IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto il decreto 9 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  209  del  6 settembre  2002  con  cui  sono stati delimitati, tra
l'altro,  i  comuni di Campo San Martino, San Giorgio in Bosco, Santa
Giustina  in  Colle,  Villa  del Conte per i danni alle produzioni ed
alle strutture aziendali causati dalle grandinate del 4 agosto 2002;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della  regione Veneto degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
    grandinate  dal 5 maggio 2002 al 26 agosto 2002 nelle province di
Padova, Verona, Vicenza;
    piogge  alluvionali  dal  9 agosto  2002 all'11 agosto 2002 nella
provincia di Vicenza;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi   segnalati,   per  effetto  dei  danni  alle  produzioni,
strutture aziendali;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi  elencati  a  fianco  delle  sottoindicate  provincie  per
effetto   dei   danni   alle   produzioni,  strutture  aziendali  nei
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione
le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
    Padova:
      grandinate  del  24 giugno 2002: provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2,  lettere  b),  c), d), f), g), nel territorio dei comuni di
Campo  San Martino, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco,
San  Martino  di  Lupari, Santa Giustina in Colle, Tombolo, Villa del
Conte con esclusione delle colture danneggiate dalle grandinate del 4
agosto  2002  gia'  dichiarate eccezionali, all'interno dei territori
individuati con decreto 9 agosto 2002 citato nelle premesse;
      grandinate  del  24 giugno 2002: provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2,  lettera  e),  nel  territorio  dei comuni di Carmignano di
Brenta,  Cittadella,  San Martino di Lupari, Santa Giustina in Colle,
Villa  del  Conte,  con  esclusione delle strutture danneggiate dalle
grandinate del 4 agosto 2002 gia' dichiarate eccezionali, all'interno
dei  territori  individuati  con  decreto  9 agosto 2002 citato nelle
premesse;
    Verona:
      grandinate  del  5 maggio  2002: provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Bussolengo,
Pescantina, Sommacampagna, Sona;
      grandinate  del  6 giugno  2002: provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2,  lettere b),  c),  d),  f),  nel  territorio  dei comuni di
Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Castagnaro, Legnago, Minerbe,
Terrazzo, Villa Bartolomea;
      grandinate  del  6 agosto  2002: provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2,  lettere  b),  c),  d),  f),  nel  territorio dei comuni di
Casaleone,  Cerea,  Gazzo  Veronese,  Legnago,  Nogara,  Sanguinetto,
Sorga';
      grandinate  del  6 agosto  2002: provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2,  lettera e), nel territorio dei comuni di Casaleone, Cerea,
Gazzo Veronese, Legnago, Nogara, Sanguinetto;
    Vicenza:
      grandinate  del  25 luglio 2002: provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettere b), c), d), nel territorio del comune di Villaga;
      piogge   alluvionali  dal  9 agosto  2002  all'11 agosto  2002:
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio
del comune di Costabissara.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 marzo 2003
                                                Il Ministro: Alemanno