IL DIRETTORE GENERALE
          della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti
                  e della nutrizione - Ufficio XVI
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223,     relativo    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  9 agosto 2002 di recepimento
della   direttiva   2001/103/CE   del   28 novembre   2001,  relativo
all'iscrizione  della sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico
(2,4-D)  nell'allegato  I  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194;
  Considerato  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2, del decreto
ministeriale  del  9 agosto  2002  nei  tempi  e  nelle forme da esso
stabiliti;
  Ritenuto  di  dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in
allegato      contenenti      la      sostanza      attiva      acido
2,4-diclorofenossiacetico  (2,4-D)  come  previsto  dal  comma  3 del
medesimo art. 2;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Le   autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  elencati  in
allegato,      contenenti      la      sostanza      attiva     acido
2,4-diclorofenossiacetico  (2,4-D)  sono  revocate  a  far data dal 1
aprile  2003,  come  stabilito  dall'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale del 9 agosto 2002.