IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,     e     successive     modifiche,     recante     l'ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le modalita' di svolgimento dei
concorsi;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
17 maggio  2001,  n.  285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162
del 14 luglio 2001, recante il regolamento concernente la riforma del
concorso   diplomatico   in  applicazione  dell'art.  1  del  decreto
legislativo 24 marzo 2000, n. 85, ed in particolare la lettera a) del
comma  2 ed il comma 3 dell'art. 9, ai sensi dei quali la commissione
esaminatrice  puo'  assegnare complessivamente fino a 2 centesimi per
il conseguimento di titoli universitari anche stranieri post-laurea e
di master universitari di primo e di secondo livello identificati con
decreto   del  Ministro  degli  affari  esteri  sentito  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
  Sentito  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del comma 2 dell'art.
9  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio
2001,  n.  285,  si  prendono  in  considerazione  i  seguenti titoli
universitari postlaurea:
    a) diploma di specializzazione;
    b) dottorato di ricerca;
    c) master universitari di primo e di secondo livello rilasciati a
conclusione  di  corsi  di  perfezionamento  scientifico  e  di  alta
formazione.
  2.  La  commissione  esaminatrice  valuta  la  coerenza  dei titoli
universitari  post-laurea  di  cui  al  comma precedente, nonche' dei
titoli universitari stranieri, eventualmente dichiarati dal candidato
nella domanda di ammissione al concorso, con le materie oggetto delle
prove  d'esame  o  con  la  professionalita' specifica della carriera
diplomatica.