Il  comune  di  Rubano  (provincia  di  Padova)  ha  adottato  il
28 novembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  di  determinare  nella  misura  del  7  per  mille l'aliquota
principale che sara' applicata per l'anno 2003 per l'imposta comunale
sugli immobili;
    2)  di  determinare  nella  misura  del  5  per  mille l'aliquota
agevolata che sara' applicata per l'anno 2003, per l'imposta comunale
sugli  immobili  sia posseduti a titolo di unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale,  e  relative  pertinenze,  dalle  persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dai  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta' indivisa residenti nel territorio comunale, sia concessi a
titolo  gratuito,  affinche'  vi  dimorino abitualmente, a parenti di
primo  grado  del proprietario o dell'usufruttuario o del titolare di
altro diritto reale;
    3)  di  determinare  nella  misura  dell'1  per  mille l'aliquota
agevolata  che  sara'  applicata  per  l'anno 2003 sugli immobili che
vengono  locati  al comune di Rubano per emergenze abitative ai sensi
dell'art. 1, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
    4)  di  confermare  per  l'anno  2003  la detrazione dell'imposta
I.C.I. pari a Euro 180,76, come descritto nelle premesse del presente
atto;
    5)  di  prevedere per l'anno 2003 una maggiore detrazione I.C.I.,
in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari
situazioni di disagio economico o sociale;
    6) di individuare le seguenti situazioni meritevoli del beneficio
fiscale  della  maggiore  detrazione  I.C.I.,  fermo  restando che la
detrazione  non  puo'  essere  superiore  all'ammontare  dell'importo
dovuto:
      a)  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale, e
relative  pertinenze,  posseduta  dai contribuenti residenti i quali,
pur  essendo  proprietari  e titolari del diritto reale di usufrutto,
uso  o  abitazione,  sono  assistiti  in via continuativa dal comune:
Euro 309,87 di detrazione;
      b)  l'abitazione  principale,  e  relative  pertinenze,  il cui
soggetto  passivo d'imposta sia titolare di pensione, nei casi in cui
il reddito complessivo imponibile lordo dell'intero nucleo familiare,
escluso   quello   derivante   dall'abitazione  principale,  riferito
all'anno  2002  non  sia  superiore  al  doppio della pensione minima
I.N.P.S.  pari  a  Euro 13.427,97  come  indicato  dal  rigo "reddito
imponibile"  della  dichiarazione  del redditi o dalle risultanze del
C.U.D.: Euro 309,87 di detrazione;
      c)  per l'abitazione principale, e relative pertinenze, che sia
l'unica  di proprieta' di nuclei familiari residenti che superano i 4
componenti,  il cui reddito imponibile lordo, riferito all'anno 2002,
non  superi  quello  previsto  per  ciascuna  classe  di  riferimento
sottodescritta  e  come  esemplificato nel prospetto che si allega al
presente atto.
    Detrazione in relazione alle diverse fattispecie:
      nuclei   familiari   con   reddito   imponibile  lordo  fino  a
Euro 33.569,90:
        Euro 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 5 unita';
        Euro 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 6 unita';
        Euro 309,87  con componenti nucleo familiare pari od oltre le
7 unita';
      nuclei  familiari  con  reddito  imponibile  lordo  superiore a
Euro 33.569,90 e fino a Euro 40.283,88:
        Euro 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 6 unita';
        Euro 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 7 unita';
        Euro 309,87  con  componenti nucleo familiare pari od oltre 8
unita';
      nuclei  familiari  con  reddito  imponibile  lordo  superiore a
Euro 40.283,88 e fino a Euro 46.997,86:
        Euro 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 7 unita';
        Euro 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 8 unita';
        Euro 309,87 con componenti nucleo familiare pari od oltre a 9
unita';
      nuclei  familiari  con  reddito  imponibile  lordo  superiore a
Euro 46.997,86 e fino a Euro 53.711,84:
        Euro 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 8 unita';
        Euro 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 9 unita';
        Euro 309,87 con componenti nucleo familiare pari a 10 unita';
      nuclei  familiari  con  reddito  imponibile  lordo  superiore a
Euro 53.711,84 e fino a Euro 60.425,82:
        Euro 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 9 unita';
        Euro 258,23  con componenti nucleo familiare pari a 10 unita'
e oltre;
      nuclei  familiari  con  reddito  imponibile  lordo  superiore a
Euro 60.425,82 e fino a Euro 67.139,80:
        Euro 219,49  con componenti nucleo familiare pari a 10 unita'
e oltre.
    Ai  fini delle determinazione del reddito, qualora durante l'anno
2002  siano  documentate  variazioni  nella  composizione  del nucleo
familiare  ai  fini  della  determinazione  del  reddito si sommano i
rispettivi  redditi  procapite determinanti in proporzione al periodo
di effettiva appartenenza al nucleo.
    Il   numero  dei  componenti  il  nucleo  familiare  a  cui  fare
riferimento   e'  quello  risultante  alla  data  del  primo  gennaio
dell'anno 2003.
    In  tutti  i casi di cui sopra la detrazione deve essere comunque
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si protrae la
destinazione ad abitazione principale. L'unita' abitativa deve essere
l'unica  di proprieta' del nucleo familiare nel corso del 2003 oppure
l'unica  posseduta  a  titolo di usufrutto o di diritti di abitazione
rimanendo,  comunque, escluse dal beneficio le unita' immobiliari del
gruppo A/8.
    I  contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione
dovranno  presentare  apposita  domanda  al settore tributi, entro il
31 maggio  2003,  e  autocertificare  con  le  modalita' previste dal
decreto   del   Presidente   della   Repubblica   n.  445/2000  sulla
semplificazione   amministrativa,   la  posizione  sia  del  soggetto
passivo,  sia  dei  componenti  il  nucleo stesso circa la situazione
reddituale  e  l'esistenza  dei  presupposti  per  il beneficio della
maggiorazione.
    (Omissis).