Ai    responsabili    dei   sistemi
                                  informativi   automatizzati   delle
                                  Amministrazioni   destinatarie  del
                                  decreto   legislativo  12  febbraio
                                  1993, n. 39
                                    e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Dipartimento     della     funzione
                                  pubblica
                                  Dipartimento per l'innovazione e le
                                  tecnologie
                                  Al Consiglio di Stato
                                  Alla Corte dei conti
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                  Stato

1. Premessa.
  L'art.  13 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, prevede
che "e' oggetto di periodico monitoraggio" l'esecuzione dei contratti
per   la   progettazione,  realizzazione,  manutenzione,  gestione  e
conduzione    operativa   di   sistemi   informativi   automatizzati,
"determinati come contratti di grande rilievo".
  La  stessa  norma  prevede, inoltre, che le amministrazioni possono
affidare  "l'esecuzione  del monitoraggio" a societa' specializzate -
incluse   in  un  apposito  elenco  predisposto  dall'Autorita'  -  a
condizione che esse non risultino collegate "con le imprese parte dei
contratti", ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  Con la presente circolare l'Autorita' intende ora:
    a) ridefinire le cause di incompatibilita' per i monitori esterni
rilevabili in sede di esame della richiesta di qualificazione;
    b) dettare le linee guida per:
      la  selezione  di  un  monitore  esterno  attraverso  procedure
concorsuali,  con particolare riguardo alle cause di incompatibilita'
relative allo specifico contratto da sottoporre al monitoraggio;
      la successiva stipula dei contratti di monito raggio;
    c)  fornire  definizioni  utili ai fini di consentire una univoca
interpretazione dei criteri di incompatibilita' enunciati.
  In particolare:
      il punto 3 della presente circolare sostituisce:
      il  punto  2.2 della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16,
concernente    la    "verifica   dell'insussistenza   di   cause   di
incompatibilita'";
      il  punto  6  della  circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38,
concernente le "cause di incompatibilita' per i monitori esterni";
      il  punto  4 sostituisce il punto 9 della circolare 28 dicembre
2001,  n.  AIPA/CR/38,  concernente  l'affidamento delle attivita' di
monitoraggio e verifica ex post ad un monitore.
  Resta,  pertanto,  immutato  quanto  previsto  dalle  circolari  12
febbraio  1998,  n.  AIPA/CR/16,  e  28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38,
nelle parti non superate o emendate, e la circolare 13 marzo 1998, n.
AIPA/CR/17, riguardante i gruppi di monitoraggio interni.
2. Definizioni.
  Ai fini dell'applicazione della presente circolare, si intende per:
    a) Forniture ICT: l'insieme delle seguenti tipologie di attivita'
e  servizi  afferenti  all'Information  and  Communication Technology
(ICT), potenzialmente soggette all'azione di monitoraggio:
      sviluppo  di  sistemi informativi e software applicativo: tutte
le  attivita'  incentrate  sull'utilizzo di metodologie, tecnologie e
prodotti  informatici,  destinate alla produzione di beni materiali o
immateriali,  che  vengono  svolte  per  risolvere  le esigenze di un
committente  relativamente  alla  progettazione  e  realizzazione  di
sistemi informativi automatizzati;
      servizi   ICT:  i  servizi  di  Information  and  Communication
Technology,  basati  su  tecnologie  informatiche, non destinati alla
produzione  di  beni materiali o immateriali, che vengono forniti per
risolvere   le   esigenze   di   un  committente  relativamente  alla
progettazione,  realizzazione,  manutenzione,  gestione  e conduzione
operativa di sistemi informativi automatizzati;
      prodotti   ICT:   il   risultato   di   attivita'  inerenti  la
progettazione,   realizzazione,   vendita,  consegna,  installazione,
configurazione,  di  infrastrutture  informatiche sotto forma di beni
materiali (hardware) o immateriali (software di base e d'ambiente).
