IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  5  gennaio  1994,  n.  36,  che  detta  una nuova
disciplina  intesa  ad  assicurare  maggiore efficienza nell'utilizzo
delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e
visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge;
  Vista  la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, in
materia di lavori pubblici;
  Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito
nella legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art. 32, comma 3,
della citata legge n. 36/1994;
  Visto  l'art.  2,  comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79,
convertito  nella  legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo
Comitato  di  fissare - sino all'elaborazione del metodo normalizzato
di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 - criteri,
parametri  e  limiti  per  la  determinazione  e  l'adeguamento delle
tariffe  del  servizio idrico, con particolare riferimento alle quote
di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;
  Vista  la  legge  28  dicembre  1995, n. 549, che all'art. 3, commi
42-47,  reca  disposizioni  in  materia  di fissazione della quota di
tariffa riferita al servizio di depurazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 febbraio  1995, n. 77, relativo
all'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n.
342, recante disposizioni in materia di contabilita', di equilibrio e
di dissesto finanziario di detti enti locali;
  Visto  l'art.  6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito
nella legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di
un  piano  straordinario  di  completamento  e  razionalizzazione dei
sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, poi
adottato  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente in data 29 luglio
1997,  previo  parere  favorevole  della  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
  Vista  la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo
sviluppo  e  la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in
campo  ambientale,  che,  tra  l'altro, all'art. 8 vincola i proventi
derivanti  dall'applicazione  dell'art.  14,  comma 1, della legge n.
36/1994   alla  realizzazione  degli  interventi  inclusi  nel  piano
straordinario di cui sopra.
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che con l'art.
20  attribuisce  alle  camere  di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  le  funzioni  esercitate  dagli  uffici  provinciali per
l'industria,   il  commercio  e  l'artigianato  soppressi,  ai  sensi
dell'art.  50  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  112/1998, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000;
  Vista  la  legge  23 dicembre 1996, n. 448, che, all'art. 31, comma
29,   configura  i  corrispettivi  dei  servizi  di  fognatura  e  di
depurazione  quali  quote  di tariffa ai sensi del richiamato art. 13
della  legge n. 36/1994 e che fino all'entrata in vigore del suddetto
metodo  normalizzato, ferma restando l'applicazione del metodo stesso
per  ambiti  successivi, non appena definita a cura degli enti locali
competenti   la  relativa  tariffa,  demanda  a  questo  Comitato  di
stabilire   criteri,   parametri   e  limiti  per  le  determinazioni
tariffarie  concernenti  tutte  le tre componenti del servizio idrico
(acquedotto, fognatura e depurazione);
  Visto  il  decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con il quale
sono   state   recepite  le  direttive  del  Consiglio  91/271/CEE  e
91/676/CEE,  concernenti, rispettivamente, il trattamento delle acque
reflue urbane e la protezione delle acque dall'inquinamento provocato
da  nitrati,  e visto altresi' il decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 258, con il quale sono state apportate modifiche a detto decreto;
  Visto  il  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, con il quale
e'  stata recepita la direttiva del Consiglio 98/83/CE, relativa alla
qualita' delle acque per il consumo umano;
  Visto   il   Documento   di   programmazione  economico-finanziaria
2001-2004  che,  tra  l'altro,  pone  l'obiettivo  di  realizzare nel
periodo   2002-2004   investimenti  in  infrastrutture  di  interesse
pubblico  con  ricorso  al  capitale  privato  mediante  procedure di
project financing;
  Viste le delibere con le quali questo Comitato ha formulato, in via
transitoria  e con riferimento alle singole annualita', direttive per
la  determinazione  delle  tariffe  dei  servizi  acquedottistico, di
fognatura  e  -  a  far  data  dal  1999  - di depurazione e viste in
particolare:  la  delibera  18  dicembre  1997 (Gazzetta Ufficiale n.
28/1998),   con   la  quale  sono  state,  tra  l'altro,  dettate  le
disposizioni  procedurali  per  il  calcolo  delle  tariffe  e  delle
verifiche  relative,  la  delibera  19  febbraio 1999, n. 8 (Gazzetta
Ufficiale  n. 96/1999), con la quale sono state dettate direttive per
la  determinazione  delle  tariffe  del  servizio acquedottistico, di
fognatura  e  di  depurazione  per  l'anno 1999 e la cui validita' e'
stata  confermata sino al 30 giugno 2000, la delibera 22 giugno 2000,
n.  62  (Gazzetta  Ufficiale  n.  192/2000),  con la quale sono state
analogamente  dettate  direttive  per  il periodo 1° luglio 2000 - 30
giugno  2001  la delibera 4 aprile 2001, n. 52 (Gazzetta Ufficiale n.
