Il  comune  di  Arenzano  (provincia  di  Genova)  ha adottato il
30 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  di  stabilire  le  aliquote  I.C.I.  per  l'anno 2003, per le
motivazioni  espresse  in premessa e secondo le tipologie e modalita'
di cui all'allegato sub. "A" del presente provvedimento, come segue:
      4,3 per mille aliquota ridotta in favore: delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  residenti  nel comune di Arenzano, per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale; dei proprietari di
unita' immobiliari cedute in uso gratuito a parenti in linea retta di
primo grado ed utilizzate come abitazione principale; dei proprietari
delle  unita'  immobiliari  locate  con  contratto  registrato  ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
      6,8  per mille aliquota ordinaria per le unita' immobiliari non
ricomprese nelle altre categorie;
      9  per  mille  aliquota  maggiorata a carico dei proprietari di
unita' immobiliari, adibite ad uso abitativo, non locate intendendosi
per  tali  quelle  per le quali non risultino essere stati registrati
contratti  di  locazione  da  almeno due anni alla data del 1 gennaio
2003 ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998;
    2)  di  stabilire che i contribuenti aventi diritto alle aliquote
differenziate  di  cui  ai  punti 2), 3) dell'allegato prospetto sub.
"A",  ai  fini della dimostrazione della sussistenza di tale diritto,
presentino al comune, entro il termine per il pagamento della seconda
rata  a  saldo 2003, apposita autocertificazione ai sensi del decreto
del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo
predisposto dal comune;
    3) di dare atto che sono equiparate alle abitazioni principali ai
fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, il garage o box o posto
auto,  la  soffitta,  la  cantina costituenti pertinenza delle stesse
come disciplinato dall'art. 6 del regolamento comunale in materia;
    4)  di  quantificare  in  Euro  103,29  la  detrazione  ordinaria
dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo n. 504/1992;
    5) di confermare per l'anno 2003 le maggiori detrazioni accordate
per  l'abitazione principale e le condizioni personali e patrimoniali
per ottenerle cosi' specificate:
      a)  il  reddito  globale  lordo conseguito nel 2002 dall'intero
nucleo  familiare  del  soggetto  passivo non deve superare l'importo
complessivo di Euro 12.911,42;
      b)  l'immobile che usufruisce della detrazione deve appartenere
alle  categorie catastali A03-A04-A05 e costituire l'unica proprieta'
sul  territorio  nazionale  (escluse  pertinenze) per l'intero nucleo
familiare;
      c) la maggiore detrazione e' cosi' quantificata:
        cat. A03: Euro 123,95;
        cat. A04-A05: Euro 154,94;
      d)  il  soggetto  in  possesso  dei  suddetti  requisiti potra'
applicare  la  maggiore  detrazione  solo  su presentazione, entro il
termine per il pagamento della seconda rata a saldo 2003, di apposita
autocertificazione   ai   sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  su  modello predisposto dal
comune.
    (Omissis).