IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
dicembre  2001  con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato
di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
  Vista  l'ordinanza  del  commissario  governativo  per  l'emergenza
idrica  in  Sardegna  n.  274  del 1 febbraio 2002 avente ad oggetto:
"Sistema  Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) programmazione
dell'utilizzo  dei  volumi  di  risorsa  derivabili  dalla data del 1
febbraio  2002,  che  assegna  le  risorse  idriche del sistema Medio
Campidano Flumendosa-Cixerri";
  Considerato  che  l'art.  4  della  citata ordinanza n. 274/2002 ha
disposto  in  misura  non  superiore  alle  6  ore/giorno l'orario di
erogazione per uso potabile, articolato dagli enti gestori secondo le
necessita' di gestione delle reti, in tutti i comuni alimentati anche
parzialmente dal sistema del Medio Flumendosa in misura non superiore
a 6 ore/giorno;
  Vista  l'ordinanza commissariale n. 293 del 6 giugno 2002 avente ad
oggetto:  "Sistema  Flumendosa-Campidano-Cixerri  (Genna  Is Abis)" -
Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili, con la
quale  (art.  4)  e'  stato confermato l'orario di erogazione per uso
idro-potabile  in misura non superiore alle 6 ore/giorno per i comuni
alimentati anche parzialmente dal sistema del Medio Flumendosa;
  Vista  l'ordinanza  del  commissario  governativo  per  l'emergenza
idrica  in  Sardegna  n.  339  del 4 febbraio 2003 avente ad oggetto:
"Sistema   Flumendosa-Campidano-Cixerri  (Genna  Is  Abis)  -  Deroga
temporanea  limiti  di  utilizzo  di  risorsa  idrica  per  le utenze
collegate  alle  opere di derivazione del Rio Santa Lucia e Cixerri a
Genna  Is  Abis"  che,  in  deroga  alle  prescrizioni  delle  citate
ordinanza  n.  274/2002  e  n.  293/2002  ha  diposto,  per  i comuni
alimentati  dalle  risorse derivate dall'opera di presa sul Rio Santa
Lucia  e  dall'invaso  del  Cixerri  a Genna Is Abis, l'erogazione di
risorsa  idrica  per  uso idropotabile in misura non superiore alle 9
ore/giorno;
  Vista  l'ordinanza  del  commissario  governativo  per  l'emergenza
idrica  in  Sardegna  n. 343 del 24 febbraio 2003, avente ad oggetto:
"Sistema  Flumendosa-Campidano-Cixerri  (Genna  Is  Abis)  -  Vigenza
disposizioni  ordinanza  n. 293 del 6 giugno 2002" confermativa delle
disposizioni  di  cui  all'ordinanza  n.  293  del 6 giugno 2002 sino
all'emissione  di  nuova  ordinanza,  fatta  salva  la  deroga di cui
all'ordinanza n. 339 del 4 febbraio 2003;
  Considerato  che  l'E.A.F.,  Ente  autonomo del Flumendosa, ha reso
noto,  in  data  odierna,  che  a  seguito  delle recenti eccezionali
precipitazioni  che  hanno  interessato  il  bacino  idrografico  del
Flumendosa,  risultano, ulteriormente invasati nei serbatoi del Medio
Flumendosa   circa  53  Mmc  di  acqua,  e  che  si  prevedono  altri
consistenti apporti nei prossimi giorni;
  Considerato  inoltre  che  si  sono  verificate,  o  sono prossime,
condizioni  di  massima  regolazione  nei seguenti invasi del sistema
Flumendosa-Campidano-Cixerri:
    Genna Is Abis;
    Is Barroccus;
    Casa Fiume;
    Flumineddu;
  Ritenuto  opportuno,  in  attesa della predisposizione del bilancio
idrico  del  Sistema  in  parola  a conclusione del periodo atteso di
piovosita',  bilancio che terra' conto degli ulteriori apporti idrici
che  nel  frattempo  saranno  intervenuti,  di  estendere alle 24 ore
giornaliere  l'erogazione di risorsa idrica per uso idro-potabile, al
fine di ridurre il livello attuale degli invasi interessati, rendendo
disponibile   all'utenza  la  risorsa  esistente  e  garantendo,  nel
contempo,  la  costante  disponibilita'  di  capacita'  di  ulteriore
accumulo negli invasi stessi;
  Ritenuto  necessario  utilizzare  tale periodo di erogazione per la
verifica  delle  perdite del sistema e l'individuazione dei possibili
interventi di miglioramento delle reti;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  fermo restando quanto
disposto  con  ordinanza  n.  343  del  24 febbraio 2003, con effetto
immediato  e  sino  al  31  marzo  2003,  l'E.A.F., Ente autonomo del
Flumendosa   e'  autorizzato  a  regolare,  in  deroga  alle  vigenti
prescrizioni  commissariali, ivi comprese quelle di cui all'ordinanza
n.  343  del  24 febbraio  2003,  le erogazioni ai comuni e agli enti
alimentati  dalle  risorse  derivate  dalle proprie opere di presa in
modo   tale   da   consentire   un'erogazione  agli  utenti  per  uso
idro-potabile nella misura di 24 ore/giorno.