IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16 lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 aprile  2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 111 del 15 maggio
2001,  relativo  alla  protezione  transitoria  accordata  a  livello
nazionale  alla  denominazione  "Melannurca  Campana", trasmessa alla
Commissione  europea per la registrazione come indicazione geografica
protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite le regioni;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del Regolamento CE n. 535/97;
  Visto  il  comma  1  del suddetto art. 14 della legge n. 526/99, il
quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali
l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista  l'indicazione  espressa  congiuntamente  dalla  Associazione
produttori    ortofrutticoli    e    mela    annurca   A.P.O.M.A.   e
dell'Associazione     produttori     ortofrutticoli    irpino-sanniti
A.P.O.I.S.,  quali  associazioni richiedenti la registrazione, con la
quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attivita'
di controllo sul prodotto di che trattasi, la societa' "IS.ME.CERT. -
Istituto  mediterraneo  di certificazione agroalimentare" con sede in
Napoli, via G. Porzio - Centro Direzionale Isola G/1;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Considerato  che  gli organismi privati proposti per l'attivita' di
controllo  debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto
ministeriale  29 maggio  1998,  n.  61782,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del  14 luglio  1998,  n.  162,  con  particolare riguardo
all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato   l'indicazione   del  Gruppo  tecnico  di  valutazione
dell'opportunita'  di  pervenire  alla  definizione  di  un piano dei
controlli   standard  appositamente  predisposto  per  le  produzioni
vegetali;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del Regolamento CEE
n.  2081/92  del  Consiglio  spettano  al  Ministero  delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che e'
stata  autorizzata  dal  Ministero  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Considerato che l'organismo "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di
certificazione  agroalimentare"  risulta  gia'  iscritto  nell'elenco
degli  organismi di controllo privati per le denominazioni di origine
protetta  (DOP),  le  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e le
attestazioni  di  specificita'  (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14
della legge n. 526/1999;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  di  controllo  "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di
certificazione  agroalimentare",  iscritto all'elenco degli organismi
di  controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP),
le  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e  le  attestazioni di
specificita'  (STG)  istituito  presso  il  Ministero delle politiche
agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n.
526/99, e' autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge
n. 526/99, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10
del  Regolamento  CEE  del  Consiglio n. 2081/92 per la denominazione
"Melannurca  Campana",  protetta transitoriamente a livello nazionale
con decreto ministeriale 27 aprile 2001.