IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
  Visti  i titoli I e VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni (testo unico bancario);
  Visto l'art. 115, comma 1, del testo unico bancario, secondo cui le
disposizioni  di  cui  al  capo  I  del  titolo  VI si applicano alle
attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli
intermediari finanziari;
  Viste   le   disposizioni   che  dichiarano  applicabile  ad  altre
operazioni la normativa di trasparenza dettata ai sensi del titolo VI
del  testo  unico  bancario e, in particolare, gli articoli 123 e 124
del  medesimo testo unico bancario, l'art. 16, comma 4, della legge 7
marzo 1996, n. 108, concernente l'attivita' di mediazione creditizia,
il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144,
concernente i servizi di bancoposta;
  Visto l'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, (testo unico dell'intermediazione finanziaria), secondo cui le
disposizioni  del titolo VI del testo unico bancario non si applicano
ai  servizi  di  investimento  ne'  al  servizio  accessorio previsto
dall'art. 1, comma 6, lettera f), del medesimo decreto;
  Visto   l'art.   116,  comma  3,  del  testo  unico  bancario,  che
attribuisce  al  CICR il potere di dettare disposizioni in materia di
pubblicita' delle operazioni e dei servizi;
  Visto   l'art.   117,  comma  2,  del  testo  unico  bancario,  che
attribuisce  al  CICR il potere di dettare disposizioni in materia di
forma dei contratti;
  Visto   l'art.   118,  comma  1,  del  testo  unico  bancario,  che
attribuisce  al  CICR  il  potere  di  stabilire modi e termini delle
comunicazioni al cliente delle modifiche unilaterali delle condizioni
contrattuali;
  Visto   l'art.   119,  comma  1,  del  testo  unico  bancario,  che
attribuisce al CICR il potere di indicare il contenuto e le modalita'
delle comunicazioni periodiche alla clientela;
  Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n.
253,   recante   attuazione  della  direttiva  97/5/CE  sui  bonifici
transfrontalieri;
  Visto  l'art.  55 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita' europee - legge comunitaria 2001), recante attuazione
delle  direttive  2000/46/CE  e 2000/28/CE, in materia di istituti di
moneta elettronica;
  Considerata  l'esigenza di emanare disposizioni volte ad assicurare
che  alla clientela sia fornita una informazione chiara ed esauriente
sulle  condizioni  e  sulle  caratteristiche  delle  operazioni e dei
servizi offerti;
  Considerato  che la comparabilita' tra le diverse offerte favorisce
l'efficienza e la competitivita' del sistema finanziario;
  Ritenuto  che  l'evoluzione  dell'operativita' degli intermediari e
della  tecnologia  impongono un costante adeguamento della disciplina
di trasparenza, anche mediante disposizioni della Banca d'Italia;
  Sulla  proposta  della  Banca  d'Italia, formulata sentito l'UIC ai
sensi dell'art. 127 del testo unico bancario;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini della presente delibera si definiscono:
    a)  "testo  unico  bancario",  il decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni;
    b)  "intermediari",  le  banche  e  gli  intermediari  finanziari
iscritti  nell'elenco  generale  di  cui all'art. 106 del testo unico
bancario;
    c)  "tecniche  di  comunicazione  a  distanza",  le  tecniche  di
contatto  con  la  clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che
non  comportano  la  presenza  fisica  e  simultanea  del  cliente  e
dell'intermediario o di un suo incaricato;
    d) "offerta fuori sede"", l'offerta svolta in luogo diverso dalla
sede legale o dalle dipendenze dell'intermediario.