Il  comune  di  Ripi  (provincia  di  Frosinone)  ha  adottato il
13 febbraio   2003   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  di riconfermare, in applicazione delle disposizioni normative
di  cui  all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
(omissis),  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  per
l'anno 2003, nella misura unica del 5,5 per mille;
    2)  di dare atto che per abitazione principale si intende oltre a
quella   nella   quale  il  contribuente  la  possiede  a  titolo  di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale,  e i suoi familiari
dimorano  abitualmente,  quella concessa in uso gratuito a parenti in
linea  retta  o  collaterale  fino  al  secondo  grado,  ai  quali e'
consentito   portare   in   detrazione  la  somma  non  inferiore  ad
Euro 103,29  rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si
protrae tale destinazione;
    3) di elevare l'importo di Euro 103,29 fino a Euro 206,58 (pari a
L. 400.000)   per   le   unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale,  nel  cui  nucleo  familiare  sono  presenti portatori di
handicap  certificati  ai  sensi  dell'art.  4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
    (Omissis).