IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Visto il codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Visti i decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 93 e 2 febbraio 2002, n. 23 di attuazione rispettivamente delle direttive 97/23/CE e 99/361/CE, 2001/2/CE e 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Unione europea, relative al trasporto di merci pericolose su strada; Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, 28 settembre 1999, 3 maggio 2001 e 21 dicembre 2001 di attuazione rispettivamente delle direttive 96/88/CE, 99/47/CE, 2000/61/CE e 2001/7/CE che adeguano al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada; Tenuto conto che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto del 7 febbraio 2001 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" ha stabilito i criteri per la designazione degli organismi da abilitare alla certificazione dei prodotti ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93; Considerato che il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 prevede che il Dipartimento dei trasporti terrestri proceda alla designazione di organismi notificati ed autorizzati a svolgere le attivita' previste agli articoli 8 e 9 del sopra citato decreto ed individua i criteri minimi per la loro designazione; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002 n. 23, stabilisce i requisiti e le procedure per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati che operano nell'ambito loro attribuito dagli articoli 8 e 9 del sopra citato decreto legislativo per le diverse categorie di attrezzature a pressione trasportabili.