165/2001)  con la quale sono state previste direttive analoghe per il
periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002;
  Vista  la  propria  delibera  24 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n.
118/1996),  come  integrata con propria delibera 17 marzo 2000, n. 30
(Gazzetta  Ufficiale  n.  104/2000), concernente la definizione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  Vista  la propria delibera 8 maggio 1996, n. 81 (Gazzetta Ufficiale
n.  138/1996),  relativa all'istituzione del Nucleo di consulenza per
l'attuazione  di  dette  linee  guida  (NARS),  e vista la delibera 9
luglio  1998,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale n. 199/1998) con la quale
questo  Comitato,  ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto  legislativo
5 dicembre  1997,  n. 430, ha proceduto all'aggiornamento del proprio
regolamento   interno,  confermando  il  NARS  quale  proprio  organo
consultivo   in  materia  di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
utilita';
  Vista  la  delibera  8  marzo  2001,  n.  23 (Gazzetta Ufficiale n.
71/2001),  con  la quale questo Comitato ha dettato gli indirizzi per
l'utilizzo  delle  risorse  da destinare ai programmi stralcio di cui
all'art.  141,  comma  4,  della  legge  n.  388/2000,  condizionando
l'eventuale   adozione   di   incrementi  tariffari  al  rilascio  di
un'attestazione,  da parte dell'ATO o della provincia competente, sui
proventi  delle  tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, della
legge  finanziaria  n.  549/1995  accantonati  per investimenti e sui
proventi  delle tariffe di fognatura accantonati per il completamento
dei relativi impianti;
  Viste  le  indicazioni  in materia di politica tariffaria contenute
nella relazione previsionale e programmatica per il 2002;
  Viste  le  raccomandazioni  formulate  dal NARS nella seduta del 10
dicembre   2002   ed  in  particolare  l'opportunita'  di  attribuire
particolare  attenzione all'aspetto della qualita' e di riprendere il
percorso  di  copertura  dei  costi per quelle gestioni che non hanno
ancora raggiunto l'equilibrio economico;
  Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
8  gennaio  1997,  n.  99  (Gazzetta  Ufficiale n. 90/1997), e' stato
emanato  il regolamento sui criteri e metodi per la valutazione delle
perdite  degli  acquedotti  e  delle fognature e che con circolare 24
febbraio 1998, n. 105/UPP (Gazzetta Ufficiale n. 52/1998), sono state
formulate note esplicative;
  Preso  atto  che  con  parere formulato nell'adunanza dell'8 aprile
1997  il Consiglio di Stato si e' espresso per l'applicabilita' delle
direttive  di  questo  Comitato anche alla fattispecie della cessione
d'acqua a subdistributori;
  Considerata  l'opportunita'  di sistematizzare i dati contenuti nei
modulari  allegati  alla  circolare  del  Ministero  delle  attivita'
produttive  esplicativa  della  presente  delibera  al  fine di poter
disporre di una base informativa sul settore;
  Udita la relazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Delibera:
  Sino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13,
14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 30
giugno  2003,  gli  enti  interessati  e le imprese che gestiscono il
servizio  nonche',  per  le  attivita'  di  verifica,  le  camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura si atterranno alle
disposizioni di cui alla presente delibera.

1. Servizio di acquedotto.
  1.1 Articolazione tariffaria.
  Ai   fini   della   determinazione   della  tariffa  base,  nonche'
dell'articolazione  tariffaria  e  delle norme afferenti il servizio,
continuano  ad  applicarsi, salvo quanto diversamente stabilito nelle
direttive  di  questo  Comitato, i provvedimenti CIP numeri. 45/1974,
46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni.
  1.2 Incremento tariffario per fattori di qualita'.
  Gli enti e le imprese che hanno adottato entro il 30 giugno 2002 la
carta  del  servizio idrico e che hanno previsto l'acquisizione della
certificazione ISO possono incrementare la tariffa dello 0,2%.
