IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14  aprile  1995,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza   in   ordine  alla  situazione  socio-economico-ambientale
determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20  dicembre  2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione   socio-economico-ambientale   determinatasi   nel  bacino
idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2003;
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
aprile  1995,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 96 del 26 aprile 1995;
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
giugno  1995,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 153 del 3 luglio 1995;
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25
gennaio  1996,  n.  2418,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 1996;
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
aprile  1996,  n.  2432,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 101 del 2 maggio 1996;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro   dell'interno   delegato   al
coordinamento  della  protezione  civile del 30 aprile 1997, n. 2558,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104
del 7 maggio 1997;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro   dell'interno   delegato   al
coordinamento  della  protezione  civile  del 31 marzo 1998, n. 2775,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78
del 3 aprile 1998;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro   dell'interno   delegato   al
coordinamento  della  protezione  civile  del 1 aprile 1999, n. 2969,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81
dell'8 aprile 1999;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro   dell'interno   delegato   al
coordinamento  della  protezione civile del 9 febbraio 2000, n. 3038,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37
del 15 febbraio 2000;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro   dell'interno   delegato   al
coordinamento  della  protezione  civile  del 4 agosto 2000, n. 3078,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185
del 9 agosto 2000;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro   dell'interno   delegato   al
coordinamento  della  protezione  civile  del 22 marzo 2002, n. 3186,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78
del 3 aprile 2002;
  Ravvisata la peculiarita' del contesto rispetto a cui e' necessario
evitare  l'insorgenza  di  possibili  sovrapposizioni  di competenze,
tenuto  conto delle attribuzioni istituzionali del prefetto di Napoli
nel   territorio   interessato,   e  cio'  anche  in  relazione  alle
particolarita' di ordine socio-economico-ambientale, che suggeriscono
di tenere distinti determinati fondamentali ruoli istituzionali nella
situazione emergenziale oggetto della presente ordinanza;
  Visto  l'art.  4  della  citata  ordinanza n. 3186/2002, con cui e'
stata  dettata  una specifica procedura volta a consentire la ripresa
dei   lavori   di   costruzione   dell'impianto   di  depurazione  di
Poggiomarino  ed  il  contemporaneo  inizio dei saggi archeologici da
eseguirsi  presso la stessa area a seguito del rinvenimento, da parte
della  Soprintendenza  archeologica di Pompei, di reperti antecedenti
il X secolo a.C.;
  Vista  l'ordinanza  del  Soprintendente archeologo di Pompei del 16
agosto 2002, con la quale e' stata disposta la sospensione dei lavori
per  l'intera  area  interessata  dalla  costruzione dell'impianto di
depurazione  di  Poggiomarino,  nella  considerazione che i primi due
saggi,  di  metri quadrati 800 ciascuno, hanno progressivamente messo
in  luce  una  serie di abitati sovrapposti l'uno all'altro, databili
dal  II millennio a.C. fino a tutto il VII secolo a.C., riferibili ad
insediamenti palafitticoli risalenti all'eta' del Bronzo, del Ferro e
dell'Orientalizzante (XV-VII a.C.), in continuita' di frequentazione,
ed  hanno  determinato  che il conseguente avanzamento dei lavori non
corrisponde piu' a quanto precedentemente concordato;
  Vista  la  nota prot. n. 1611/2/ID del 22 agosto 2002, con la quale
il  prefetto  di  Napoli  -  Commissario delegato comunica l'avvenuta
sospensione   di   tutti  i  lavori  inerenti  alla  costruzione  del
depuratore  di  Poggiomarino in dipendenza della citata ordinanza del
Soprintendente archeologo di Pompei;
  Considerato  che  l'impianto  di  depurazione  di  Poggiomarino  e'
inserito in un complesso integrato e che, quindi, la citata ordinanza
del  Soprintendente  archeologo  di Pompei determina una soluzione di
