Il  comune di Canale d'Agordo (provincia di Belluno) ha adottato,
il   2  dicembre  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  di  confermare  in  Euro  130,00  la  misura della detrazione
sull'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;
    2) di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:
    Aliquota   agevolata  per  abitazione  principale:  5  per  mille
applicabile anche, a norma del vigente regolamento comunale I.C.I.:
      alle unita' immobiliari appartenenti a cooperative a proprieta'
indivisa, adibita a dimora abituale del socio-assegnatario;
      all'alloggio  regolarmente  assegnato  dagli  Istituti autonomi
case popolari;
      unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo
di  proprieta' o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero
per motivi di lavoro, a condizione che non risulti locata;
      all'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
      all'abitazione  concessa  dal  possessore  in  uso  gratuito  a
parenti  in  linea  retta  o  collaterale  fino al secondo grado o ad
affini  fino  al  primo  grado, che la occupano quale loro abitazione
principale;
      due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad  uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga comprovato che e' stata presentata all'Ufficio tecnico erariale
regolare  richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale
delle  unita'  medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione
principale  decorre  dalla  stessa  data  in cui risulta essere stata
presentata la richiesta di variazione;
    all'abitazione  posseduta  da  un soggetto che la legge obbliga a
risiedere  in  altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare   risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dai
familiari del possessore.
    Sono  considerate  parti  integranti  dell'abitazione principale,
ancorche' distintamente iscritte in catasto, le soffitte, le rimesse,
le  cantine,  i tabia', le legnaie, i box, i posti macchina coperti e
scoperti,    in    quanto    durevolmente    destinati   a   servizio
dell'abitazione,  in  numero  non  superiore  all'unita' per ciascuna
tipologia  di  pertinenza.  Il carattere pertinenziale dell'immobile,
dovra'  essere  attestato  con  dichiarazione  sostitutiva di atto di
notorieta',  trasmessa  al  comune  entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione I.C.I., ovvero con la dichiarazione
medesima.
    Aliquota  agevolata, pari al 3 per mille, a favore di proprietari
che eseguano:
      interventi  volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili;
      interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di interesse
artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
      interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto
anche pertinenziali;
      interventi volti all'utilizzo di sottotetti.
    L'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.
    Aliquota  agevolata,  pari  al  3  per mille, a favore degli enti
senza scopo di lucro.
    Aliquota agevolata, pari al 6 per mille, a favore dei proprietari
che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili
alle condizioni stabilite negli accordi intercorsi in sede locale fra
le  organizzazioni  della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei
conduttori maggiormente rappresentative.
    Aliquota ordinaria: 7 per mille, per:
      gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
      gli immobili destinati ad uso diverso da quello d'abitazione;
      per  tutti  i  casi  per  i  quali non e' prevista una aliquota
agevolata.