IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visti i decreti 16 luglio 2002 e 28 novembre 2002 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r. l." con decreto 27 luglio 1999 e' stata prorogata fino all'8 marzo 2003; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente l'indicazione geografica protetta "Clementine di Calabria"; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Clementine di Calabria" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997, gia' prorogata con decreto 16 luglio 2002 e 28 novembre 2002, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003.