Le  leggi 27 dicembre 2002, numeri 288 e 289 - recanti "Provvidenze
in  favore dei grandi invalidi" e "Disposizioni per la formazione del
bilancio   annuale  e  pluriennale  dello  Stato"  -  hanno  previsto
rispettivamente  agli  articoli 1  e 40 la possibilita', per le sotto
elencate  categorie  di  invalidi, di usufruire di accompagnatori del
servizio civile, individuati negli obiettori di coscienza di cui alla
legge  8  luglio  1998,  n.  230  e  nei volontari in servizio civile
previsti dalla legge 31 marzo 2001, n. 64.
  In   particolare,   in   base  alle  citate  disposizioni,  possono
beneficiare di accompagnatori del servizio civile:
    A) pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere
A,  numeri  1,  2,  3,  e  4, comma 2; A-bis; B, numero 1; C; D ed E,
numero  1  di  cui  alla  tabella  E del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;
    B)  grandi invalidi per servizio previsti dal comma 2 dell'art. 3
della  legge  2  maggio  1984,  n.  111,  affetti  dalle  invalidita'
specificate  nelle lettere A, numeri 1, 2, 3, e 4, comma 2; A-bis; B,
numero  1;  C; D ed E, numero 1 di cui alla tabella E del decreto del
Presidente  della  Repubblica  23  dicembre 1978, n. 915 e successive
modificazioni;
    C)  pensionati di guerra affetti da invalidita' specificate nella
tabella  E  del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, che siano insigniti
di medaglia d'oro al valor militare;
    D)  invalidi  di  cui  alla legge 27 maggio 1970, n. 382, recante
"Disposizioni  in  materia  di  assistenza  ai  ciechi  civili",  che
svolgano   un'attivita'   lavorativa  o  sociale  ovvero  abbiano  la
necessita' dell'accompagnamento per motivi sanitari.
  La  legge n. 288/2002 ha altresi' previsto che - a decorrere dal 1°
gennaio  2003,  qualora  gli  enti  preposti  all'assegnazione  degli
accompagnatori  non provvedano, entro sessanta giorni dalla ricezione
della  richiesta,  a  destinare al richiedente il giovane - ai grandi
invalidi,  che  siano  affetti  dalle  invalidita'  specificate nelle
lettere  A, numeri 1, 2, 3, e 4, comma 2 e A-bis della citata tabella
E  e  che  fruiscano,  alla  data di entrata in vigore della medesima
legge,  di un accompagnatore militare o del servizio civile, compete,
in  sostituzione,  un  assegno  mensile  pari  a  Euro 878 per dodici
mensilita'.
  Inoltre   la   legge   sopra   citata  ha  rimesso  ad  un  decreto
interministeriale  il  compito di accertare, entro il 30 aprile 2003,
il  numero  degli  assegni  corrisposti  a  tale data in sostituzione
dell'accompagnatore  nonche' di provvedere, nell'ambito delle risorse
disponibili,   alla  determinazione  del  numero  degli  assegni  che
potranno    essere    liquidati    agli    altri    aventi    diritto
all'accompagnamento,  dando  la precedenza a coloro che abbiano fatto
richiesta  di  tale servizio almeno una volta nel triennio precedente
la data di entrata in vigore della legge in argomento ed ai quali gli
enti preposti non siano stati in grado di assicurarlo.
  L'entita' dell'assegno e' stabilito nella misura di Euro 878 ovvero
in  misura  ridotta  al  50  per cento a seconda della gravita' della
patologia cui i beneficiari sono affetti.
  Occorre  evidenziare  che  la  possibilita'  di  ottenere l'assegno
sostitutivo  dell'accompagnamento  non  e'  previsto  dalla  legge n.
289/2002 a favore dei ciechi civili.
  Cio'  premesso,  la  presente  circolare provvede ad individuare le
modalita'  per l'impiego degli obiettori di coscienza e dei volontari
per  il  servizio  civile  come accompagnatori dei grandi invalidi di
guerra e per servizio nonche' dei ciechi civili.
  Per  quanto  riguarda  la  procedura volta a consentire ai soggetti
legittimati  di  fruire  per  il  servizio  di  accompagnamento di un
obiettore  di  coscienza,  si fa presente che i cittadini interessati
devono  inviare  un'istanza,  tramite  raccomandata  a/r, indirizzata
all'Ufficio  nazionale  per  il servizio civile sito in Roma, via San
Martino della Battaglia n. 6.
