IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  dicembre  1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  maggio  1983,  n.  198,  di  adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del 28 giugno 2002, concernente i
contenuti  dichiarati  di  nicotina  e  condensato  delle  marche  di
sigarette commercializzate al 1 gennaio 2002;
  Vista   la  direttiva  2001/37/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  5  giugno  2001 sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative,   regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri
relative  alla  lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del
tabacco;
  Vista  la  legge  1  marzo  2002,  n.  39, recante disposizioni per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  che  prevede  il recepimento della predetta
direttiva mediante decreto legislativo;
  Atteso che il termine previsto dalla citata direttiva per gli Stati
membri   di   mettere   in   vigore   le   disposizioni  legislative,
regolamentari   e  amministrative  necessarie  per  conformarsi  alla
direttiva stessa e' scaduto il 30 settembre 2002;
  Considerato che il citato decreto legislativo e' ancora in corso di
perfezionamento;
  Viste  le  istanze  presentate  dalla  societa' ETI S.p.a. intese a
modificare il contenuto dichiarato di nicotina e condensato di alcune
marche di sigarette, nonche' ad uniformarsi autonomamente al disposto
della  precitata  direttiva,  nelle more dell'emanazione del suddetto
decreto legislativo;
  Ritenuto che occorre provvedere in linea con le citate istanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il contenuto di condensato e di nicotina delle sottoindicate marche
di  sigarette  e'  cosi' modificato a partire dalla data del presente
decreto:

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                      |     mg/sigaretta     |     mg/sigaretta
        Marca         |condensato/nicotina da| condensato/nicotina a
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Cod. 647 Colombo KS   |                      |
filtro                |11      1             |10      1
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Cod. 660 Stop Filtro  |   12      1,10       |10      1
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Cod. 607 Stop Filtro  |   12      1,10       |10      1