IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	Visto  l'art.  37  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144, recante
disposizioni in materia di censimenti;

	Visto  il  decreto  legislativo  6  settembre  1989, n. 322, recante
"Norme  sul  Sistema  statistico  nazionale  e sulla riorganizzazione
dell'Istituto  nazionale  di  statistica, ai sensi dell'art. 24 della
legge 23 agosto 1988, n. 400";

	Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n.
276,  recante  il  regolamento di esecuzione del 14° censimento della
popolazione,    del    censimento   generale   delle   abitazioni   e
dell'8°censimento  dell'industria  e  dei servizi, a norma del citato
art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

	Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 14
settembre  2001  recante  i  criteri  di  ripartizione del contributo
forfetario  per  le  operazioni relative ai censimenti generali 2001,
adottato  ai  sensi  dell'art.  25  del citato decreto del Presidente
della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276;

	Vista  la legge 12 gennaio 1991, n.13, recante "Determinazione degli
atti   amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto  del
Presidente della Repubblica";

	Viste   le   risultanze   delle   operazioni   di  spoglio  compiute
dall'Istituto  nazionale  di  statistica sui fogli del 14° censimento
generale   della   popolazione  eseguito  il  21  ottobre  2001,  con
particolare   riferimento   alla   determinazione  della  popolazione
residente;

	Considerato  che  occorre  provvedere, ai sensi e per gli effetti di
cui  all'art.  3,  comma  2,  del citato decreto del Presidente della
Repubblica  22 maggio 2001, n.276, a dichiarare popolazione legale la
popolazione residente censita;

	Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  del Ministri 29
novembre  2002  con  il  quale  al  Ministro  Luigi Mazzella e' stata
conferita  la  delega  di  funzioni  per  la funzione pubblica ed, in
particolare,  l'art.  1,  lett. f, relativo all'attuazione del citato
decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;

                               DECRETA

	La popolazione residente in ciascun comune della Repubblica, censita
al  21  ottobre  2001  e  indicata  nell'unita tabella, e' dichiarata
popolazione   legale   alla  data  anzidetta  e  fino  al  censimento
successivo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 maggio 2001, n.276, salvo le variazioni numeriche
della   predetta   popolazione  dipendenti  da  eventuali  variazioni
territoriali   nella   circoscrizione   comunale,   posteriori   alla
suindicata data del 21 ottobre 2001.

	Il  presente  decreto  e'  trasmesso  ai  competenti  organi  per la
registrazione   ed  e'  pubblicato  nella  gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana.

Roma, 2 aprile 2003


                         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Il Ministro per la funzione pubblica
                                      Avv. Luigi Mazzella