  1.3 Percorso di avvitinamento alla copertura dei costi.
  1.3.1  I  gestori  che  nel  2001,  pur  avendo iniziato negli anni
precedenti  il  percorso  di  copertura  dei  costi, non hanno ancora
coperto  i  costi del servizio quali risultanti dalla somma dei costi
operativi  e degli ammortamenti iscritti in bilancio per l'anno 1998,
applicano  incrementi tariffari che consentano la copertura integrale
dei  costi  stessi ovvero un sensibile avvicinamento a tale obiettivo
entro  il  periodo  di vigenza della presente delibera. A tal fine si
fara'  riferimento  ai  costi  1998, rivalutati nella misura del 1,7%
(percentuale  derivante  dalla  somma  dei  valori  del  price-cap  -
relativi agli anni 1999-2002 - 0,5; 0,7; 0,0; 0,5).
  1.3.2 I  costi,  di  cui  al precedente punto, sono inclusivi di un
tasso di remunerazione del capitale proprio investito pari al 7%. Per
capitale    proprio    investito    si    intende   l'importo   delle
immobilizzazioni  tecniche,  al netto dei contributi pubblici a fondo
perduto,  degli  ammortamenti  e  dei debiti a medio e lungo termine.
Detto tasso di remunerazione non e' peraltro riferibile alle gestioni
in economia.
  Gli  aumenti  di  cui  sopra  non  debbono  superare  il  limite di
incremento tariffario del 6%.
  1.3.3 Sbilanci della gestione.
  Agli  enti ed alle imprese che, nel corso del 2000 hanno registrato
livelli  di  copertura  dei  costi  inferiori  all'80%  e  che  hanno
segnalato,  ai  sensi  del  punto  1.2  della delibera n. 52/2001, la
situazione  di  sbilancio  alla  segreteria  di questo Comitato, sono
consentiti  incrementi  tariffari  per  la  copertura integrale dello
squilibrio.  Tali  incrementi sono ripartiti in un periodo di quattro
anni:  nel  primo anno e' consentito un incremento tale da coprire un
massimo  del  30%  dello  squilibrio  mentre  la  parte  restante  e'
recuperabile   entro  il  limite  di  1/3  in  ognuno  dei  tre  anni
successivi.
  Tali  richieste  di  variazioni  tariffarie devono essere segnalate
alle autorita' d'ambito o alle province, nel caso in cui le prime non
siano ancora operative; le predette autorita' possono formulare entro
un  tempo  congruo  un  parere al riguardo al fine di consentire alle
camere   di   commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di
verificare senza ritardi la congruita' delle richieste di adeguamento
tariffario.
  1.3.4 Limite all'aumento tariffario.
  I  limiti di cui ai punti precedenti non si applicano nei confronti
degli  enti  dissestati  o  strutturalmente  deficitari,  ai quali si
applicano  le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo
n. 342/1997.
  1.4 Adeguamento della tariffa.
  La  tariffa  vigente  al  30 giugno 2002, o quella rideterminata ai
sensi  del  precedente  punto  1.3, viene adeguata sino ad un massimo
dello   0.5%  (pari  alla  differenza  tra  il  tasso  di  inflazione
programmato   1,7%   ed   il   tasso   di  crescita  obiettivo  della
produttivita' 1,2%).
  L'aumento  non  e' applicabile a quelle gestioni che con la manovra
di cui al punto 1.3 non raggiungono l'equilibrio economico.
  1.5   Superamento  del  minimo  impegnato  negli  usi  domestici  e
contatori per singola unita' abitativa.
  Gli  enti  e  le  imprese  che gestiscono il servizio proseguono il
percorso  di  graduale  eliminazione  del  minimo impegnato negli usi
domestici  secondo le modalita' indicate nel punto 1.3 della delibera
n.  52/2001  e  nella  delibera  21  dicembre  2001, n. 120, tenendo,
altresi',   conto   degli   aggiustamenti   connessi  alle  eventuali
differenze  tra  valori  preventivati  e  valori consuntivati presi a
riferimento nella manovra di isoricavo.
  La seconda tranche del percorso di superamento del minimo impegnato
decorrera' dal 1° luglio 2002.
  l   gestori  che  non  hanno  ancora  avviato  tale  meccanismo  di
eliminazione  del  minimo  impegnato  sono  obbligati ad avviarlo nel
periodo di vigenza della presente delibera.
  Il  percorso  di eliminazione del minimo impegnato, a decorrere dal
1°  luglio  2002,  viene esteso ai non residenti; per questi la quota
fissa  della  tariffa puo' superare fino a tre volte quella calcolata
per i residenti nei limiti dell'isoricavo.
