Il  comune  di  Torrecuso (provincia di Benevento) ha adottato il
24 febbraio   2003   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  di approvare, per l'anno d'imposta 2003, le seguenti aliquote
e  norme  per  l'applicazione  dell'I.C.I.  -  Imposta comunale sugli
immobili, in questo comune:
      a) aliquota  ordinaria  per  le  aree  edificabili  e tutti gli
immobili  ivi  comprese le unita' immobiliari, non possedute a titolo
di abitazioni principali: 6,5 per mille;
      b) aliquota  ridotta  per  i  soggetti  passivi,  per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale: 5,75 per mille;
      c) aliquota agevolata per le unita' immobiliari possedute dalle
organizzazioni  di  volontariato di cui alla legge n. 266/9, iscritte
nel registro istituito dalle regioni: 0,00 per mille;
    2.  di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  alla  concorrenza  del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
    Per   abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
    3.  di stabilire che l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento
(50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto
non  utilizzati,  limitatamente al periodo dell'anno durante il quale
viene  accertata  la  sussistenza  di  tali  condizioni  dall'ufficio
tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega
idonea   documentazione   alla   dichiarazione.   In  alternativa  il
contribuente  ha  facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  nella  quale  deve  dichiarare  la  data  di  inizio  delle
condizioni   che   rendono   inabitabile  e  comunque  inutilizzabile
l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con
raccomandata  a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione
o  restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e'
comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio
per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
    (Omissis).
    5.  di  dare  atto che i terreni agricoli del comune di Torrecuso
godono  dell'esenzione  di  cui all'art. 1 del decreto legislativo 30
dicembre  1992, n. 504, come ribadito dalla circolare 14 giugno 1993,
n. 9, del Ministero delle finanze;
    (Omissis).