LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza
il  compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in
attuazione   del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine  di
coordinare   l'esercizio   delle  rispettive  competenze  e  svolgere
attivita' di interesse comune;
  Visto  l'art. 16-bis del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre
1992,  e  successive  modificazioni,  che  prevede che l'attivita' di
formazione  continua  comprenda  l'aggiornamento  professionale  e la
formazione   permanente,   per   il   miglioramento   dell'efficacia,
efficienza  e  appropriatezza  dell'assistenza  erogata  dal Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  16-ter  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  e  successive  modificazioni,  che  prevede l'istituzione della
Commissione  nazionale per la formazione continua, cui e' affidato il
compito  di  definire,  con  programmazione  pluriennale,  sentita la
Conferenza   Stato-Regioni,   nonche'   gli   ordini   ed  i  collegi
professionali  interessati,  gli  obiettivi  formativi  di  carattere
nazionale,  con particolare riferimento all'elaborazione, diffusione,
e  adozione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici;
e che dispone inoltre che la suddetta Commissione deve anche definire
i  crediti  formativi,  indirizzi  per l'organizzazione di programmi,
criteri  e  strumenti  di  valutazione  delle esperienze formative di
"Educazione   continua   in   medicina",   nonche'  i  requisiti  per
l'accreditamento  delle  societa'  scientifiche,  soggetti pubblici e
privati e verificarne la sussistenza;
  Rilevato  che  l'attivita'  di formazione continua di che trattasi,
rientra  nella  materia  "Tutela della salute" affidata alla potesta'
legislativa concorrente delle regioni, secondo le modifiche apportate
all'art. 117 della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3;
  Visto  l'Accordo  sancito  da questa Conferenza il 20 dicembre 2001
(repertorio  atti n. 1358) tra il Ministro della salute, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  sugli  obiettivi  di
formazione  continua  di  interesse  nazionale  di cui ai commi 1 e 2
dell'art.  16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive  modificazioni,  con  il  quale, al fine di assicurare una
leale  e produttiva collaborazione nelle materie di comune interesse,
soprattutto  nella  fase  di transizione verso la compiuta attuazione
del   nuovo   impianto   costituzionale,  si  convenne,  tra  l'altro
(punto 3),   che  l'accordo  diventasse  lo  strumento  per  assumere
decisioni relative ad aspetti e criteri sia generali che di carattere
prescrittorio del programma ECM;
  Vista  la  proposta  di  accordo in oggetto, trasmessa dal Ministro
della salute l'11 dicembre 2002;
  Considerato che, in sede tecnica l'8 gennaio 2003, i rappresentanti
regionali hanno avanzato alcune osservazioni e proposte di modifica e
che  l'esame  del  provvedimento  e'  stato  rinviato alla successiva
riunione  del  29 gennaio  2003;  che, in tale sede, i rappresentanti
regionali  hanno presentato una proposta di accordo sui cui contenuti
il  rappresentante  del  Ministero  della  salute si e' riservato una
valutazione;
  Vista  la  nota  del 13 marzo 2003, con la quale il Ministero della
salute   ha   comunicato  il  proprio  avviso  favorevole  sul  testo
consegnato  dalle Regioni nella riunione tecnica del 29 gennaio 2003,
ivi  compresa  la  modifica  al  punto 7 dello stesso di sostituzione
della parola "promosse" con la parola "accreditate";
  Considerato   che,   nel   corso   dell'odierna  seduta  di  questa
Conferenza,  l'argomento  e'  stato  posto,  ancorche'  non iscritto,
all'ordine del giorno su richiesta dei presidenti delle regioni e che
il  Ministro  della salute ha dichiarato il proprio assenso all'esame
nel  testo  del  presente  accordo  come  proposto dalle regioni, ivi
compresa  la  modifica  al punto 7 dello stesso di sostituzione della
parola "promosse" con la parola "accreditate";
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
province  autonome,  espresso  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  nei  termini sotto
                              indicati:
  1. Sono confermati per l'anno 2003 i contenuti dell'Accordo sancito
da  questa Conferenza il 20 dicembre 2001, fatte salve le modifiche e
le precisazioni di cui ai punti seguenti.
