Il  comune di Casalmaggiore (provincia di Cremona) ha adottato il
5 dicembre   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    Di  determinare,  per  l'anno di imposta 2003, le aliquote I.C.I.
come segue:
      1.  l'aliquota  I.C.I.  per l'anno 2003 e' fissata nella misura
indifferenziata del 5,75 per mille;
      2.  in  deroga  a  quanto  previsto  dal  precedente  punto  1,
l'aliquota  per il 2003 e' fissata nella misura del 4 per mille e per
un  massimo  di  tre  anni (compreso il 2003), per periodi di imposta
comunale  rapportati ai mesi nei quali si protrae tale condizione per
i  soli  immobili realizzati per la vendita e rimasti invenduti dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e
l'alienazione  di  detti  immobili.  Trascorso detto periodo, qualora
l'immobile  risulti invenduto, l'imposta viene applicata nella misura
ordinaria.
    Di  dare  atto  che,  con deliberazione consiliare n. 110 in data
5 dicembre 2001, sono state fissate le seguenti determinazioni:
      per l'anno 2003 e' fissata in Euro 130,00 fino alla concorrenza
del suo ammontare, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal
soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione
al  periodo  dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se  l'unita'  immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.  Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
      di   stabilire   che,  per  il  periodo  di  imposta  2003,  e'
considerata   abitazione   principale   anche   l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in  istituto a seguito di
ricovero  permanente purche' l'unita' immobiliare non risulti locata;
di stabilire, per l'anno 2003, l'applicazione dell'aliquota ordinaria
del 5,75 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro;
      di  stabilire  che  possono  godere  della detrazione spettante
all'abitazione  principale  anche  le  pertinenze  (posti  auto, box,
autorimesse,   soffitte  e  cantine).  L'ammontare  della  detrazione
dell'imposta per l'abitazione principale puo' essere computato per la
parte  residua e fino alla concorrenza di Euro 130,00, in diminuzione
dell'imposta  medesima  per  una  sola  pertinenza  (posto auto, box,
autorimessa,  soffitta  o  cantina).  La detrazione, con le modalita'
sopraprecisate,  spetta  per una sola pertinenza purche' sia contigua
all'abitazione principale;
      di  non  avvalersi,  per  quanto  precisato  in premessa, della
facolta' di non ridurre l'aliquota ordinaria per gli immobili oggetto
di  intervento  come  previsto  dall'art.  1, comma 5, della legge 27
dicembre 1997 n. 449;
    (Omissis).