IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per i trasporti terrestri
              e per i sistemi informativi e statistici

  Visto  il  codice della strada approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360;
  Visti  i  decreti  legislativi 25 febbraio 2000, n. 93 e 2 febbraio
2002,  n. 23 di attuazione rispettivamente delle direttive 97/23/CE e
99/361/CE,  2001/2/CE  e  2001/107/CE  in  materia  di attrezzature a
pressione e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
4 settembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE, concernente
il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Unione
europea, relative al trasporto di merci pericolose su strada;
  Visti  i  decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 15
maggio  1997,  28 settembre 1999, 3 maggio 2001 e 21 dicembre 2001 di
attuazione   rispettivamente   delle  direttive  96/88/CE,  99/47/CE,
2000/61/CE e 2001/7/CE che adeguano al progresso tecnico la direttiva
94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
  Tenuto  conto  che  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato  con  decreto  del 7 febbraio 2001 "Attuazione della
direttiva  97/23/CE  in  materia  di  attrezzature  a  pressione"  ha
stabilito  i criteri per la designazione degli organismi da abilitare
alla  certificazione dei prodotti ai sensi degli articoli 11, 12, 13,
14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
  Considerato  che  il  decreto  legislativo  2  febbraio 2002, n. 23
prevede  che  il  Dipartimento  dei  trasporti terrestri proceda alla
designazione  di  organismi  notificati  ed autorizzati a svolgere le
attivita'  previste  agli  articoli 8 e 9 del sopra citato decreto ed
individua i criteri minimi per la loro designazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1. Il presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio
2002 n. 23, stabilisce i requisiti e le procedure per la designazione
degli  organismi  notificati  ed  autorizzati che operano nell'ambito
loro  attribuito  dagli  articoli  8  e  9  del  sopra citato decreto
legislativo  per  le  diverse  categorie  di attrezzature a pressione
trasportabili.