IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista   la   legge   29  dicembre  1993,  n.  580,  concernente  il
riordinamento  delle  camere  di  commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n.
580 del 1993;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,
n.  558,  recante  norme  per  la semplificazione della disciplina in
materia di registro delle imprese;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 8
febbraio   1999,  recante  regole  tecniche  per  la  formazione,  la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione,  anche  temporale,  dei  documenti  informatici ai sensi
dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513;
  Vista  la  legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'art.
31, comma 2, che prevede che decorso un anno dalla data di entrata in
vigore  della  legge  stessa le domande, le denunce e gli atti che le
accompagnano  presentate all'ufficio del registro delle imprese, sono
inviate  per via telematica ovvero presentate su supporto informatico
ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  documentazione amministrativa, cosi' come modificato dal
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
  Vista  la  deliberazione  n. 42 del 13 dicembre 2001 dell'Autorita'
per  l'informatica  nella pubblica amministrazione, recante le regole
tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto
ottico idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali
ai  sensi  dell'art.  6,  secondo  comma,  del  predetto  decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
  Visto  il decreto dirigenziale 21 marzo 2001 con il quale, in vista
dell'obbligo  di  cui all'art. 31, comma 2, della citata legge n. 340
del   2000,   le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura  sono  state autorizzate a sperimentare, per la durata di
un anno, il deposito per via telematica o su supporto informatico dei
bilanci   d'esercizio   e   situazioni   patrimoniali,   secondo   le
"Indicazioni  tecniche" allegate al decreto stesso, reiterato in data
19 marzo 2002;
  Vista  la legge 28 dicembre 2001, n. 448 ("Legge finanziaria 2002")
ed  in  particolare  l'art.  3, comma 13, che ha prorogato di un anno
l'entrata in vigore del predetto art. 31, comma 2, della legge n. 340
del 2000;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 284, ed in particolare l'art.
13-ter, che ha fissato al 1 luglio 2003, la data entro la quale tutte
le formalita' presso il registro delle imprese devono essere eseguite
mediante l'utilizzo della firma digitale ed in via telematica;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze 17
maggio  2002,  n.  127,  che ha modificato la tariffa dell'imposta di
bollo, disponendo per le domande denunce ed atti che le accompagnano,
presentate  all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via
telematica e' dovuta l'imposta in misura forfettaria.
  Considerato  che numerose camere di commercio non hanno partecipato
alla   sperimentazione   avviata   con  i  sopra  richiamati  decreti
dirigenziali  21  marzo  2001,  e  19  marzo  2002  anche perche' non
autorizzate  dalle  competenti  direzioni  delle entrate a consentire
l'assolvimento dell'imposta di bollo con modalita' virtuale;
  Ritenuto  opportuno  adeguare  la  durata  della sperimentazione al
nuovo  termine  individuato  dalla  citata  legge  n.  284  del 2002,
proseguendo   nella   verifica  dell'operativita'  degli  uffici  del
registro  delle  imprese  per  l'accoglimento  delle  domande,  delle
denunce  e degli atti che le accompagnano per via telematica in vista
della  prossima  entrata in vigore della disposizione di cui all'art.
31,  comma  2,  della  citata  legge n. 340 del 2000, come piu' volte
modificato ed integrato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura
sono  autorizzate  a sperimentare sino al 30 giugno 2003, il deposito
per via telematica o su supporto informatico dei bilanci di esercizio
e situazioni patrimoniali, secondo le "Indicazioni tecniche" allegate
al presente decreto.
  2.  Ai  fini  della  sperimentazione  di  cui  al precedente comma,
l'obbligo  di deposito della copia del bilancio e degli atti previsti
dall'art.  2435 del codice civile, e' validamente adempiuto qualora i
documenti  trasmessi  all'ufficio  del  registro delle imprese in via
telematica,   siano   sottoscritti   con  la  firma  digitale  di  un
amministratore,  il  quale  garantisce  la  conformita' dei documenti
informatici  agli  originali  trascritti  e  sottoscritti  sui  libri
sociali e conservati per dieci anni.
  3.  Qualora  all'adempimento di cui al comma precedente provveda un
soggetto  individuato  nella  convenzione  stipulata con la camera di
commercio per la trasmissione delle pratiche per via telematica, alla
firma digitale dell'amministratore deve essere associata, sul modello
di  deposito,  la  firma  digitale  del  soggetto  che  provvede alla
trasmissione.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    Roma, 20 marzo 2003
                                                 Il Ministro: Marzano