IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Valtellina" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini di Valtellina, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina", con approvazione del relativo disciplinare di produzione; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" e del relativo disciplinare di produzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 del 10 ottobre 2002; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003. 3. La denominazione di origine controllata dei vini "Valtellina" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.