IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002, concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1 gennaio 2002; Vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee che prevede il recepimento della predetta direttiva mediante decreto legislativo; Atteso che il termine previsto dalla citata direttiva per gli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa e' scaduto il 30 settembre 2002; Considerato che il citato decreto legislativo e' ancora in corso di perfezionamento; Viste le istanze presentate dalla societa' ETI S.p.a. intese a modificare il contenuto dichiarato di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette, nonche' ad uniformarsi autonomamente al disposto della precitata direttiva, nelle more dell'emanazione del suddetto decreto legislativo; Ritenuto che occorre provvedere in linea con le citate istanze; Decreta: Art. 1. Il contenuto di condensato e di nicotina delle sottoindicate marche di sigarette e' cosi' modificato a partire dalla data del presente decreto: ===================================================================== | mg/sigaretta | mg/sigaretta Marca |condensato/nicotina da| condensato/nicotina a ===================================================================== Cod. 647 Colombo KS | | filtro |11 1 |10 1 --------------------------------------------------------------------- Cod. 660 Stop Filtro | 12 1,10 |10 1 --------------------------------------------------------------------- Cod. 607 Stop Filtro | 12 1,10 |10 1