  2.  Gli esiti delle sperimentazioni finalizzate a testare attivita'
di   formazione   a   distanza,   ad   individuare  i  requisiti  per
l'accreditamento  delle  societa'  scientifiche  nonche' dei soggetti
pubblici  e  privati che svolgono attivita' formative, e a realizzare
un  progetto  unitario  per  la gestione e certificazione dei crediti
formativi  acquisiti  dai  singoli  professionisti,  dovranno  essere
portati all'esame della Conferenza Stato-Regioni, cui resta riservata
ogni ulteriore decisione di livello nazionale.
  3.  Le regioni, in forza del loro ruolo nel programma di educazione
continua  in  medicina,  possono contribuire alla realizzazione delle
predette  finalita',  partecipando alle sperimentazioni o utilizzando
l'esperienza gia' maturata nel settore anche con la collaborazione di
partner  diversi  da  quelli individuati dalla Commissione, favorendo
cosi' la definizione di criteri condivisi.
  4.  Per  l'anno  2003  le  attivita'  formative  residenziali,  ivi
comprese  quelle  aziendali,  continueranno  ad  essere accreditate e
valutate con le modalita' e le procedure attualmente in vigore, ferma
restando l'esigenza dei necessari adeguamenti dettati dall'esperienza
acquisita nel corso dell'anno 2002.
  5.  Il  predetto  sistema  di accreditamento degli eventi formativi
dovra'  continuare, almeno durante il periodo sperimentale, anche per
gli  eventi  organizzati  dai  provider accreditati, al fine di poter
confrontare  la  correttezza delle valutazioni dei provider stessi in
rapporto  a  quelle che fornisce il sistema generale ed elaborare gli
eventuali correttivi necessari in caso di scostamenti rilevanti nelle
valutazioni o disfunzioni del sistema.
  6.  Le  regioni,  che  abbiano  deciso  di procedere ad una propria
attivita' di accreditamento comunicheranno alla Commissione nazionale
l'avvio   dell'attivita'   di   accreditamento   secondo   i  criteri
individuati  dalla  stessa  e  garantendo la pubblicizzazione anche a
livello nazionale degli eventi formativi accreditati regionalmente.
  7.  I crediti maturati dai singoli professionisti nell'ambito delle
iniziative  di  formazione  continua  accreditate  dalle regioni sono
riconosciuti su tutto il territorio nazionale.
  8.  In  considerazione  della  carente offerta formativa per alcune
categorie  professionali  registratasi  nel  corso  dell'anno 2002, e
tenuto  conto che il predetto anno e' stato il primo della formazione
residenziale   a   regime,  non  essendo  stata  ancora  attivata  la
formazione   a  distanza,  e'  consentito  di  soddisfare  il  debito
formativo stabilito per il 2002 anche nel corrente anno (2003).
  9.  In mancanza del Piano sanitario nazionale sono confermati anche
per  il 2003 gli obiettivi d'interesse nazionale gia' individuati per
l'anno  2002  con  l'accordo  del 21 dicembre 2001, ferma restando la
facolta'   delle   regioni  di  individuare  obiettivi  formativi  di
specifico interesse regionale.
  10.  I  costi  delle attivita' formative di cui al presente accordo
possono  annualmente  gravare  sulle risorse per il finanziamento del
Servizio  sanitario  nazionale di cui all'ultimo periodo del comma 1,
dell'art.  1  del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito
dalla  legge  16  novembre  2001,  n.  405, cosi' come ripartite alle
singole   regioni,  solo  entro  il  limite  costituito  dall'importo
complessivo  medio  di  spesa  annualmente  registrata  nel  triennio
2000-2002  per interventi formativi nel campo sanitario nelle singole
regioni.
  11.  Sono  fatti  salvi i crediti maturati con la partecipazione ad
eventi  formativi  nel periodo compreso dal 1 gennaio 2003, fino alla
data del presente accordo.
    Roma, 13 marzo 2003
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino