IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3, comma 1 e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; Visto il decreto del Ministro per le finanze del 25 novembre 1932 recante: "Saggi di interessi sui depositi e sui prestiti della Cassa depositi e prestiti"; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 18 dicembre 1979, recante: "Elevazione dell'interesse sui depositi cauzionali costituiti dai locatari di alloggi demaniali, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392"; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti"; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante: "Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale parametro di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici"; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, recante: "Approvazione delle graduatorie relative ai programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998"; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 gennaio 2003, recante: "Determinazione dei saggi attivi sui mutui della Cassa depositi e prestiti". Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti Decreta: Art. 1. Saggi di interesse sui mutui a tasso variabile l. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo, l'indice di riferimento per il tasso variabile, e' dato dalla media aritmetica del tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del decreto 23 dicembre 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei giorni del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento. 2. Il saggio di interesse in ragione d'anno, determinato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, e' pari all'indice di riferimento, cosi' come definito nel precedente comma 1 del presente articolo, maggiorato di 12 centesimi di punto per i mutui ammortizzabili in 10 anni, di 15 centesimi di punto per i mutui ammortizzabili in 15 anni, di 18 centesimi di punto per i mutui ammortizzabili in 20 anni, di 20 centesimi di punto per i mutui ammortizzabili in 25 anni e di 22 centesimi di punto per i mutui ammortizzabili in 30 anni.