IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3,  comma  1  e  l'art. 6 del decreto legislativo 30
luglio  1999,  n.  284,  recante:  "Riordino  della  Cassa depositi e
prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto il Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.  267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
  Visto  il  decreto del Ministro per le finanze del 25 novembre 1932
recante:  "Saggi di interessi sui depositi e sui prestiti della Cassa
depositi e prestiti";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro del 18 dicembre 1979,
recante:   "Elevazione   dell'interesse   sui   depositi   cauzionali
costituiti dai locatari di alloggi demaniali, ai sensi della legge 27
luglio 1978, n. 392";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni,   recante:  "Nuove  norme  relative  alla  concessione,
garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante: "Sostituzione
del   RIBOR  con  l'EURIBOR  quale  parametro  di  indicizzazione  di
strumenti e rapporti giuridici";
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile
2000,  recante: "Approvazione delle graduatorie relative ai programmi
di  riqualificazione  urbana e sviluppo sostenibile del territorio di
cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998";
  Visto  il  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9
gennaio  2003,  recante:  "Determinazione  dei saggi attivi sui mutui
della Cassa depositi e prestiti".
    Su  proposta  del  direttore  generale  della  Cassa  depositi  e
prestiti
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Saggi di interesse sui mutui a tasso variabile

  l.  Sulle  somme  che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo,
l'indice  di  riferimento per il tasso variabile, e' dato dalla media
aritmetica  del tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato ai sensi del comma
1  dell'articolo unico del decreto 23 dicembre 1998, del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei giorni del
mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della
rata di ammortamento.
  2. Il saggio di interesse in ragione d'anno, determinato secondo il
criterio  di  calcolo  giorni  effettivi/360,  e'  pari all'indice di
riferimento,  cosi' come definito nel precedente comma 1 del presente
articolo,   maggiorato   di   12  centesimi  di  punto  per  i  mutui
ammortizzabili  in  10  anni,  di  15  centesimi di punto per i mutui
ammortizzabili  in  15  anni,  di  18  centesimi di punto per i mutui
ammortizzabili  in  20  anni,  di  20  centesimi di punto per i mutui
ammortizzabili  in  25  anni  e  di 22 centesimi di punto per i mutui
ammortizzabili in 30 anni.