IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante "Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, che all'art. 1, comma 11, autorizza la concessione di una indennita', che non contribuisce alla formazione del reddito, nella misura massima di 40.000 euro, erogata in favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob a parziale copertura delle relative spese mediche; Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, che dispone, tra l'altro, che il pagamento della predetta indennita' sia assicurato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; Considerato che il citato art. 1, comma 11, demanda al Ministro della salute di stabilire, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, le modalita' di erogazione della suddetta indennita'; Decreta: Art. 1. 1. Coloro ai quali sia stato diagnosticato un caso probabile o confermato di variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob hanno diritto all'indennita' di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, alle condizioni e nei modi stabiliti dal presente decreto.