Il  comune di Mogliano Veneto (provincia di Treviso) ha adottato,
il  18  dicembre  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.   Di   determinare  per  il  2003,  l'aliquota  ordinaria  per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  I.C.I. nella
misura del 7 per mille.
    2.  Di  determinare  per  il  2003, l'aliquota per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili I.C.I. a carico degli alloggi
non  locati,  nella  misura  del  9  per  mille, ai sensi del comma 4
dell'art.  2  della  legge  9 dicembre  1998,  n. 431, intendendo per
alloggi   non  locati  le  abitazioni  per  le  quali  non  risultino
registrati contratti di locazione da almeno due anni.
    3.  Di  determinare  per il 2003, in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  residenti  nel  comune  di  Mogliano  Veneto,  per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale,
l'aliquota  agevolata  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili I.C.I. nella misura del 5 per mille.
    4.  Di  elevare,  per  l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione
principale  ai  fini I.C.I. da Euro 103,29 a Euro 258,23 concedendola
ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti: siano proprietari
o  titolari  del  diritto  di usufrutto, uso o abitazione, della sola
abitazione  principale,  unitamente  alle  sue  pertinenze dirette ed
abbiano   un  reddito  complessivo  lordo,  riferito  all'anno  2002,
compresi  i  redditi  esenti,  non  superiore Euro 18.000,00, escluso
quello  derivante  dall'abitazione  principale e dalle sue pertinenze
dirette, incrementato di Euro 1.032,91 per ogni familiare fiscalmente
a   carico.   L'abitazione  principale  deve  essere  l'unica  unita'
immobiliare  posseduta  dal  nucleo  familiare  inteso come l'insieme
delle  persone  coabitanti nella medesima abitazione. L'ammontare del
reddito va riferito all'intero nucleo familiare inteso come l'insieme
delle  persone  coabitanti  nella  medesima  abitazione,  escluse  le
badanti.   I  redditi  e  gli  immobili  posseduti  dal  coniuge  non
legalmente ed effettivamente separato vanno conteggiati in ogni caso.
    (Omissis).