  All'istanza  deve  essere  allegata  idonea  documentazione  atta a
dimostrare  la  sussistenza, in capo al richiedente, delle condizioni
che danno titolo al beneficio.
  In particolare:
    i  soggetti  di  cui alla lettera A) devono documentare di essere
affetti dalle invalidita' specificamente individuate nelle lettere A,
numeri  1,  2, 3, 4, comma 2; A-bis; B, numero 1; C; D ed E, numero 1
di  cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre  1978, n. 915 e successive modificazioni, di avere lo status
di   pensionato   nonche'   dichiarare   di   non   usufruire  di  un
accompagnatore militare;
    i  soggetti  di  cui alla lettera B) devono documentare di essere
affetti dalle invalidita' contemplate nella tabella E del decreto del
Presidente  della  Repubblica  23  dicembre 1978, n. 915 e successive
modificazioni  e  dichiarare  di  non  usufruire di un accompagnatore
militare.
    i  soggetti  di  cui alla lettera C) devono documentare di essere
affetti dalle invalidita' contemplate nella tabella E del decreto del
Presidente  della  Repubblica  23  dicembre 1978, n. 915 e successive
modificazioni,  di  avere  lo  status  di pensionato, di essere stati
insigniti  di  medaglia d'oro al valor militare nonche' dichiarare di
non usufruire di un accompagnatore militare;
    i  soggetti  di  cui alla lettera D) devono documentare di essere
affetti  dalle  invalidita' contemplate nella legge n. 382/1970 sopra
citata  nonche'  lo  status  di  lavoratore  mediante certificato del
datore  di  lavoro  per i lavoratori dipendenti, degli ordini o degli
albi   professionali   per   i  lavoratori  autonomi,  degli  enti  o
associazioni per coloro che svolgono attivita' sociale, del medico di
famiglia quando l'accompagnamento e' necessario per motivi sanitari e
per periodi determinati.
  L'Ufficio,   ricevuta   l'istanza,  accerta  la  completezza  della
documentazione  trasmessa  e  la  sussistenza  dei requisiti previsti
dalla  legge, provvedendo, se necessario, a richiedere l'integrazione
della documentazione.
  Tale  eventuale fase sub-procedimentale comporta la sospensione del
termine  di sessanta giorni previsto dall'art. 1, comma 2 della legge
n. 288/2002.
  Successivamente  l'Ufficio  provvede alla tempestiva verifica della
esistenza,  nell'ambito  del  comune di residenza del richiedente, di
enti  che siano convenzionati per l'impiego di obiettori di coscienza
e  che svolgano attivita' di carattere assistenziale. Effettuata tale
verifica,  l'Ufficio richiede agli enti individuati la disponibilita'
a  destinare  uno  dei  giovani  da  loro  impiegati  alle specifiche
esigenze dell'istante.
  Gli enti interessati dovranno inviare apposita comunicazione, entro
venti  giorni  dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio,
solo  nel  caso  in  cui  sussistano  le condizioni per soddisfare la
richiesta medesima.
  L'Ufficio,   in   caso   di   mancata  risposta  entro  il  termine
sopraindicato,  o  nel caso in cui non abbia individuato, nell'ambito
territoriale di interesse, enti che operano nel settore assistenziale
attesta  l'impossibilita' di soddisfare la richiesta anche al fine di
consentire   ai  soggetti  legittimati  di  beneficiare  dell'assegno
sostitutivo  dell'accompagnatore  di  cui all'art. 1 della richiamata
legge n. 288/2002.
  La procedura sopradescritta, comportante il coinvolgimento, ai fini
dell'individuazione dell'obiettore da destinare al richiedente, degli
enti  titolari  di  convenzione,  si  rende  necessaria  in quanto il
sistema normativo vigente non prevede la possibilita' di una gestione
"diretta"  degli  obiettori  di  coscienza da parte dell'Ufficio, sia
pure  per  fini di sicura rilevanza, ma conferisce agli enti titolari
di  una  convenzione  il  compito  di  provvedere  all'impiego e alla
gestione  diretta  dei giovani sia per gli aspetti gestionali che per
gli aspetti economico-amministrativi.
