Il  comune  di Genzano di Roma (provincia di Roma) ha adottato il
10 febbraio   2003   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
      di  fissare  per l'anno 2003, le aliquote I.C.I., istituite con
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  qui definite nel
dettaglio: nella misura del 5,30 per mille relativamente a:
      1) alle abitazioni principali;
      2)  alle  pertinenze  delle  abitazioni  principali, alle quali
siano  esclusivamente  asservite,  quali  garage,  box,  posto  auto,
soffitta  cantina che siano ubicati nello stesso edificio o complesso
immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale;
      3)   alle   unita'   immobiliari   equiparate  alle  abitazioni
principali quali:
        a)  unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti beata;
        b)  l'abitazione  concessa  dal  possessore in uso gratuito a
parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la
occupano  quale  loro  abitazione  principale,  a  condizione  che il
conduttore sia maggiorenne e che l'occupazione sia desumibile da atti
certi;
        c) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga comprovato che e stata presentata all'UTE regolare richiesta di
variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime.
In  tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla
stessa  data  in  cui risulta essere stata presentata la richiesta di
variazione;
        d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga
a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare   risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dai
familiari del possessore;
    di  fissare  la  detrazione  per l'abitazione principale e per le
unita'  immobiliari  equiparate alle abitazioni principali, di cui al
precedente  punto  3)  in  Euro 103,30, con le modalita' previste dal
comma 55, art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    di confermare l'aliquota ordinaria del 6 per mille;
    di confermare l'aliquota pari al 6,50 per mille per le abitazioni
non locate.
    (Omissis).