IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali

  Visto  l'art.  8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni,  concernente  l'attribuzione  di  un  contributo nella
forma  del  credito  d'imposta  alle  imprese  che  effettuano  nuovi
investimenti nelle aree svantaggiate;
  Visti,  in  particolare,  i  commi da 1-bis ad 1-septies del citato
art.  8,  introdotti dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n.
178,   che  disciplinano  la  procedura  per  il  riconoscimento  del
beneficio  mediante  la presentazione di apposita istanza all'Agenzia
delle entrate;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, il quale stabilisce che:
    i   soggetti  che  hanno  conseguito  il  diritto  al  contributo
anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 sospendono l'effettuazione
degli  ulteriori  utilizzi  del  contributo  stesso a decorrere dal 1
gennaio  2003,  data di entrata in vigore della medesima legge n. 289
del  2002,  e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003, in misura
non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450
milioni  di  euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2004,  e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta non
utilizzati,  risultante  dalla  analisi  di apposite comunicazioni da
inviare all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo
conseguito  automaticamente,  e  contenenti  i dati occorrenti per la
ricognizione  degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli
concernenti  le  tipologie degli investimenti, gli identificativi dei
contraenti  con  i  quali  i  soggetti  interessati  intrattengono  i
rapporti  necessari  per  la  realizzazione  degli  investimenti,  le
modalita'  di  regolazione  finanziaria  delle  spese  relative  agli
investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e
di quelli ancora da utilizzare, nonche' ogni altro dato utile al fine
di   assicurare  una  corretta  applicazione  delle  disposizioni  in
materia,  di  favorire  la  prevenzione di comportamenti elusivi e di
acquisire  all'amministrazione  i  dati  necessari  per  monitorare e
pianificare i flussi di spesa;
    l'entita'  massima  della  misura  del  rapporto  su  indicato e'
determinata  con  provvedimento  del  Ministero dell'economia e delle
finanze   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  termine
stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi;
  Visto  il comma 7 del medesimo art. 62 della legge n. 289 del 2002,
con  il  quale,  in  particolare,  e'  stato  abrogato  l'art.  1 del
decreto-legge  12 novembre 2002, n. 253, e sono stati fatti salvi gli
effetti  prodottisi  e  i  rapporti  giuridici sorti sulla base della
predetta  disposizione  con la quale si prevedeva, tra l'altro, che i
soggetti  che  hanno  conseguito  il  diritto  al  contributo  di cui
all'art. 8 della citata legge n. 388 del 2000 anteriormente alla data
dell'8  luglio  2002,  sospendevano gli ulteriori utilizzi del citato
contributo  a  decorrere  dal  13  novembre  2002, data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge n. 253 del 2002;
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
24  gennaio  2003, con il quale, ai sensi del predetto art. 62, comma
1, lettera a), sono stati stabiliti i dati relativi agli investimenti
agevolati ed e' stato approvato il relativo modello di comunicazione;
  Vista  la  nota  del  direttore  del  Centro  operativo  di Pescara
dell'Agenzia  delle  entrate  n.  5043/2003 del 28 marzo 2003, con la
quale  e' stato comunicato che, dalla elaborazione dei dati contenuti
nelle  predette  comunicazioni,  l'ammontare  complessivo dei crediti
d'imposta  relativi  ad  investimenti  realizzati  alla  data  del 31
dicembre  2002  e'  pari  a  2.513.239.840 euro e che l'ammontare dei
crediti d'imposta relativi agli investimenti avviati e non realizzati
alla predetta data e' pari a 1.845.061.891 euro;
  Vista  la  successiva  nota  del  direttore del Centro operativo di
Pescara  dell'Agenzia  delle  entrate n. 5494/2003 del 2 aprile 2003,
con  la quale ad integrazione di quanto rappresentato con la nota del
28  marzo  sopra  citata,  e'  stato  precisato che gli ammontari ivi
indicati sono stati desunti dalle comunicazioni telematiche trasmesse
dai  contribuenti fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate
in  ordine  al  controllo della effettiva sussistenza dei presupposti
per la spettanza dei contributi citati;
  Vista  la  nota  del  Dipartimento  della Ragioneria generale dello
Stato,  con n. 0041105 del 2 aprile 2003, e tenuto conto di quanto in
essa rappresentato;
  Ritenuto che occorre, pertanto, determinare, in base al citato art.
62,  comma  1,  lettera a)  della  suddetta  legge  n.  289 del 2002,
l'entita' massima della misura dei contributi utilizzabili;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere dal 10 aprile 2003, i soggetti di cui all'art. 62,
comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, riprendono
l'utilizzazione  dei  contributi attribuiti nella forma di crediti di
imposta nella misura massima del 10 per cento, per l'anno 2003, e del
6  per  cento,  per  gli  anni  successivi.  Resta  fermo  il  potere
dell'Agenzia  delle  entrate  in  ordine al controllo della effettiva
sussistenza dei presupposti per la spettanza del contributo citato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 settembre 2002
                                   Il capo del Dipartimento: Manzitti