    b)  Amministrazioni:  le  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
ordinamento  autonomo,  e  gli enti pubblici non economici nazionali,
cioe'  tutti  i destinatari del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39 (art. 1, comma 1);
    c)  Monitori  interni:  i  gruppi  di  monitoraggio  interni alle
amministrazioni,  qualificati  dall'Autorita' ad operare sui relativi
contratti   informatici,   sulla  base  dei  criteri  indicati  nella
circolare  13  marzo 1998, n. AIPA/CR/17, cosi' come modificati dalla
circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38;
    d)  Monitori  esterni:  le societa' specializzate in attivita' di
monitoraggio,  ivi  incluse  quelle  qualificate dall'Autorita' sulla
base  dei  criteri  indicati  nella  circolare  12  febbraio 1998, n.
AIPA/CR/16,  cosi' come modificati dalla presente circolare, ai sensi
dell'art.  13,  comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39;
    e)  Raggruppamenti  di  societa':  tutte le tipologie di soggetti
previsti   dal   decreto   legislativo   n.   157/1995  e  successive
modificazioni,   che   prevedono   il   raggruppamento   di  imprese:
raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi, associazioni in
partecipazione,   consorzi   stabili,  gruppi  europei  di  interesse
economico (GEIE);
    f)  Societa'  ICT:  esclusivamente  nel  contesto  della presente
circolare,  le  societa',  o  raggruppamenti  di  societa',  operanti
all'interno del settore dell'Information and Communication Technology
(ICT) che vendano, o abbiano venduto, in uno qualsiasi degli ultimi 3
anni,  forniture  ICT,  per un valore complessivo superiore al 30% di
quello  dei corrispondenti fatturati annui, valori entrambi calcolati
al netto di IVA;
    g)   Fornitori:   le   societa'   che   abbiano   stipulato   con
un'amministrazione   un   contratto   "di   grande  rilievo"  per  la
progettazione,  realizzazione,  manutenzione,  gestione  e conduzione
operativa di sistemi informativi automatizzati, sottoposto all'azione
di direzione dei lavori da parte di un monitore.
3. Cause di incompatibilita' per i monitori esterni.
  Le  fasi  di  verifica previste dalla metodologia di qualificazione
delle  societa'  di  monitoraggio  di  cui alla circolare 12 febbraio
1998,  n.  AIPA/CR/16,  cosi'  come  modificata  dalla  circolare  28
dicembre   2001,  n.  AIPA/CR/38,  sono  le  tre  seguenti,  ciascuna
propedeutica all'altra, e riguardano:
    la  completezza  della documentazione richiesta: prerequisito per
la qualificazione e' la produzione, da parte della societa' aspirante
alla  qualificazione,  della  documentazione  atta  a  consentire  la
verifica del possesso dei requisiti richiesti;
    l'insussistenza  di  cause di incompatibilita': il riconoscimento
che  per  la  societa'  aspirante  alla qualificazione non sussistono
cause   di   incompatibilita'   per  l'affidamento  di  attivita'  di
monitoraggio   costituisce   presupposto  essenziale  ai  fini  della
valutazione della capacita' tecnica della stessa;
    la  capacita' tecnica: e' richiesta un'adeguata capacita' tecnica
complessiva  che  deve  essere comprovata da un'idonea organizzazione
aziendale,  dalla necessaria competenza del management, dall'adozione
di tecniche e metodiche adeguatamente strutturate e rappresentate, da
rilevanti   esperienze   maturate   nella  gestione  di  progetti  di
monitoraggio  aventi  dimensioni e complessita' paragonabili a quelle
riscontrate   nei  contratti  "di  grande  rilievo"  delle  pubbliche
amministrazioni.
  La  societa'  ottiene la qualificazione e la conseguente iscrizione
nell'elenco  tenuto  dall'Autorita'  una  volta superate tutte le tre
anzidette  fasi  di  verifica.  Nel caso in cui una di esse non venga
superata,  la  societa'  viene  esclusa dal prosieguo del processo di
qualificazione  e,  pertanto,  non puo' essere qualificata e inserita
nel citato elenco.
  Fermo  restando  quanto  previsto  per la prima e la terza fase del
procedimento  di qualificazione dei monitori esterni, con la presente
circolare  vengono  apportate  ulteriori modifiche per quanto attiene
alla   seconda   fase   del  procedimento,  concernente  la  verifica
dell'insussistenza  di  cause  di  incompatibilita',  gia' oggetto di
modifiche con la circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38.
  Esse riguardano, in particolare:
    a) dichiarazione non veritiera: la dichiarazione di insussistenza
di  cause  di  incompatibilita'  resa  dalla  societa' aspirante alla
qualificazione  e' contraddetta, in tutto o in parte, da atti o fatti
ben   noti   all'Autorita'  attraverso  convenzioni  di  concessione,
documentazione  per  la  partecipazione  a gare, richieste di parere,
contratti,  atti  esecutivi,  documenti  tecnici progettuali ed altra
documentazione ufficiale;
    b)  vendita non marginale di forniture ICT: la societa' aspirante
alla  qualificazione e' una societa' ICT, ovvero vende, o ha venduto,
in  uno qualsiasi degli ultimi tre anni, forniture ICT, per un valore
complessivo  superiore  al  30% di quello del proprio fatturato annuo
corrispondente, valori entrambi calcolati al netto di IVA;
    c) legame di dipendenza non marginale con societa' ICT:
      la  societa'  aspirante  alla  qualificazione  partecipa ad una
societa'  ICT  in  misura  superiore  al  20% del capitale sociale di
questa;
      la societa' aspirante alla qualificazione e' partecipata da una
societa' ICT in misura superiore al 20% del proprio capitale sociale;
      la  societa'  aspirante  alla qualificazione e' partecipata, in
misura superiore al 20% del proprio capitale sociale, da una societa'
terza,  che  a  sua  volta  partecipa  ad una societa' ICT, in misura
superiore al 20% del capitale sociale di quest'ultima.
  La  verifica  dell'insussistenza  di  cause  di incompatibilita' si
effettua sulla base:
    del modulo QSM/II riprodotto nell'appendice I;
    della dichiarazione prevista al punto I.A del paragrafo 2.1 della
circolare  12  febbraio  1998,  n. AIPA/CR/16, redatta dalla societa'
aspirante  alla  qualificazione  o,  nel  caso  di  Raggruppamenti di
societa',  da  ognuna  delle  societa'  raggruppate, conformemente al
modello   riprodotto   nell'appendice   II,   a   firma   del  legale
rappresentante;
    della   dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,  ai  sensi
dell'art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445, con la quale la societa' aspirante alla qualificazione
o,  nel  caso  di  Raggruppamenti  di societa', ognuna delle societa'
raggruppate,  in  persona  del  legale  rappresentante,  dichiara  la
composizione del capitale.
  La  societa'  cui  sia  stata  rifiutata  la  qualificazione per un
qualsiasi  motivo  o,  nel caso di Raggruppamenti di societa', ognuna
delle  societa'  raggruppate,  non potra' presentare nuova domanda di
qualificazione   se   non  siano  trascorsi  almeno  sei  mesi  dalla
comunicazione  della  delibera  dell'Autorita'  relativa alla mancata
qualificazione.
  Nel  caso  di  societa'  gia' iscritta nell'elenco dei monitori, la
revoca  della qualificazione e' effettuata con provvedimento motivato
dell'Autorita'.  La societa' cui sia stata revocata la qualificazione
per  un  qualsiasi  motivo o, nel caso di Raggruppamenti di societa',
ognuna  delle  societa'  raggruppate,  non  potra'  presentare  nuova
domanda  di  qualificazione se non siano trascorsi almeno dodici mesi
dalla  comunicazione  della  delibera  dell'Autorita'  relativa  alla
revoca della qualificazione stessa.
  La  qualificazione  abilita il monitore all'esecuzione di attivita'
sia di monitoraggio, sia di verifica ex post.
4.  Affidamento delle attivita' di monitoraggio e verifica ex post ad
un monitore.
  Per   le   attivita'   di   monitoraggio   e   verifica   ex   post
l'Amministrazione puo' utilizzare un monitore interno, qualificato ai
sensi  della  circolare  13  marzo  1998,  n.  AIPA/CR/17, cosi' come
modificata  dalla  circolare  28  dicembre  2001,  n.  AIPA/CR/38. Il
monitore  interno  puo' operare esclusivamente su contratti afferenti
all'Amministrazione di appartenenza. Un monitore interno al quale sia
stata  negata,  o revocata, la qualificazione da parte dell'Autorita'
non puo' essere impegnato in attivita' di monitoraggio o verifica.
  L'aggiudicazione  di  un  contratto  di monitoraggio ad un monitore
esterno  avviene  di  regola  in  base  ad una procedura concorsuale,
preferibilmente ristretta (appalto concorso), salvo i casi in cui sia
possibile ricorrere alla trattativa privata.
  In  considerazione  del  valore  economico dei contratti "di grande
rilievo", quello del contratto di monitoraggio supera generalmente la
soglia  comunitaria.  Il meccanismo di aggiudicazione da applicare e'
quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, conformemente al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni
e integrazioni.
  Cio'  premesso,  si  ritiene  utile  che  la  procedura concorsuale
preveda che:
    siano effettuati almeno due incontri con le societa' concorrenti:
il  primo  per  fornire  congiuntamente le informazioni eventualmente
richieste  sul  contratto  oggetto  dell'azione  di  monitoraggio, il
secondo  per  comunicare  la  valutazione espressa relativamente alle
capacita'   tecniche  e  procedere,  poi,  all'apertura  delle  buste
contenenti le offerte economiche;
    la  durata  del  contratto di monitoraggio sia collegata a quella
del  contratto  informatico  per  il quale e' prevista l'attivita' di
direzione  dei  lavori  o,  nel  caso  di  realizzazione  di studi di
fattibilita'  o  di  verifiche  ex  post,  al tempo necessario per lo
svolgimento delle prestazioni richieste;
    la  societa'  concorrente  abbia  realizzato  un  fatturato medio
annuo,   nell'ultimo   triennio,   uguale   o   superiore  al  doppio
dell'importo a base d'asta diviso per la durata in anni del contratto
da appaltare;
    la  societa'  concorrente  abbia  realizzato  un  fatturato medio
annuo,   nell'ultimo   triennio,   attribuibile   ad   attivita'   di
monitoraggio  uguale o superiore all'importo a base d'asta diviso per
la durata in anni del contratto da appaltare;
    la  societa' mandataria, nel caso di raggruppamenti temporanei di
impresa,  soddisfi  da  sola almeno il 40% dei limiti previsti per il
fatturato;
    la societa' concorrente non possa ricorrere al subappalto;
    la  societa' concorrente possa ricorrere a consulenti esterni per
una  percentuale  dell'impegno complessivamente previsto inferiore al
30% dell'impegno-persona complessivamente previsto;
    la  societa' concorrente impieghi non piu' di due persone fisiche
per ogni anno-persona di impegno complessivamente previsto;
    la   societa'   concorrente   pratichi   una  tariffa  media  per
giorno-persona   non  inferiore  ad  un  valore  minimo,  fissato  in
relazione alla competenza richiesta;
    la   societa'   concorrente   indichi   nell'offerta  in  maniera
dettagliata:
      l'approccio metodologico per la realizzazione, se richiesta, di
studi  di  fattibilita',  piani  di continuita' ed emergenza, analisi
della soddisfazione del personale dell'amministrazione;
      i  criteri  e  le  metodologie  che  intende  applicare  per la
direzione dei lavori;
      l'indice  e  i contenuti della documentazione da rilasciare nel
corso delle attivita' di monitoraggio;
      le  modalita'  di  trasferimento di conoscenze e competenze, se
richiesto;
      la   descrizione   delle   risorse  professionali  che  intende
utilizzare,   con   riferimento   all'anzianita'   lavorativa,   alla
formazione, ai ruoli ricoperti, ai progetti ed ai clienti per i quali
esse abbiano operato, fornendo i relativi curricula;
      il   piano  di  progetto  che  descriva  le  diverse  attivita'
previste,  definisca  l'organizzazione  del  lavoro  e  pianifichi la
quantita', e la qualita', delle risorse professionali da impiegare in
relazione alle attivita' previste.
  Il  possesso  della  certificazione  EN  ISO  9001  da  parte della
societa'   concorrente   non   deve   essere   considerato  requisito
necessario.
  Alla procedura concorsuale possono chiedere di partecipare societa'
gia'   iscritte   nell'elenco  e  societa'  non  ancora  qualificate.
L'eventuale  aggiudicazione  di  un  contratto di monitoraggio ad una
societa'  non qualificata non comporta l'iscrizione nell'elenco delle
societa' qualificate.
  Gli   atti   di   gara   devono  conformarsi  alla  metodologia  di
qualificazione di cui alla circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16,
cosi'  come  modificata  dalla  presente,  in modo da consentire, nei
confronti  delle  societa'  non  qualificate,  analisi  equivalenti a
quelle svolte dall'Autorita' per i monitori esterni qualificati.
  Le   societa'  qualificate  sono  esonerate  dal  produrre,  tra  i
documenti   di   gara   richiesti,   quelli  volti  a  dimostrare  il
soddisfacimento  dei criteri di qualificazione. Conseguentemente, non
si deve procedere alla loro valutazione.
  E' opportuno che gli atti di gara prevedano:
    l'iscrizione  nell'elenco dei monitori esterni o, in alternativa,
la  presentazione dei documenti previsti ai punti I.A, I.B, I.C, I.D,
I.E,  I.F  del  paragrafo  2.1  della  circolare 12 febbraio 1998, n.
AIPA/CR/16;  la  mancanza  anche  di  un  solo  documento  tra quelli
richiesti comporta l'esclusione dalla gara;
    l'esclusione  delle  societa' che non dichiarino l'insussistenza,
nei  loro  confronti,  delle  cause  di  incompatibilita' previste al
precedente  punto  3;  il  requisito della compatibilita' e' ritenuto
soddisfatto  per  i  monitori  esterni  compresi  nel suddetto elenco
tenuto dall'Autorita';
    l'esclusione  delle  societa'  che non dimostrino di possedere la
capacita'  tecnica  prevista al punto 2.3 della circolare 12 febbraio
1998,  n.  AIPA/CR/16;  i  monitori  esterni  si ritengono, comunque,
dotati di capacita' tecnica adeguata.
    l'esclusione   delle   societa'   alle  quali  l'Autorita'  abbia
rifiutato,  o  revocato,  la  qualificazione, salvo che nel frattempo
siano venute a cessare le cause che avevano determinato il rifiuto, o
la  revoca, della qualificazione o siano trascorsi almeno dodici mesi
dal    provvedimento    dell'Autorita',   prevedendo   altresi',   in
quest'ultimo   caso,   la   verifica  da  parte  dell'Amministrazione
dell'adeguatezza  della  capacita'  tecnica  e  dell'insussistenza di
cause di incompatibilita';
    l'esclusione   delle   societa'   alle  quali  l'Autorita'  abbia
rifiutato,  o  revocato,  la qualificazione nell'intervallo temporale
compreso tra l'emissione del bando di gara e la stipula del contratto
di   monitoraggio;   a   tal   fine   la   commissione   di   gara  e
l'Amministrazione   appaltante  verificheranno  la  permanenza  delle
societa'   concorrenti  e  della  societa'  risultata  aggiudicataria
nell'elenco dei monitori esterni;
    la    possibilita',    per    l'Amministrazione,   di   risolvere
anticipatamente  il  contratto  nel  caso  in  cui  l'Autorita' abbia
rifiutato,  o  revocato,  la  qualificazione  durante  il  periodo di
validita' del contratto.