continuita'  nella  realizzazione  delle  relative  opere  di  cui al
predetto complesso integrato;
  Considerato,   altresi',  che  la  realizzazione  dell'impianto  di
depurazione   di   Poggiomarino  risulta  necessaria  ai  fini  della
salvaguardia della salute della collettivita' e dell'ambiente;
  Ravvisata  la  necessita' di assumere tutte le possibili iniziative
per assicurare ogni forma di tutela sia agli interessi della salute e
dell'ambiente,  che a quelli archeologici connessi ai ritrovamenti di
cui in premessa;
  Tenuto  conto  che nell'attuale fase di sospensione dei lavori, per
effetto dell'ordinanza del Soprintendente archeologo di Pompei del 16
agosto   2002,   costituisce   esigenza  ineludibile  procedere  alla
valutazione  degli  interessi pubblici coinvolti anche per verificare
la  possibilita' di consentire la ripresa dei lavori di ricostruzione
dell'impianto  di  depurazione  di Poggiomarino, contestualmente alla
prosecuzione dei saggi archeologici che insistono nella stessa area;
  Viste  le  determinazioni  assunte  nelle  sedute del Consiglio dei
Ministri in data 11 e 18 ottobre 2002;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio prot. n. GAB/2003/468/B02 del 15 gennaio 2003;
  Acquisita l'intesa della regione Campania;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  generale Roberto Jucci e' nominato commissario-delegato per
il  superamento  dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino
idrografico  del  fiume  Sarno  e  provvede  alla realizzazione ed al
completamento  delle  attivita'  e  degli  interventi  previsti dalle
precedenti  ordinanze di protezione civile emesse in materia, nonche'
alle ulteriori iniziative previste nel presente provvedimento.
  2. Il prefetto di Napoli, gia' commissario delegato per l'emergenza
socio-economico-ambientale  del  bacino  idrografico del fiume Sarno,
provvede,  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  della  presente ordinanza, al
compimento  di  tutti  gli  adempimenti  amministrativi  e  contabili
connessi  all'espletamento  degli  incarichi  svolti  nella  predetta
qualita',  anche  con  riferimento  al  personale  ed  alla struttura
utilizzati,   provvedendo,   altresi',   agli  ulteriori  conseguenti
incombenti  per  consentire  il  subentro  del generale Roberto Jucci
nelle funzioni di commissario delegato; in particolare il prefetto di
Napoli  provvede  a  mettere  a  disposizione  del  nuovo commissario
delegato,  secondo  accordi  da  definire,  il  personale impiegato a
qualsiasi  titolo  ai sensi delle precedenti ordinanze, con specifico
riguardo  a quello posto a disposizione dal provveditorato alle opere
pubbliche  per  la  Campania  ed  a  quello  utilizzato  con mansioni
amministrative,  ai  componenti delle varie commissioni istituite, al
personale  utilizzato  per  la  gestione  unitaria  del  Comprensorio
dell'Alto  Sarno  e  per l'ufficio tecnico costituito nell'ambito del
territorio del bacino del Sarno, ed, infine, a tutto il personale del
Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio o di qualsiasi
altro  Ministero  od Ente, operante con spese a carico della gestione
commissariale.  Il  prefetto  di  Napoli,  ai  fini  del subentro del
generale  Roberto  Jucci,  dispone,  altresi',  per il reperimento di
adeguati locali e per la elencazione di tutti i lavori che, a seguito
delle  ordinanze  suindicate, sono, stati attivati, o di quelli per i
quali  sono  state eseguite o predisposte progettazioni provvisorie o
esecutive  o  bandi  di  gara.  Inoltre  dovranno  essere  elencati e
consegnati  al  nuovo  commissario  delegato  tutti  gli  studi  e le
progettazioni  di  interventi  gia' predisposti. Di tale attivita' il
prefetto  di Napoli trasmette al Dipartimento della protezione civile
della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  ed  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione conclusiva.
  3.  Tutti i riferimenti al prefetto di Napoli ed ai vice-commissari
e  sub-commissari, di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  del 14 aprile 1995, del 28 giugno 1995, del 25 gennaio
1996,  n.  2418,  del  26  aprile  1996,  n.  2432,  e  del  Ministro
dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 30
aprile  1997, n. 2558, del 31 marzo 1998, n. 2775, del 1 aprile 1999,
n.  2969,  del  9 febbraio 2000, n. 3038, del 4 agosto 2000, n. 3078,
del  22  marzo  2002,  n.  3186  sono  soppressi,  ed  ai  successivi
interventi  e  adempimenti  amministrativi  e  contabili  provvede il
generale Roberto Jucci-commissario delegato, avvalendosi dei poteri e
delle deroghe conferiti ai sensi delle citate ordinanze.
