IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  55  della  legge  28  dicembre  2001, n. 448, che in
coerenza  con  gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria  mira a promuovere la realizzazione delle opere
pubbliche  e  delle  infrastrutture  di interesse locale e a tal fine
istituisce  a decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  il  "Fondo  nazionale  per  la  realizzazione  e  di
infrastrutture  di  interesse locale" con una dotazione, per il 2002,
di 50 milioni di euro;
  Considerato  che  il comma 3 della norma citata dispone che in sede
di prima attuazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire
dei   finanziamenti   erogati   dal   Fondo   siano  prioritariamente
individuati  tra  quelli  indicati  in  apposita  deliberazione delle
competenti commissioni parlamentari;
  Considerato  che,  nella  seduta del 19 dicembre 2001, in occasione
dell'esame  del  disegno  di  legge  finanziaria 2002, con ordine del
giorno  9/1984/200  la  Commissione bilancio, tesoro e programmazione
della  Camera ha impegnato il Governo, ai fini della formulazione del
piano  attuativo  da  presentare ex menzionato art. 55, a considerare
prioritari  i  26  progetti indicati nell'elenco allegato al medesimo
ordine del giorno;
  Considerato  che,  con  propria  nota  del 1 marzo 2002, sono state
formulate  alle  competenti  commissioni  parlamentari le proposte di
indicazione   degli   interventi   da  ammettere  prioritariamente  a
contributo  per  l'anno  2002, a recepimento dei contenuti del citato
ordine del giorno;
  Considerato  che, con risoluzione n. 7-0-00085 del 6 marzo 2002, la
citata Commissione della Camera ha impegnato il Governo ad attenersi,
in  sede  di  prima  attuazione del menzionato art. 55 della legge n.
448/2001,  alle  priorita' indicate nella proposta di cui sopra e che
analoga  risoluzione  e'  stata adottata dalla Commissione permanente
del Senato nella seduta del 9 luglio 2002;
  Considerato  che per i 26 interventi di cui sopra e' stato indicato
un costo complessivo di Euro 49.950.000;
  Considerato  che  sono emersi taluni aspetti da approfondire, anche
se  la disposizione di cui alla parte finale del comma 3 dell'art. 55
piu'   volte  menzionato  assume  portata  evidentemente  derogatoria
rispetto alle indicazioni riferibili alla disciplina a regime, e che,
a seguito di tali approfondimenti, per talune iniziative proposte per
il  finanziamento  sono  stati apportati adeguamenti nell'indicazione
dell'ente assegnatario;
  Considerato    che,   nell'elenco   licenziato   dalle   competenti
commissioni  parlamentari,  per  il  progetto  denominato "interventi
urgenti  per  la  difesa del suolo e dei bacini idrografici del fiume
Arno"  e'  stata individuata, quale ente assegnatario, una pluralita'
di soggetti;
  Considerato  che  agli altri enti assegnatari risultanti dal citato
elenco  licenziato dalle competenti commissioni parlamentari e' stato
a  suo  tempo  trasmesso  il  prospetto informativo da compilare e da
allegare alla domanda di contributo;
  Ritenuto  di  circoscrivere  per  il  momento al 2002 la disciplina
attuativa  in  relazione  al  rilevato  carattere  eccezionale  della
procedura  stabilita  per  i  progetti  da ammettere a contributo per
l'anno stesso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Ammissione a finanziamento
  Sono  ammesse  a  contributo,  a  valere sulle risorse iscritte nel
conto  dei  residui  passivi  per l'anno 2003 sul capitolo 7720 dello
stato  di  previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze, le
iniziative di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante del
presente  decreto,  per l'importo indicato accanto a ciascuna di esse
(all. 1).
  Gli  enti  indicati come assegnatari nell'elenco medesimo e che non
hanno  ancora  provveduto  al  riguardo dovranno inoltrare domanda di
finanziamento   al   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -
Dipartimento  per le politiche di sviluppo e di coesione entro trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta  Ufficiale.  La  domanda  dovra'  essere corredata da copia,
debitamente compilata, del prospetto informativo allegato al presente
decreto  (all.  2) ed a suo tempo inviato agli enti medesimi. In caso
di  inosservanza  di  tale  termine  il finanziamento e' da intendere
automaticamente revocato.
  Gli    enti    interessati   alla   realizzazione   dell'intervento
contrassegnato   con   il   n.   17   provvederanno   ad  individuare
unitariamente  il  soggetto  titolare dell'attuazione dell'intervento
stesso  e  che  ne assuma le relative responsabilita': detto soggetto
provvedera'  ad  inoltrare  l'istanza di finanziamento, corredata dal
suddetto  prospetto,  entro  sessanta  giorni dalla pubblicazione del
presente decreto.