La  Direzione  generale  della valutazione dei medicinali e della
farmacovigilanza,  con  riferimento  al  comunicato  di  pari oggetto
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2003, precisa
che  lo  sconto dovuto dai farmacisti al Servizio sanitario nazionale
in  base  all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
come  modificato dall'art. 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  si  applica  a  tutte le specialita' medicinali comprese le
copie  con  l'esclusione  dei  farmaci  generici  e  di  quei farmaci
(specialita'  incluse) che hanno prezzo corrispondente al rimborso di
riferimento.