  4.  Il  commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti
delle  opere  e  degli  impianti,  autorizzandone l'esercizio, previa
acquisizione,   se   necessario,   di  intese,  pareri,  concessioni,
autorizzazioni,  licenze,  nulla osta, anche mediante convocazione di
conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente, i cui termini
sono ridotti alla meta'.
  5. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento
dell'emergenza  socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del
fiume Sarno, nonche' per le finalita' di cui alla presente ordinanza,
il  commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione alle
amministrazioni    periferiche   dello   Stato,   all'amministrazione
regionale,  agli  uffici  territoriali  di Governo, alle province, ai
comuni,  alle  aziende speciali, ai consorzi ed all'agenzia regionale
per  la  protezione ambientale della regione Campania, anche mediante
l'utilizzo   di  appositi  strumenti  convenzionali;  il  commissario
delegato   si   avvale   altresi'   di  una  struttura  appositamente
costituita,  composta  complessivamente  da  non  piu' di venticinque
unita'  di  personale,  anche  militare,  dipendente  della  pubblica
amministrazione   o   da  enti  pubblici.  L'utilizzazione  di  detto
personale  puo'  essere  disposta  dal commissario delegato in deroga
alle  procedure  di  comando  e  distacco. Le strutture commissariali
istituite  ed  il  personale  utilizzato  ai  sensi  delle  ordinanze
indicate  al  comma  3 possono essere utilizzate dal generale Roberto
Jucci-commissario  delegato  per  le  finalita'  di cui alla presente
ordinanza,  e  per  tutte  le altre attivita' connesse al superamento
dell'emergenza  socio-economico-ambientale del bacino idrografico del
fiume Sarno.
  6.  Il  personale  di  cui  al comma 5 e' autorizzato ad effettuare
lavoro  straordinario  nel  limite massimo di 70 ore, calcolato sulla
base   degli  importi  spettanti  in  relazione  alle  qualifiche  di
appartenenza e all'attivita' effettivamente resa.
  7.  Per  le  missioni  del  personale,  autorizzate dal commissario
delegato,  e' riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle
qualifiche  di  appartenenza,  con  possibilita' di autorizzare anche
l'uso  del  mezzo  proprio,  con  rimborso  degli oneri relativi alla
polizza  assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.
  8.  Il  commissario  delegato puo' altresi' avvalersi, per esigenze
connesse   al   superamento   dell'emergenza  di  cui  alla  presente
ordinanza,  di  consulenti, fino al numero massimo di 8, di elevata e
comprovata  professionalita',  con specifiche competenze tecniche e/o
scientifiche  nelle  materie di interesse del presente provvedimento.
Con  successivo  provvedimento, da adottarsi da parte del commissario
delegato, verra' determinato l'oggetto dell'incarico, la durata ed il
compenso spettante.
  9.  Per  le  attivita'  da  porre  in  essere  per  il  superamento
dell'emergenza   ambientale   di   cui  alla  presente  ordinanza  il
commissario  delegato assume ogni indispensabile iniziativa, anche di
carattere   convenzionale,   per  garantire  il  funzionamento  della
struttura  posta  sotto  la  sua  direzione,  dotandola  altresi' dei
necessari supporti logistici.
  10.   Il   commissario   delegato   riferisce   trimestralmente  al
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  ed  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio  e  al presidente della regione Campania, sulle iniziative
adottate per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale
nel bacino idrografico del fiume Sarno.
  11.  Le  risorse  finanziarie, assegnate o acquisite ai sensi delle
ordinanze   indicate   al   comma  3,  ed  ancora  disponibili  sulla
contabilita'  speciale  del  prefetto  di Napoli, sono trasferite, in
deroga   alle   disposizioni   della   legge  e  del  regolamento  di
contabilita'   generale   dello   Stato  relative  alle  contabilita'
speciali,   sulla   contabilita'   speciale   intestata  al  generale
Jucci-commissario delegato, all'uopo istituita. Il prefetto di Napoli
indichera',  altresi', gli impegni economici gia' assunti a qualsiasi
titolo,  nonche'  le  procedure  poste in essere per l'ottenimento di
cofinanziamenti  comunitari, di finanziamenti del CIPE o di qualsiasi
altra natura.