Il  comune  di  San  Vito  di Leguzzano (provincia di Vicenza) ha
adottato  il 21 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)   Di  stabilire  che  per  l'anno  2003  l'aliquota  ordinaria
dell'Imposti  Comunale  sugli  Immobili  (I.C.I.) sia applicata nella
misura del 5,5 per mille;
      2)  Di  stabilire  che  per l'anno 2003 l'aliquota dell'Imposta
Comunale  sugli  Immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 4,6
per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta',
usufrutto,  abitazione  e  superficie da persone fisiche o da soci di
cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, direttamente adibite ad
abitazione  principale  e per tutte le unita' catastalmente descritte
"C6";
      3)  Di  stabilire  per  l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. del 3 per
mille  a  favore  dei  proprietari  che  eseguano interventi volti al
recupero  di  unita'  immobiliari inagibili o inabitabili. L'aliquota
agevolata  e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto
di  detti  interventi  e  per  la  durata di tre anni dall'inizio dei
lavori;
      4)  Di  stabilire  che  per l'anno 2003 l'aliquota dell'Imposta
Comunale sugli Immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 7 per
mille per le aree edificabili;
      5)  Di  stabilire  per  l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. del 4 per
mille  a  favore  dei proprietari che mettano a disposizione immobili
con  locazione concordata con il comune in favore di soggetti seguiti
dai  servizi  sociali  e  in possesso di un reddito netto mensile non
superiore  al  minimo  vitale calcolato ai sensi dell'art. 12 bis dei
vigente  regolamento  per  la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati;
      6)  La  detrazione  sull'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale, cosi' come previsto
dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 504/92 e' fissata nella
misura di Euro 103,29;
      7)  Di  concedere,  come  previsto  dall'art.  8,  comma 3, del
decreto   legislativo   504/1992,   una  detrazione  di  Euro  258,23
sull'I.C.I.  dovuta  per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale,  relativamente  all'anno  d'imposta  2003, ai
soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni:
        possesso  a  titolo  di proprieta', usufrutto o altro diritto
reale   della   sola   unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale e:
        godimento  del  solo  assegno sociale, oltre al reddito della
sola  prima  casa;  nel  caso di piu' componenti il nucleo familiare,
ovviamente, gli assegni sociali sono cumulabili;
        in  alternativa  al punto precedente: godimento di un reddito
complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno
precedente  a  quello  in  cui viene versata l'imposta, adeguatamente
documentato  dai  modelli  fiscali  rilasciati dal soggetto erogatore
delle  somme,  entro  il  tetto  del "minimo vitale" come fissato dal
Comune  di  S.Vito  di  Leg.  all'art. 12-bis del vigente regolamento
comunale  per  la  determinazione  dei  criteri per la concessione di
contributi,  sovvenzioni ed altri benefici a persone ed Enti pubblici
e privati;
      8)  Di  concedere  una  detrazione  di  Euro 258,23 sull'I.C.I.
dovuta  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale,   relativamente  all'anno  d'imposta  2003,  ai  soggetti
passivi  che  hanno nel proprio nucleo familiare persona con handicap
grave  cosi' come definito dalla legge 104/1992 o con invalidita' del
100%  certificata  dall'apposita  commissione  di  prima  istanza per
l'accertamento  degli  stati  di invalidita' civile, delle condizioni
visive e del sordomutismo, presso l'Ulss (modello A/SAN);
    Di  stabilire  che  i  requisiti di cui ai punti 7) e 8) dovranno
essere  provati  con  apposita  documentazione  e su presentazione di
specifica  domanda  dei  soggetti  interessati,  all'ufficio  tributi
comunale, entro il 30 giugno 2003.
    (Omissis).