Il  comune  di  Fascia  (provincia  di Genova) ha adottato, il 1°
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2003:
    (Omissis).
      1)  di  stabilire  nella  misura  del 5 per mille l'aliquota da
applicarsi, per l'anno 2003, all'imposta comunale sugli immobili;
      2)  di  tener conto, nella determinazione della base imponibile
di  quanto  stabilito  dall'art. 5, decreto legislativo n. 504/1992 e
successive  modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51
e ss., art. 3, legge n. 662/1996;
      3)  di  ridurre  l'imposta  del 50% per i fabbricati dichiarati
inagibili  o  inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del    proprietario,    che   allega   idonea   documentazione   alla
dichiarazione.  In  alternativa  il  contribuente  ha  la facolta' di
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968,
e  successive  modificazioni,  nella quale deve dichiarare la data di
inizio   delle   condizioni   che   rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
      4)  di  detrarre  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo,  fino  a
concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro  103,29 rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
      5)  si  intende per abitazione principale quella nella quale il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
      6) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili  che  acquistano la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
      7)  di  dare  atto  che  i  terreni agricoli sono esonerati dal
pagamento  dell'imposta  in  quanto  il  comune risulta completamente
montano.
    (Omissis).