IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini "Valtellina" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Vista   la   domanda   presentata  dal  Consorzio  tutela  vini  di
Valtellina,  intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione
di  origine  controllata  del  vino  "Valtellina"  rosso  o rosso "di
Valtellina",   con   approvazione   del   relativo   disciplinare  di
produzione;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda di riconoscimento
della  denominazione  di  origine  controllata  del vino "Valtellina"
rosso  o  rosso  "di  Valtellina"  e  del  relativo  disciplinare  di
produzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
238 del 10 ottobre 2002;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto   pertanto   doversi  procedere  al  riconoscimento  della
denominazione  di  origine  controllata del vino "Valtellina" rosso o
rosso "di Valtellina" e all'approvazione del relativo disciplinare di
produzione  in  conformita'  al  parere  espresso  dal  sopra  citato
Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino
"Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" ed e' approvato, nel testo
annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
  2.  Tale  denominazione  e'  riservata  al  vino  che risponde alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia
2003.
  3. La denominazione di origine controllata dei vini "Valtellina" di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 deve
intendersi  revocata  a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.