IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Vista la decisione della Commissione 2002/479/CE del 20 giugno 2002, relativa alla non iscrizione del "fentin idrossido" nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione; Visto in particolare il punto 7 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda la sicurezza degli operatori potenzialmente esposti al "fentin idrossido" e i suoi possibili effetti su organismi non bersaglio; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti "fentin idrossido"; Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione 2002/479/CE del 20 giugno 2002, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fentin idrossido deve essere il piu' breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della citata decisione comunitaria; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio o pone in vendita e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati, e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva "fentin idrossido" non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991. 2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "fentin idrossido", elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a partire dal 20 dicembre 2002.