IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni in materia di censimenti; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, recante il regolamento di esecuzione del 14° censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'8°censimento dell'industria e dei servizi, a norma del citato art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2001 recante i criteri di ripartizione del contributo forfetario per le operazioni relative ai censimenti generali 2001, adottato ai sensi dell'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276; Vista la legge 12 gennaio 1991, n.13, recante "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica"; Viste le risultanze delle operazioni di spoglio compiute dall'Istituto nazionale di statistica sui fogli del 14° censimento generale della popolazione eseguito il 21 ottobre 2001, con particolare riferimento alla determinazione della popolazione residente; Considerato che occorre provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n.276, a dichiarare popolazione legale la popolazione residente censita; Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 29 novembre 2002 con il quale al Ministro Luigi Mazzella e' stata conferita la delega di funzioni per la funzione pubblica ed, in particolare, l'art. 1, lett. f, relativo all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322; DECRETA La popolazione residente in ciascun comune della Repubblica, censita al 21 ottobre 2001 e indicata nell'unita tabella, e' dichiarata popolazione legale alla data anzidetta e fino al censimento successivo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n.276, salvo le variazioni numeriche della predetta popolazione dipendenti da eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 21 ottobre 2001. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi per la registrazione ed e' pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 2 aprile 2003 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica Avv. Luigi Mazzella