svolgimento  da parte dei
sostituti  d'imposta  e dei CAF-dipendenti degli adempimenti previsti
per l'assistenza fiscale prestata.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
Statuto   dell'Agenzia   delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma
1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive  modificazioni:  disposizioni  in  materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Decreto   legislativo   9   luglio   1997,   n.   241,  e  successive
modificazioni:   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni;
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni:  regolamento  recante  modalita'  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto;
Decreto  del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12  agosto:  modalita' tecniche di
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  dei  contratti  di
locazione  e  di  affitto  da  sottoporre a registrazione, nonche' di
esecuzione  telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del
Ministero  delle  finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  306  del  31  dicembre  1999,  nonche' dal decreto del
Ministero  delle  finanze  29  marzo  2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Decreto  del  Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164, e
successive  modificazioni: regolamento recante norme per l'assistenza
fiscale  resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti;
Provvedimento  10  gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2003: approvazione
dei  modelli  730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per
il   C.A.F.,   730-3,  730-4,  730-4  integrativo,  con  le  relative
istruzioni,  nonche'  della  bolla per la consegna del modello 730-1,
concernenti  la  dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta
sul  reddito  delle  persone fisiche, da presentare nell'anno 2003 da
parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.
Il  presente  provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2003
                                                Il direttore: Ferrara