  Nella  fase di prequalificazione particolare attenzione deve essere
posta,   da   parte   della   commissione   di  gara,  alla  verifica
dell'insussistenza  di  cause  di  incompatibilita'  per  l'esercizio
dell'attivita'    di    monitoraggio    sullo   specifico   contratto
dell'amministrazione   appaltante   per  il  quale  e'  richiesto  il
monitoraggio stesso.
  Una  societa',  o  un  Raggruppamento  di societa', non puo' essere
invitata  o  ammessa  a  partecipare  ad  una gara di monitoraggio, e
tantomeno esserne aggiudicataria, in presenza di:
    a) dichiarazione non veritiera: la dichiarazione di insussistenza
di  cause  di  incompatibilita'  resa  dalla  societa' concorrente e'
contraddetta, in tutto o in parte, da atti o fatti ufficialmente noti
all'Amministrazione      appaltante      attraverso     comunicazioni
dell'Autorita',  convenzioni  di  concessione,  documentazione per la
partecipazione   a   gare,   richieste  di  parere,  contratti,  atti
esecutivi,    documenti   tecnici   progettuali,   o   altra   idonea
documentazione;
    b)  legame  di  dipendenza  con  il  fornitore  del  contratto da
monitorare:
      la  societa'  concorrente,  o  nel  caso  di  Raggruppamenti di
societa',  una  delle  societa'  raggruppate,  ha  partecipazioni, di
qualsivoglia  entita',  in  quella  del  fornitore o, nel caso in cui
questo  sia  un  Raggruppamento  di  societa', in una qualsiasi delle
societa' raggruppate;
      la  societa'  concorrente,  o  nel  caso  di  Raggruppamenti di
societa'  una  qualsiasi delle societa' raggruppate e' partecipata in
qualsivoglia  misura  dal  fornitore o, nel caso in cui questo sia un
Raggruppamento   di   societa',   da  una  qualsiasi  delle  societa'
raggruppate;
      la  societa'  concorrente,  o  nel  caso  di  Raggruppamenti di
societa'  una qualsiasi delle societa' raggruppate, e' partecipata in
qualsiasi misura da una societa' terza che, a sua volta, partecipa in
qualsivoglia  misura a quella del fornitore o, nel caso in cui questo
sia  un  Raggruppamento  di societa', ad una qualsiasi delle societa'
raggruppate.
  La  verifica  della  insussistenza  di cause di incompatibilita' si
effettua sulla base:
    della    dichiarazione    di    insussistenza    di    cause   di
incompatibilita',    redatta    dalla    societa'    aspirante   alla
aggiudicazione  o,  nel caso di Raggruppamenti di societa', da ognuna
delle  societa'  raggruppate,  conformemente  al  modello  riprodotto
nell'appendice III, a firma del legale rappresentante;
    della   dichiarazione   sostitutiva  di  atto  notorio  ai  sensi
dell'art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  con  la quale la societa' concorrente o, nel caso di
Raggruppamenti  di  societa',  ognuna  delle societa' raggruppate, in
persona  del  legale  rappresentante,  dichiara  la  composizione del
capitale.
5. Atti di gara per l'appalto di servizi di monitoraggio.
  Nel  sito  dell'Autorita' (www.aipa.it) sono suggeriti la struttura
ed  i  contenuti  degli  atti  di  gara  per  appaltare  i servizi di
monitoraggio.
  E'  opportuno  che  gli  atti  di  gara per l'appalto di servizi di
monitoraggio siano il piu' possibile conformi a detti suggerimenti.
6. Limiti di applicazione.
  Quanto previsto dalla presente circolare non si applica:
    ai  contratti  di  monitoraggio  stipulati  prima  della  data di
pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale;
    alle gare per l'appalto di contratti di monitoraggio il cui bando
di gara sia stato pubblicato, prima della data di pubblicazione della
circolare stessa, nella Gazzetta Ufficiale.
7. Appendici.
  Le  Appendici  I,  II  e  III  costituiscono parti integranti della
presente circolare.
    Roma, 11 marzo 2003
                                           Il presidente f.f.: Batini