IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'art. 31, comma 2, che prevede che decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, cosi' come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; Vista la deliberazione n. 42 del 13 dicembre 2001 dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, recante le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; Visto il decreto dirigenziale 21 marzo 2001 con il quale, in vista dell'obbligo di cui all'art. 31, comma 2, della citata legge n. 340 del 2000, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono state autorizzate a sperimentare, per la durata di un anno, il deposito per via telematica o su supporto informatico dei bilanci d'esercizio e situazioni patrimoniali, secondo le "Indicazioni tecniche" allegate al decreto stesso, reiterato in data 19 marzo 2002; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 ("Legge finanziaria 2002") ed in particolare l'art. 3, comma 13, che ha prorogato di un anno l'entrata in vigore del predetto art. 31, comma 2, della legge n. 340 del 2000; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 284, ed in particolare l'art. 13-ter, che ha fissato al 1 luglio 2003, la data entro la quale tutte le formalita' presso il registro delle imprese devono essere eseguite mediante l'utilizzo della firma digitale ed in via telematica; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 maggio 2002, n. 127, che ha modificato la tariffa dell'imposta di bollo, disponendo per le domande denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica e' dovuta l'imposta in misura forfettaria. Considerato che numerose camere di commercio non hanno partecipato alla sperimentazione avviata con i sopra richiamati decreti dirigenziali 21 marzo 2001, e 19 marzo 2002 anche perche' non autorizzate dalle competenti direzioni delle entrate a consentire l'assolvimento dell'imposta di bollo con modalita' virtuale; Ritenuto opportuno adeguare la durata della sperimentazione al nuovo termine individuato dalla citata legge n. 284 del 2002, proseguendo nella verifica dell'operativita' degli uffici del registro delle imprese per l'accoglimento delle domande, delle denunce e degli atti che le accompagnano per via telematica in vista della prossima entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 31, comma 2, della citata legge n. 340 del 2000, come piu' volte modificato ed integrato; Decreta: Art. 1. 1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate a sperimentare sino al 30 giugno 2003, il deposito per via telematica o su supporto informatico dei bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali, secondo le "Indicazioni tecniche" allegate al presente decreto. 2. Ai fini della sperimentazione di cui al precedente comma, l'obbligo di deposito della copia del bilancio e degli atti previsti dall'art. 2435 del codice civile, e' validamente adempiuto qualora i documenti trasmessi all'ufficio del registro delle imprese in via telematica, siano sottoscritti con la firma digitale di un amministratore, il quale garantisce la conformita' dei documenti informatici agli originali trascritti e sottoscritti sui libri sociali e conservati per dieci anni. 3. Qualora all'adempimento di cui al comma precedente provveda un soggetto individuato nella convenzione stipulata con la camera di commercio per la trasmissione delle pratiche per via telematica, alla firma digitale dell'amministratore deve essere associata, sul modello di deposito, la firma digitale del soggetto che provvede alla trasmissione. 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 20 marzo 2003 Il Ministro: Marzano