IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visti  i  decreti  16 luglio 2002 e 28 novembre 2002 con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato  "Agroqualita' - Societa' per la certificazione
della  qualita'  nell'agroalimentare  a  r. l." con decreto 27 luglio
1999 e' stata prorogata fino all'8 marzo 2003;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   l'indicazione   geografica   protetta   "Clementine  di
Calabria";
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 27 luglio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare  a  r.l.",  con sede in Roma, via Montebello n. 8
con   decreto  27  luglio  1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
indicazione  geografica  protetta "Clementine di Calabria" registrata
con  il  regolamento  della Commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre
1997,  gia'  prorogata con decreto 16 luglio 2002 e 28 novembre 2002,
e'  ulteriormente  prorogata  di  centoventi giorni a far data dall'8
marzo 2003.