  Di  conseguenza  l'Ufficio  - diversamente da quanto avviene per le
strutture   militari  -  non  ha  la  possibilita'  di  assegnare  un
accompagnatore  al singolo invalido, a richiesta anche nominativa, in
quanto  provvede  esclusivamente  -  nel  rispetto di quanto previsto
dalla  legge 8 luglio 1998, n. 230 - a stipulare apposite convenzioni
con   gli   enti  interessati  all'attuazione  del  servizio  civile,
impiegando  gli obiettori di coscienza nei diversi settori unicamente
mediante assegnazioni presso tali enti.
  E'  bene  evidenziare  al  riguardo  che  resta, comunque, ferma la
possibilita'  per le associazioni cui aderiscono i grandi invalidi di
guerra   e   per   servizio   o   i  ciechi  civili  nonche'  per  le
amministrazioni  che  ne  curino  gli interessi, al fine di avvalersi
dell'attivita'  degli obiettori di coscienza da destinare al servizio
di accompagnamento, di addivenire alla stipula di una convenzione con
l'Ufficio  secondo  le  modalita'  previste  dalla legge n. 230/1998,
inviando  un'istanza  all'Ufficio  nazionale per il servizio civile -
Servizio  convenzioni e progetti - via San Martino della Battaglia n.
6  -  Roma,  previa  presentazione  di  un  apposito progetto volto a
soddisfare  le  specifiche  esigenze  dei  soggetti appartenenti alle
categorie  sopra  individuate  e beneficiari delle leggi numeri 288 e
289 del 2002.
  Per  quanto  attiene  all'impiego  di volontari del servizio civile
come  accompagnatori  dei soggetti beneficiari delle sopra richiamate
leggi,  si  fa  presente che anche in tale ipotesi l'Ufficio non puo'
procedere - nel rispetto di quanto previsto dalla legge 6 marzo 2001,
n.  64  -  ad  una  assegnazione  diretta  del  volontario al singolo
richiedente  ne'  puo'  seguire la procedura sopra descritta relativa
all'utilizzo  -- nel servizio di accompagnamento ai grandi invalidi e
ai  ciechi civili - degli obiettori assegnati agli enti convenzionati
in  considerazione della peculiarita' dei progetti di servizio civile
volontario   la  cui  approvazione  e',  peraltro,  subordinata  alla
sussistenza di congruita' tra il numero di volontari da impiegare nel
progetto e gli obiettivi da realizzare con il progetto medesimo.
  Pertanto,  al  fine  di  utilizzare i volontari del servizio civile
come  accompagnatori  delle  categorie  dei  soggetti legittimati, e'
necessario  che  le  associazioni cui aderiscono i grandi invalidi di
guerra o per servizio e i ciechi civili ovvero le amministrazioni che
ne  curino gli interessi presentino - ai sensi della legge n. 64/2001
-   progetti   per  il  servizio  civile  volontario  finalizzati  al
soddisfacimento delle specifiche esigenze degli eventuali richiedenti
appartenenti  alle  categorie  di cui alle leggi numeri 288 e 289 del
2002.
  In  merito  alle  modalita'  di  presentazione  dei  progetti, alla
valutazione  degli  stessi  da  parte  dell'Ufficio  e  al necessario
inserimento  nei  bandi di reclutamento dei volontari, si fa presente
che  si  provvedera'  ad  applicare la circolare n. 31550/III/2.16 in
data  29  novembre  2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  301  del  24  dicembre  2002  e  sul  sito  Internet
www.serviziocivile.it, salvo che per cio' che concerne:
    a) i tempi di presentazione dei progetti;
    b) il numero minimo e massimo di volontari da impiegare.
  Nel   redigere   la  scheda  di  progetto  allegata  alla  predetta
circolare,  gli  enti  proponenti avranno cura di richiamare le leggi
numeri 288  e  289  del  2002  e  di  accludere  l'elenco nominativo,
completo  dei  dati  anagrafici, degli indirizzi e della categoria di
appartenenza  dei  destinatari finali. I requisiti di appartenenza ad
una  delle  categorie individuate dalle citate leggi numeri 288 e 289
del 2002 sono verificate dall'ente proponente il progetto.
  I  bandi  di  selezione  dei  volontari relativi ai progetti di cui
trattasi  potranno  essere pubblicati anche in date diverse da quelle
programmate dalla circolare n. 31550/III/2.16 del 29 novembre 2002.
    Roma, 3 marzo 2003

                                 Il direttore generale dell'Ufficio
                                  nazionale per il servizio civile
                                               Palombi