IL DIRETTORE GENERALE
          della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti
                  e della nutrizione - Ufficio XVI
    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 24 maggio
1988,   n.  223,  concernente  la  classificazione,  l'imballaggio  e
l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);
    Vista  la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990,
n.  20  (S.O.  Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del  15 settembre 1990),
concernente  "Aspetti  applicativi  delle norme vigenti in materia di
registrazione dei presidi sanitari";
    Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  194 di
attuazioni  della  direttiva  91/414/CEE, relativo alla immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
Ministero  della  sanita'  10 giugno  1995,  n.  17,  concernente gli
aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari;
    Vista la direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, che detta norme
per  l'armonizzazione  in  ambito  comunitario della classificazione,
imballaggio  ed  etichettatura  dei  preparati  pericolosi al fine di
garantire  un maggior livello di protezione per la salute umana e per
l'ambiente;
    Visti  i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in
allegato,  sono  stati autorizzati ad essere immessi in commercio per
un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, art. 5, comma 12;
    Viste   le   domande  presentate  dalle  imprese  titolari  delle
autorizzazioni,  al  fine  di ottenere il rinnovo delle registrazioni
dei prodotti di cui trattasi;
    Visti  i  decreti di recepimento delle direttive di iscrizione in
allegato I della citata direttiva 91/414/CEE di alcune delle sostanze
attive componenti, al termine dell'iter di revisione europea;
    Considerati  i  tempi  tecnici  per  procedere  alle  conseguenti
verifiche di adeguamento alle nuove condizioni d'impiego dei prodotti
fitosanitari di cui trattasi;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  Regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto   in  particolare  l'art.  11,  comma  1,  che  prevede  la
concessione  di  una  proroga  temporanea  dell'autorizzazione  di un
prodotto  fitosanitario  per il periodo necessario per procedere alla
verifica delle sue condizioni di autorizzazione;
    Ritenuto   di  dover  comunque  garantire  la  continuita'  delle
registrazioni concedendo una proroga delle autorizzazioni a suo tempo
concesse  in  attesa della conclusione delle verifiche di adeguamento
ora in corso;
    Ritenuto,  altresi',  di  poter  applicare  la  tariffa minima di
258,23  euro,  prevista  dal  decreto  ministeriale 8 luglio 1999, in
quanto  la  concessione  della  proroga  di cui trattasi comporta una
procedura di mera verifica amministrativa e successiva decretazione;
    Visti  i  relativi  versamenti  effettuati  ai  sensi  del citato
decreto;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
    Le  autorizzazioni  all'immissione in commercio e all'impiego dei
prodotti  fitosanitari  indicati  nell'allegato  al presente decreto,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2005.
    Restano  invariate  le  condizioni  d'impiego dei prodotti di cui
trattasi,  fatto comunque salvo il loro adeguamento nell'ambito della
riclassificazione  in  attuazione della direttiva 1999/45/CE, nonche'
delle verifiche attualmente in corso.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed avra' valore di notifica alle imprese
interessate.
      Roma, 19 marzo 2003
                                     Il direttore generale: Marabelli