IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante norme
comuni  per l'attuazione della direttiva 96/92/CE relativa al mercato
interno dell'energia elettrica;
  Visto  in  particolare  l'art.  3,  comma  11 che prevede che entro
centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  predetto  decreto
legislativo,  con uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato   (oggi   Ministro  delle  attivita'
produttive),  di  concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica (oggi Ministro dell'economia e delle
finanze),  su  proposta  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il
gas,  sono  altresi'  individuati  gli  oneri  generali  afferenti al
sistema  elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attivita' di
ricerca;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e della programmazione economica del 26 gennaio 2000 avente
ad oggetto l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema
elettrico;
  Visto  in  particolare  il  Titolo  IV,  che  disciplina  gli oneri
relativi  alle  attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale
per il sistema elettrico;
  Visto in particolare l'art. 11, comma 2 che attribuisce al Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  di  intesa con
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas la definizione delle
modalita'  per  la  selezione  dei  progetti  di ricerca da ammettere
all'erogazione  degli  stanziamenti del Fondo per la ricerca e per il
controllo  dello  stato  di  avanzamento e dei risultati dei progetti
ammessi,  nonche'  criteri  per  l'organizzazione  strutturale  della
ricerca  di  sistema  al fine di garantirne l'aderenza alle finalita'
indicate dal medesimo decreto;
  Visto  il  decreto  di  modifica  del  decreto interministeriale 26
gennaio  2000  "Individuazione  degli  oneri  generali  afferrenti al
sistema  elettrico"  relativamente  al Titolo V, art. 13, comma 2 del
Ministro dell industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro  del  bilancio  e della programmazione
economica del 17 aprile 2001;
  Considerato  che  il sistema di finanziamento previsto dal presente
decreto  concerne  le  attivita'  di  ricerca e sviluppo di interesse
generale   del   sistema   elettrico   nazionale   ad   alto  rischio
tecnico-economico  fortemente  connesso al grado di innovazione delle
stesse;
  Considerato  che  il  sistema  di accesso al finanziamento non deve
discriminare  i  soggetti  ammissibili  in termini di dimensioni o di
natura giuridica dell'impresa;
  Considerata  l'opportunita'  di  adottare  un  sistema che assicuri
trasparenza  ed  equita'  della  fase  di selezione delle proposte di
ricerca  e  coerenza  delle  proposte stesse rispetto all'esigenza di
incrementare  la  competitivita'  ed efficienza del sistema elettrico
nazionale;
  Considerata   l'opportunita'   di  costituire  una  Segreteria  che
assicuri  l'operativita' delle strutture destinate a gestire il Fondo
per  il  finanziamento  delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo di
interesse generale per il sistema elettrico nazionale di cui all'art.
11, comma 1, del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000;
  Considerata l'opportunita' di' attribuire alla Cassa conguaglio per
il  settore  elettrico  il  compito  di  costituire  la Segreteria in
ragione  delle sue competenze e del carattere di neutralita' che essa
riveste nell'assetto del sistema elettrico nazionale;
  Vista  l'intesa  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas
espressa con delibera 12 febbraio 2003, n. 08/03;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1. Il presente decreto definisce le modalita-per la selezione ed il
finanziamento  dei  progetti  di  ricerca da ammettere all'erogazione
degli  stanziamenti  di  cui  all'art.  11,  comma  1, del decreto 26
gennaio   2000,   le  modalita'  per  il  controllo  dello  stato  di
avanzamento e dei risultati delle attivita' e dei progetti di ricerca
di  sistema,  al  fine di garantirne l'aderenza alle finalita' di cui
all'art.   10   del   medesimo   decreto,   nonche'   i  criteri  per
l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema.