IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  8  luglio  1998,  n. 230, recante "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
  Visto  in  particolare  l'art. 8, comma 2, lettera d), della citata
legge  che  demanda  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri la
definizione di un programma annuale per lo svolgimento dell'attivita'
di  verifica  sulla  consistenza e le modalita' della prestazione del
servizio  civile  da  parte degli obiettori di coscienza, nonche' sul
rispetto  dei progetti d'impiego e delle convenzioni stipulate con le
Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle
lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell'art. 8;
  Vista  la  legge  6  marzo  2001,  n.  64, recante "Istituzione del
servizio civile nazionale";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
352,  recante "Norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile", ed in particolare gli
articoli 2, comma 1 e 8, comma 1, lettera c);
  Visto  l'art.  3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3 febbraio 2000, recante la struttura ordinativa, le
competenze  e  la  dotazione  organica  dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile e delle strutture periferiche;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 9 agosto 2001
con  il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento, on. Carlo
Giovanardi,  e'  stato  delegato ad esercitare i poteri attribuiti al
Presidente  del  Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n.
230, e 6 marzo 2001, n. 64;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1. L'attivita' di verifica, effettuata sia sul territorio nazionale
sia  all'estero  nei  confronti  di  tutti gli enti convenzionati per
l'impiego  di giovani che svolgono il servizio civile, e' finalizzata
ad  accertare  il rispetto delle disposizioni normative in materia di
servizio  civile,  delle  convenzioni  e  dei  progetti d'impiego; la
consistenza  e  le  modalita' della prestazione del servizio da parte
dei   soggetti   impiegati  nonche'  la  correttezza  della  gestione
amministrativo-contabile da parte degli enti convenzionati.
  2.  Per  l'anno 2003, il programma di verifiche fissa i criteri per
l'effettuazione della attivita' ispettiva, periodica e a campione, da
svolgersi  presso  gli enti convenzionati e presso le sedi all'estero
dove sono impiegati i giovani che svolgono il servizio civile.