IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  5  della  legge  8  aprile  1988,  n.  109, il quale
stabilisce,  tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale
di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per
la  formazione  specifica  in medicina generale, secondo la direttiva
del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n. 86/457 del 15 settembre
1986;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  agosto  1991,  n.  256, recante
disposizioni  per  l'attuazione  della citata direttiva n. 86/457/CEE
del 15 settembre 1986;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  il  riordino  e  la
disciplina  in  materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito
nella  legge  19  luglio 1994, n. 467, il quale dispone che l'importo
delle  borse  di  studio  sia  pari a quello previsto dall'art. 6 del
decreto  legislativo  8  agosto  1991,  n.  257,  in attuazione della
direttiva CEE n. 82/76/1982 concernente gli specializzandi;
  Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
base  al  quale  sono  state elevate le misure del concorso, da parte
delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna,  al  finanziamento del Servizio
sanitario  nazionale,  previste  dall'art.  34,  comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale  dispone,  tra  l'altro,  che  le province autonome di Trento e
Bolzano,  la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei
rispettivi  territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.
724/1994  e  dell'art.  1,  comma 144, della legge n. 662/1996, senza
alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
  Visto  l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n.  56,  che  prevede  che  il  finanziamento  per le borse di studio
rientri  fra  le  quote  vincolate da finanziarsi attraverso il Fondo
sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto  31  dicembre  2001 del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  concernente la ripartizione in capitoli delle unita'
previsionali  di  base relative al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2002, che prevede, al capitolo 2700, una quota
di Euro 4.570.552.857 da assegnare al Fondo sanitario nazionale;
  Vista  la  proposta  del  Ministero  della  salute, con la quale si
evidenzia,  tra  l'altro,  che l'importo annuo delle borse di studio,
come  stabilito dal citato decreto n. 257/1991, e' stato incrementato
dell'aliquota IRAP dell'8,5%;
  Considerato  che  le  eccedenze  di  fondi  dovute a variazioni del
numero  dei  tirocinanti,  secondo  quanto stabilito dalla Conferenza
Stato-regioni  nella  seduta del 6 luglio 1995, vengono recuperate in
sede di successivi riparti del Fondo sanitario nazionale;
  Tenuto conto che le somme utilizzate per le spese di organizzazione
non sono soggette al recupero;
  Considerato  che,  sulla  base dei dati comunicati dalle regioni al
Ministero  della salute anche in ordine ai recuperi da effettuare con
riferimento    agli   anni   precedenti,   risultano   da   assegnare
Euro 31.254.320;
  Considerato  che in data odierna la Conferenza Stato-regioni dovra'
esprimere  l'intesa  sulla  proposta  del  Ministro  della salute, in
ordine  alla  quale,  peraltro,  e'  gia'  stato  acquisito il parere
favorevole in sede tecnica;
  Ritenuto  opportuno,  al fine di non ritardare i tempi decisionali,
di  dover  deliberare  in data odierna, subordinando il provvedimento
all'acquisizione della suddetta intesa;
                              Delibera:
  A  valere  sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2002,
e'  assegnata  alle  regioni la somma complessiva di Euro 31.254.320,
per  la formazione specifica in medicina generale, come risulta dalla
tabella  allegata  che  costituisce  parte  integrante della presente
delibera.
  L'efficacia della presente delibera e' subordinata all'acquisizione
dell'intesa della Conferenza Stato-regioni di cui alle premesse.
    Roma, 19 dicembre 2002

                                     Il Presidente delegato: Tremonti

Il segretario del CIPE: Baldassarri

  Registrata alla Corte dei conti il 28 febbraio 2003
  Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 67