Il  comune  di  Gorgonzola (provincia di Milano) ha adottato l'11
dicembre  2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)   di   stabilire   le  seguenti  aliquote  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili, per questo comune con effetto
dal 1 gennaio 2003:
      5.5 per mille per le abitazioni principali con la detrazione di
Euro 145,00=  rapportata  al  periodo  dell'anno  durante il quale si
verifica tale destinazione;
      5.5  per  mille  per  l'unita' immobiliare, nel numero di una o
piu',  qualificabile come pertinenza, anche se distintamente iscritta
in  catasto, in quanto parte integrante dell'abitazione principale di
residenza, purche' sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo
durevole  a  servizio  della  stessa  unita' immobiliare principale e
purche' classificata e/o classificabile nelle categorie catastali C/2
(cantine  e  locali  di  deposito),  C/6  (stalle, scuderie, rimesse,
autorimesse),   C/7   (tettoie  chiuse  o  aperte  e  posti  auto)  e
direttamente   utilizzata   dal   soggetto   passivo   (proprietario,
usufruttuario  o titolare di altro diritto reale di godimento) tenuto
al   pagamento   dell'imposta   per   l'abitazione   principale,  con
l'esclusione   delle  pertinenze  oggetto,  a  qualunque  titolo,  di
detenzione da parte di terzi;
      5.5  per  mille  per  le  abitazioni concesse in uso gratuito a
genitori o figli a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia
stabilito  la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici
e  vi  abbia  effettiva  stabile dimora (detrazione Euro 145,00=, con
presentazione  all'ufficio  tributi  entro  il termine della scadenza
della  prima  rata  (30 giugno),  dell'attestazione della sussistenza
delle condizioni di diritto e di fatto sopra richiamate;
      5.5  per  mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto  da anziano o disabile che acquisisca la
residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito
di  ricovero  permanente,  a  condizione che la stessa non risulti in
alcun   modo  locata  (detrazione  Euro 145,00=),  con  presentazione
all'ufficio  tributi entro il termine della scadenza della prima rata
(30 giugno),  dell'attestazione della sussistenza delle condizioni di
diritto e di fatto sopra richiamate;
      6  per  mille  per  terreni  agricoli, aree fabbricabili, altri
fabbricati (box non di pertinenza dell'abitazione principale, uffici,
negozi, capannoni, etc.);
      7  per  mille  per  gli immobili ad uso abitativo e le relative
pertinenze (box, cantine, solai, soffitte, etc.) locati con qualunque
tipo di canone diverso da quello concertato, o non locati.
    Per  gli  altri fabbricati (box non di pertinenza dell'abitazione
principale, uffici, negozi, capannoni, etc.) locati;
      4  per  mille  per  gli  immobili  che  siano stati concessi in
locazione  con  contratto  di  tipo concertato, ai sensi dell'art. 2,
comma   3,   della  legge  9 dicembre  1998,  n.  431,  e  successive
modificazioni  ed integrazioni, limitatamente al periodo dell'anno in
cui  si  verifichi  detta  condizione,  con presentazione all'ufficio
tributi entro il termine della scadenza della prima rata (30 giugno),
della copia del contratto.