Il  comune  di  Lissone  (provincia  di  Milano) ha adottato il 5
febbraio  2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2003:
    (Omissis);
    1)  di  stabilire  con  decorrenza  dal  1 gennaio 2003, ai sensi
dell'art.   6  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  le  aliquote
dell'imposta  comunale sugli immobili nelle medesime misure stabilite
per l'anno 2002, e piu' precisamente:
      a)  aliquota  ordinaria per i fabbricati (esclusi quelli di cui
al punto seguente), aree fabbricabili, terreni agricoli: 6 per mille;
      b)  aliquota  agevolata  per abitazione principale, comprese le
pertinenze  destinata ed effettivamente utilizzate in modo durevole a
servizio dell'abitazione principale: 5,50 per mille;
    2)  di  determinare  la  detrazione per abitazione principale, da
applicarsi all'imposta in oggetto, nella misura annua di Euro 104,00;
    Ritenuto   ancora   opportuno   stabilire,  in  alternativa  alla
detrazione  di  cui al punto precedente, una maggiore detrazione pari
ad   Euro 166,00   a   condizione   che   il   contribuente  possieda
contemporaneamente  uno  dei requisiti di cui alla lettera a) nonche'
tutti i requisiti di cui alla lettera b):
      a) requisiti soggettivi:
        1)  titolare  di  pensione che abbia compiuto il sessantesimo
anni di eta' alla data del 1 gennaio 2003;
        2) persona in condizione non professionale che abbia compiuto
il sessantesimo anno di eta' alla data del 1 gennaio 2003;
        3) portatore di handicap in misura superiore ai due terzi;
      b) requisiti oggettivi:
        1)   reddito   complessivo   assoggettabile   all'IRPEF   con
esclusione  di quello della casa di abitazione e relative pertinenze,
relativamente  a tutti i soggetti facenti parte del nucleo familiare,
fino  a  Euro 15.000,00 aumentato di ulteriori Euro 2.065,00 per ogni
familiare a carico;
        2) possesso di non piu' di due unita' immobiliari, di cui una
adibita ad abitazione principale classificata o classificabile in una
delle  seguenti  categorie  catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5, l'altra
classificata   o  classificabile  in  una  delle  seguenti  categorie
catastali:  A/2  -  A/3  -  A/4  -  A/5  e tutta la categoria C) (nel
conteggio  delle unita' possedute non si tiene conto delle pertinenze
dell'abitazione principale);
    La  medesima  agevolazione  viene  riconosciuta  ai  titolari  di
assistenza  sociale  a  livello  comunale  che  non  rientrino  nelle
condizioni di cui sopra.
    La    concessione    dell'agevolazione    e'   subordinata   alla
presentazione  di  apposita domanda presso l'Unita' tributi, entro il
31 luglio, la stessa dovra' essere corredata della certificazione dei
redditi conseguiti nell'anno precedente;
    Il  termine  per  la  presentazione  della  domanda e' fissato al
20 dicembre  per  coloro  che  sono  divenuti  nuovi soggetti passivi
d'imposta  ai  sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992,
dopo la scadenza di cui al punto precedente.
    Ritenuto  opportuno  richiamare  l'appostito regolamento comunale
per  l'applicazione  dell'I.C.I.,  precisando  che  la  dichiarazione
attestante  l'esistenza  dei requisiti di cui all'art. 5, lettera d),
del  predetto  regolamento,  relativa  all'abitazione concessa in uso
gratuito, deve essere presentata entro il 20 dicembre;
    (Omissis).