IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante "Disposizioni
urgenti  per  il  settore  zootecnico  e  per  la  lotta agli incendi
boschivi", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002,
n.  118,  che  all'art.  1, comma 11, autorizza la concessione di una
indennita',  che  non contribuisce alla formazione del reddito, nella
misura massima di 40.000 euro, erogata in favore dei soggetti colpiti
dalla   variante  della  malattia  di  Creutzfeldt-Jakob  a  parziale
copertura delle relative spese mediche;
  Visto  l'art.  1, comma 3, del citato decreto-legge 19 aprile 2002,
n.  68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n.
118,  che  dispone,  tra  l'altro,  che  il  pagamento della predetta
indennita'   sia   assicurato   dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura;
  Considerato  che  il  citato  art. 1, comma 11, demanda al Ministro
della  salute  di  stabilire,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
politiche  agricole  e  forestali,  le  modalita' di erogazione della
suddetta indennita';
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Coloro  ai  quali  sia  stato diagnosticato un caso probabile o
confermato  di  variante  della  malattia  di Creutzfeldt-Jakob hanno
diritto all'indennita' di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge
19  aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
giugno  2002,  n.  118,  alle  condizioni  e  nei  modi stabiliti dal
presente decreto.