  1.6 Incrementi per investimenti.
  1.6.1  Nell'eventualita'  che  l'ente  o  l'impresa che gestisce il
servizio acquedottistico effettui investimenti di cui all'allegato 1,
che   costituisce   parte  integrante  della  presente  delibera,  e'
consentito   un   incremento   pari   al  5%  nel  caso  di  rapporto
investimenti/fatturato  pari  o superiore al 50%; in caso di rapporti
inferiori   si   procede  per  interpolazione  lineare.  Il  relativo
programma  di  investimenti  deve essere approvato dall'ATO o, in sua
assenza, dalla provincia.
  1.6.2  E',  altresi', previsto un ulteriore incremento nella misura
massima del 2% qualora la tipologia degli investimenti e' finalizzata
alla  riduzione  delle  perdite  secondo  la metodologia indicata nel
decreto ministeriale n. 99/1997, specificato in premessa, ovvero alla
realizzazione di strumentazioni per la sua misurazione.
  L'incremento  tariffario e' proporzionale al rapporto tra il valore
degli investimenti effettuati per la riduzione della dispersione e il
valore complessivo degli investimenti stessi.
  Ciascun  intervento unitario e non frazionabile, di cui al presente
punto,  non deve superare l'1% del fatturato e deve rimanere comunque
entro un tetto massimo di 200.000 euro.
  Per  gli  interventi  di  cui  al  presente  punto,  il gestore del
servizio  ha  l'obbligo  di  comunicare all'Autorita' d'ambito o alla
provincia, nel caso in cui la predetta autorita' non sia operante, la
tipologia  di  investimenti  unitamente  alla dettagliata descrizione
degli interventi da effettuare nonche' i corrispondenti incrementi.
  Resta  preclusa  qualsiasi  possibilita'  di  disporre  aumenti  in
relazione  a programmi di investimento che siano stati esplicitamente
disapprovati  dall'ATO  o  dalla  provincia  entro  60  giorni  dalla
presentazione del programma stesso da parte del gestore.
  1.6.3. Limiti.
  1.6.3.1   Gli   aumenti   correlati   agli  investimenti  non  sono
applicabili alle gestioni in economia.
  1.6.3.2  Gli aumenti indicati al punto 1.6 possono essere applicati
solo  dopo  che il gestore abbia provveduto a soddisfare l'obbligo di
referto  previsto  dal  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici n.
99/1997 e dalla relativa circolare esplicativa.
  1.6.4. Riconoscibilita' degli investimenti.
  Gli  investimenti  programmati  cui  viene  fatto  riferimento  per
l'applicazione  degli  appositi  incrementi  tariffari previsti dalla
presente  delibera  sono  quelli assunti dal gestore a proprio carico
diretto  e  che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con
fondi pubblici regionali, statali o comunitari.
  1.6.5. Penalizzazioni per sottorealizzazioni.
  Nell'ipotesi  che  al  31  dicembre  2002 non risulti realizzato il
volume   d'investimenti   considerato   in   sede  di  determinazione
dell'aumento   tariffario   ai   sensi  della  delibera  n.  52/2001,
all'incremento  complessivo  per il 2002, come sopra calcolato, viene
applicato   un   fattore  correttivo  negativo,  pari  all'incremento
tariffario    corrispondente    alla   differenza   tra   il   volume
d'investimenti  previsto  ed  il volume d'investimenti effettivamente
realizzato nel 2001.
  Nel  caso  esposto  dunque la tariffa si riduce, a seconda dei casi
indicati nella precitata delibera, della percentuale:

         ---->   Vedere formule a pag. 82 della G.U.  <----

  1.6.6. Fornitore d'acqua all'ingrosso.
  Al  gestore  all'ingrosso  si  applicano  le disposizioni di cui al
punto  1.4.6 della delibera n. 52/2001, nei limiti tariffari previsti
dalla presente delibera.

2. Servizio di depurazione e fognatura.
  2. 1. Utenze civili.
  Il  gestore,  qualora  non  abbia  gia' provveduto in tal senso, ha
l'obbligo,  ai  sensi dell'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre
1998,  n.  448,  di  elevare  la  tariffa all'importo di 0,25822 Euro
(L. 500)  al  metro cubo, stabilito dall'art. 3, commi 42 e seguenti,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per il servizio di fognatura il
gestore  ha la facolta' d'incrementare la tariffa sino all'importo di
0,08779 Euro  (L. 170),  aggiornato delle percentuali d'incremento di
cui  alle  delibere  di  questo Comitato 27 novembre 1996, n. 255, 18
dicembre 1997, n. 248, numeri 8/1999, 62/2000 e 52/2001.
