IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  2002/479/CE del 20 giugno
2002,   relativa   alla   non   iscrizione   del  "fentin  idrossido"
nell'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE  e  alla  revoca delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza
attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n.
3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo
dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;
  Visto  in  particolare  il  punto  7  delle premesse della suddetta
decisione  secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate,
i  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva in questione
non  sono  conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1,
lettere  a)  e  b) della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda la
sicurezza   degli   operatori   potenzialmente   esposti  al  "fentin
idrossido" e i suoi possibili effetti su organismi non bersaglio;
  Ritenuto  di  dover  attuare  la  suddetta  decisione  comunitaria,
stabilendo  inoltre  un  termine  per  lo  smaltimento  delle  scorte
esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti "fentin idrossido";
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  3  della  decisione  della
Commissione  2002/479/CE  del 20 giugno 2002, il periodo di moratoria
per  lo  smaltimento,  l'immagazzinamento,  la  commercializzazione e
l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti  di prodotti fitosanitari
contenenti  fentin  idrossido  deve  essere il piu' breve possibile e
comunque  non  superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione
della citata decisione comunitaria;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194
relativo  alle  sanzioni previste per chi immette in commercio o pone
in  vendita e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati,
e   le   successive   norme   in   materia  di  riforma  del  sistema
sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   La   sostanza   attiva  "fentin  idrossido"  non  e'  iscritta
nell'allegato  I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha
recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
  2.  Le  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  la
sostanza   attiva   "fentin  idrossido",  elencati  nell'allegato  al
presente decreto, sono revocate a partire dal 20 dicembre 2002.