Il  comune di Crevalcore (provincia di Bologna) ha adottato il 21
dicembre  2002-21  gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  Di  aumentare, per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria passando
dall'attuale 6 per mille al 6,7 per mille.
    2.  Di  confermare,  per  l'anno  2003, tutte le altre aliquote e
detrazioni gia' approvate per l'anno 2002 e di seguito descritte:
      zero  per  i  fabbricati  facenti  parte  di nuovi insediamenti
produttivi  posti  sulle  aree  di  tipo  D2  e  D4 del capoluogo e/o
frazioni  come  definite  dal nuovo piano regolatore esecutivo dal 30
febbraio  2000, per tre anni a partire dalla data di agibilita' degli
immobili  medesimi,  cosi'  come  stabilito  dall'art.  7 del vigente
regolamento I.C.I.;
      zero  per  le unita' immobiliari e relative pertinenze concesse
in  locazione  con  regolare contratto a canone "concordato" ai sensi
della  legge  n.  431/1998,  come  stabilito  nell'art. 6 del vigente
regolamento I.C.I.;
      4,7  per  mille per le unita' immobiliari e relative pertinenze
adibite  ad  abitazione principale del proprietario o del titolare di
diritto di usufrutto, uso, o abitazione; ed anche se:
        lo  stesso  ha acquisito la residenza in istituto sanitario o
struttura protetta a seguito di ricovero permanente, a condizione che
l'unita' immobiliare medesima non risulti locata;
        lo   stesso  ha  concesso  l'unita'  immobiliare  e  relativa
pertinenza  in  comodato  gratuito  ad un parente e/o affine di primo
grado;
      6,7  per mille, aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie
di immobili;
      7 per mille per le abitazioni e relative pertinenze non locate,
a disposizione.
    3.  Di  confermare,  per  l'anno 2003, l'importo della detrazione
annua  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale in
Euro 113,60;
    4.  Di  stabilire  inoltre  l'importo,  per  l'anno  2003,  delle
maggiori  detrazioni  per abitazione principale stabilite nell'art. 8
del vigente regolamento I.C.I. come segue:
      lettera a) "portatori handicap grave" in Euro 139,45;
      lettera  b)  "nuclei familiari con almeno tre figli considerati
fiscalmente a carico" in Euro 139,45.
    5.  Di precisare inoltre che per poter usufruire delle detrazioni
di  cui ai punti 1, 2, 3 occorre presentare al momento del versamento
o  al  massimo  entro  il  termine per la dichiarazione di variazione
I.C.I.  relativa  all'anno  per  il  quale  si  versa  l'imposta, una
dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, predisposta
e  disponibile  presso  l'ufficio  tributi  del comune ed allegare la
prevista documentazione.
    6. Che l'imposta dovuta relativamente alle aree fabbricabili deve
essere  calcolata  rispetto  ai  valori minimi indicati nell'apposita
delibera della giunta comunale.
    (Omissis).
      1.  Di  modificare nuovamente per l'anno 2003 e per i motivi in
premessa  esposti, l'aliquota ordinaria passando dal 6,7 per mille al
6,9 per mille.
    2.  Di  confermare,  per  l'anno  2003, tutte le altre aliquote e
detrazioni  gia'  approvate  con proprio atto deliberativo n. 181 del
21 dicembre 2002 e di seguito riepilogate:
      zero  per  i  fabbricati  facenti  parte  di nuovi insediamenti
produttivi  posti  sulle  aree  di  tipo  D2  e  D4 del capoluogo e/o
frazioni  come  definite  dal nuovo piano regolatore esecutivo dal 30
febbraio  2000, per tre anni a partire dalla data di agibilita' degli
immobili  medesimi,  cosi'  come  stabilito  dall'art.  7 del vigente
regolamento I.C.I.;
      zero  per  le unita' immobiliari e relative pertinenze concesse
in  locazione  con  regolare contratto a canone "concordato" ai sensi
della  legge  n.  431/1998,  come  stabilito  nell'art. 6 del vigente
regolamento I.C.I.;
      4,7  per  mille per le unita' immobiliari e relative pertinenze
adibite  ad  abitazione principale del proprietario o del titolare di
diritto di usufrutto, uso, o abitazione; ed anche se:
        lo  stesso  ha acquisito la residenza in istituto sanitario o
struttura protetta a seguito di ricovero permanente, a condizione che
l'unita' immobiliare medesima non risulti locata;
        lo   stesso  ha  concesso  l'unita'  immobiliare  e  relativa
pertinenza  in  comodato  gratuito  ad un parente e/o affine di primo
grado;
      6,9  per mille, aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie
di immobili;
      7 per mille per le abitazioni e relative pertinenze non locate,
a disposizione.
    (Omissis).