  2.2. Utenze industriali.
  Per   le  utenze  relative  agli  insediamenti  classificati  quali
insediamenti  o  complessi produttivi ai sensi dell'art. 1-quater del
decreto-legge  10  agosto  1976,  n.  544,  convertito, nella legge 8
ottobre   1976,  n.  690,  e  successivamente  trasfuso  nel  decreto
legislativo  n.  152/1999,  poi modificato dal decreto legislativo n.
258/2000,  si  applicano  le  disposizioni  di cui al punto 2.2 della
delibera  n.  52/2001  secondo  i parametri di cui all'allegato 2 che
forma parte integrante della presente delibera.
  2.3.  Per  entrambi  i servizi la tariffa massima a metro cubo puo'
essere  incrementata  sino  alla  misura  massima dell'1,7% pari alla
differenza  tra  il  tasso  di  inflazione programmato ed il tasso di
crescita obiettivo della produttivita', assunto pari a 0.
  2.4.  Programmi  stralcio  di  cui  all'art.  141  della  legge  n.
388/2000.
  Per  il  parziale  finanziamento  dei  programmi  stralcio  di  cui
all'art.  141 della legge n. 388/2000 si applicano le disposizioni di
cui  al  punto  2.3  della delibera n. 52/2001, cosi' come modificata
dalla  delibera  del  15  novembre  2001,  n.  93 (Gazzetta Ufficiale
n.30/2002).
  Sono  stabiliti,  altresi',  incrementi  per investimenti, previsti
nell'anno  2002,  nel  caso  in  cui  gli interventi stessi non siano
inseriti  all'interno  dei  piani  stralcio  di  cui  alla  legge  n.
388/2000. L'aumento massimo e' fissato nella misura massima dell'1,5%
qualora  il  volume  degli  investimenti  sia  pari ad almeno 1/6 del
fatturato;  per  i  volumi  inferiori  si  procede per interpolazione
lineare.

3. Norme comuni.
  3.1 Base di computo degli aumenti.
  Gli  incrementi  tariffari  previsti  ai punti 1 e 2 sono applicati
sulle   tariffe  vigenti  al  30  giugno  2002,  salva  l'ipotesi  di
rideterminazione  di  cui  al  precedente  punto  1.3. Gli incrementi
tariffari  non possono comunque superare cumulativamente il tetto del
10%, ad esclusione degli incrementi di cui al punto 1.3.
  3.2 Decorrenza degli aumenti.
  Gli incrementi tariffari conseguenti all'attuazione delle direttive
di  cui ai citati punti 1 e 2, se pubblicati dai soggetti interessati
sul  B.U.R. entro il 1° aprile 2003, o comunque allo stesso trasmessi
entro  tale  data,  saranno applicati a decorrere dal 1° luglio 2002;
quelli  pubblicati  successivamente  a  tale data decorreranno dal 1°
aprile    dell'anno    successivo.    I   nuovi   valori   tariffari,
contestualmente  all'invio  in pubblicazione, verranno trasmessi alle
camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti
per la relativa attivita' di verifica.
  3.3 Rapporti con l'utenza.
  Gli  enti  ed  imprese  che  gestiscono i servizi considerati nella
presente  delibera  debbono  improntare  i  rapporti  con  l'utenza a
criteri   di   massima   trasparenza,  in  particolare  indicando  la
percentuale  d'incremento  applicata  ai sensi dei punti precedenti e
gli estremi del relativo provvedimento.
  3.4 Procedure.
  Ai  fini delle verifiche sulla corretta applicazione delle presenti
direttive si applicano le disposizioni procedurali stabilite al punto
1.1.4 della delibera 18 dicembre 1997, richiamata in premessa, con la
specificazione  che  i  compiti  dalla delibera stessa demandati agli
UU.PP.I.C.A.   vengono  ora  espletati  dalle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
  3.5 Clausola di rinvio.
  Resta  ferma  l'applicazione  delle  altre direttive previste nella
delibera   n.  52/2001,  che  non  siano  modificate  dalla  presente
delibera.
                               Invita
    gli  enti  interessati  e le imprese che gestiscono il servizio a
trasmettere   i   modulari   alle   camere  di  commercio  industria,
artigianato   e  agricoltura  indipendentemente  dalla  richiesta  di
adeguamenti tariffari;
    le  camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura ad
organizzare  i dati su supporto elettronico ed a renderli disponibili
alle amministrazioni interessate.
      Roma, 19 dicembre 2002


                                         Il Presidente delegato
                                                 Tremonti

Il segretario del CIPE
     Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2003

Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2   Economia e finanze, foglio n. 139