Il  comune  di  Bosconero  (provincia  di Torino) ha adottato, il
14 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1) di  confermare,  Omissis,  per  l'anno  2003,  l'aliquota  per
l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli immobili, nelle seguenti
misure:
      a) aliquota ordinaria: 4,8 per mille;
      b) aliquota  abitazione  principale anziani o disabili (art. 3,
comma 56, legge n. 662/1996): 4 per mille;
      c) interventi  recupero del patrimonio edilizio esistente (art.
1,  comma 5,  legge n. 449/1997) in tutte le detrazioni ivi previste:
3,8 per mille;
        c1) lo  stato  di  inagibilita'  o  inabilita'  dovra' essere
accertato  dall'ufficio  tecnico  comunale,  con perizia a carico del
proprietario,  che allega dichiarazione da redarsi dal comune entro i
termini  di  cui  all'art.  10  del  decreto legislativo n. 504/1992,
nonche'  copia  della  documentazione  comprovante  l'abilitazione ad
eseguire   i   lavori   atti   al  recupero  dell'unita'  immobiliare
(concessioni, autorizzazioni, ecc.);
        c2)  per  le  altre  ipotesi  previste nel citato comma 5, si
applicano  le  disposizioni  di  cui  al punto c1, copia del rilascio
della concessione o autorizzazione;
        c3)   l'aliquota   agevolata   e'   applicata  per  anni  tre
dall'inizio dei lavori;
      d)  detrazione  per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale: Euro 104,00 (cosi' come determinata con deliberazione del
C.C. n. 8/2002).
    (Omissis).